IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., con sede in Roma, via Yser n. 14, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 17 febbraio 1992 n. 166 sull'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969 n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, come integrato e modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, ed in particolare l'art. 331 che disciplina la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari; Visto il regolamento Ivass n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e, in particolare, le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori), capo VIII (Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; Visto il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 - successivamente convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 - il cui art. 13, comma 35, ha trasferito a Consap la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi ed ogni altra competenza in materia in precedenza spettante all'Isvap; Visto il vigente Statuto di Consap che prevede, quale oggetto principale della Societa', l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonche' l'espletamento di altre attivita' e funzioni di interesse pubblico affidate alla stessa sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni, ed, altresi', l'espletamento di attivita' affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art.19, comma 5, decreto legge 1° luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2015 concernente la disciplina dell'attivita' peritale di cui al Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti - Capo VI - Disciplina dell'attivita' peritale - del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Nel presente Regolamento si intendono per: a) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private; b) «Consap»: Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; c) «Ivass»: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; d) «perito»: il perito assicurativo - iscritto al Ruolo - che svolge l'attivita' peritale di cui all'art. 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; e) «Ruolo»: il Ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; f) «Collegio»: il Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari previsto dall'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; g) «dirigente incaricato»: il Responsabile della Direzione fondi di garanzia nell'ambito della quale e' organicamente inserito il Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi; h) «funzionario incaricato»: il titolare del Servizio competente secondo l'organigramma Consap alla gestione del Ruolo periti assicurativi, individuato quale referente per il procedimento; i) «Servizio competente»: il Servizio competente, secondo l'organigramma Consap cosi' come pubblicato sul sito internet di quest'ultima, alla gestione del Ruolo periti assicurativi; j) «verifiche a distanza»: verifiche di natura cartolare svolte presso la sede Consap sulla base della documentazione acquisita da altri soggetti (consumatori, organi di Polizia, altre Autorita', etc.).