Art. 3 Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari 1. La procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari si articola come segue: accertamento dell'infrazione; contestazione degli addebiti; eventuale reclamo da parte dell'interessato, entro sessanta giorni dalla notifica della contestazione degli addebiti, attraverso la presentazione di scritti o memorie difensive; eventuale richiesta di audizione dinnanzi al Collegio di garanzia; trattazione del procedimento nella seduta del Collegio all'uopo fissata, con valutazione del complesso degli elementi istruttori acquisiti ed audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta; eventuale richiesta da parte del Collegio di integrazione delle risultanze istruttorie con possibile convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento al fine di ottenere chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata, con fissazione del periodo di espletamento nel corso del quale il termine di cui all'art. 12 e' sospeso; delibera con la quale il Collegio propone motivatamente al Consiglio di Amministrazione Consap, o a soggetti da questo delegati, la determinazione della sanzione disciplinare, nel caso ritenga provata la violazione, ovvero l'archiviazione della contestazione, nel caso non la ritenga provata; adozione da parte del Consiglio di Amministrazione Consap, o da parte di soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo di irrogazione della sanzione disciplinare o di archiviazione del procedimento; notifica all'interessato del provvedimento conclusivo e pubblicazione dello stesso sul sito Consap nel caso di irrogazione della radiazione. 2. La competenza ai fini dell'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei periti assicurativi e' assegnata al dirigente incaricato, responsabile della Direzione di cui fa parte il Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi.