Art. 11 Notifica e pubblicazione del provvedimento 1. Il provvedimento che conclude il procedimento disciplinare e' adottato dal Consiglio di Amministrazione Consap, o dai soggetti da questo delegati, ed e' notificato all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall'interessato stesso ai fini delle comunicazioni con Consap. 2. Il provvedimento stesso indica i termini e le modalita' per proporre eventuale ricorso al giudice amministrativo, ovvero al Presidente della Repubblica in via straordinaria. 3. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici amministrativi ed i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati sul sito internet di Consap.