IL PRESIDENTE 
                      E AMMINISTRATORE DELEGATO 
 
  La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con sede in
Roma,  via  Yser  n.  14,  interamente  partecipata   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la legge 7 agosto 1990 n.  241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la legge 17 febbraio  1992  n.  166  sull'istituzione  ed  il
funzionamento  del  Ruolo  nazionale  dei  periti  assicurativi   per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla  disciplina  della  legge  24  dicembre  1969  n.  990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private, come integrato e  modificato  dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in  particolare  l'art.
331 che  disciplina  la  procedura  di  applicazione  delle  sanzioni
disciplinari; 
  Visto il regolamento Ivass n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente  la
procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari  nei  confronti
degli intermediari assicurativi e riassicurativi e,  in  particolare,
le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui  al  titolo
XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII  (Destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209; 
  Visto il decreto-legge n. 95 del 6 luglio  2012  -  successivamente
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 - il cui  art.  13,  comma
35,  ha  trasferito  a  Consap  la  tenuta  del  Ruolo   dei   periti
assicurativi ed  ogni  altra  competenza  in  materia  in  precedenza
spettante all'Isvap; 
  Visto il vigente Statuto  di  Consap  che  prevede,  quale  oggetto
principale della Societa', l'esercizio in regime  di  concessione  di
servizi  assicurativi  pubblici,  nonche'  l'espletamento  di   altre
attivita' e funzioni di interesse pubblico affidate alla stessa sulla
base  di  disposizioni  di  legge,  concessioni  e  convenzioni,  ed,
altresi', l'espletamento di  attivita'  affidate  da  amministrazioni
dello Stato ai sensi dell'art.19, comma 5, decreto  legge  1°  luglio
2009, n.78 convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n.
102; 
  Visto il regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2015 concernente la
disciplina dell'attivita' peritale di cui al Titolo X - Assicurazione
obbligatoria per i  veicoli  a  motore  e  i  natanti  -  Capo  VI  -
Disciplina  dell'attivita'  peritale  -  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente Regolamento si intendono per: 
  a) «Codice»: il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
approvativo del Codice delle assicurazioni private; 
  b) «Consap»: Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; 
  c) «Ivass»: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  d) «perito»: il perito assicurativo  -  iscritto  al  Ruolo  -  che
svolge  l'attivita'  peritale  di  cui  all'art.  156   del   decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  e) «Ruolo»: il Ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209; 
  f)  «Collegio»:  il   Collegio   di   garanzia   sui   procedimenti
disciplinari  previsto  dall'art.  331  del  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209; 
  g) «dirigente incaricato»: il Responsabile della Direzione fondi di
garanzia  nell'ambito  della  quale  e'  organicamente  inserito   il
Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi; 
  h) «funzionario incaricato»: il titolare  del  Servizio  competente
secondo  l'organigramma  Consap  alla  gestione  del   Ruolo   periti
assicurativi, individuato quale referente per il procedimento; 
  i)  «Servizio  competente»:   il   Servizio   competente,   secondo
l'organigramma Consap cosi' come  pubblicato  sul  sito  internet  di
quest'ultima, alla gestione del Ruolo periti assicurativi; 
  j) «verifiche a distanza»: verifiche  di  natura  cartolare  svolte
presso la sede Consap sulla base della  documentazione  acquisita  da
altri soggetti (consumatori,  organi  di  Polizia,  altre  Autorita',
etc.).