Art. 11 
 
 
             Notifica e pubblicazione del provvedimento 
 
  1. Il provvedimento che conclude il  procedimento  disciplinare  e'
adottato dal Consiglio di Amministrazione Consap, o dai  soggetti  da
questo delegati, ed e' notificato  all'interessato  mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso  la  casella  di
posta elettronica certificata (PEC) indicata dall'interessato  stesso
ai fini delle comunicazioni con Consap. 
  2. Il provvedimento stesso indica i  termini  e  le  modalita'  per
proporre eventuale  ricorso  al  giudice  amministrativo,  ovvero  al
Presidente della Repubblica in via straordinaria. 
  3. I provvedimenti che infliggono la  sanzione  disciplinare  della
radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi  ai  giudici
amministrativi ed i decreti che decidono i  ricorsi  straordinari  al
Presidente della Repubblica sono  pubblicati  sul  sito  internet  di
Consap.