Art. 3 
 
 
        Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari 
 
  1. La procedura di  applicazione  delle  sanzioni  disciplinari  si
articola come segue: 
  accertamento dell'infrazione; 
  contestazione degli addebiti; 
  eventuale reclamo da parte dell'interessato, entro sessanta  giorni
dalla notifica della  contestazione  degli  addebiti,  attraverso  la
presentazione di scritti o memorie difensive; 
  eventuale richiesta di audizione dinnanzi al Collegio di garanzia; 
  trattazione del procedimento nella  seduta  del  Collegio  all'uopo
fissata, con valutazione  del  complesso  degli  elementi  istruttori
acquisiti ed audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta; 
  eventuale richiesta da parte del  Collegio  di  integrazione  delle
risultanze istruttorie con possibile  convocazione  in  adunanza  dei
soggetti interessati ai fatti oggetto del  procedimento  al  fine  di
ottenere chiarimenti in  merito  alla  sussistenza  della  violazione
contestata, con fissazione del periodo di espletamento nel corso  del
quale il termine di cui all'art. 12 e' sospeso; 
  delibera  con  la  quale  il  Collegio  propone  motivatamente   al
Consiglio di Amministrazione Consap, o a soggetti da questo delegati,
la determinazione  della  sanzione  disciplinare,  nel  caso  ritenga
provata la violazione, ovvero  l'archiviazione  della  contestazione,
nel caso non la ritenga provata; 
  adozione da parte del Consiglio di  Amministrazione  Consap,  o  da
parte di soggetti da questo delegati, del provvedimento conclusivo di
irrogazione  della  sanzione  disciplinare  o  di  archiviazione  del
procedimento; 
  notifica   all'interessato   del   provvedimento    conclusivo    e
pubblicazione dello stesso sul sito Consap nel  caso  di  irrogazione
della radiazione. 
  2. La competenza ai fini dell'avvio dei  procedimenti  disciplinari
nei confronti dei  periti  assicurativi  e'  assegnata  al  dirigente
incaricato, responsabile della Direzione di cui fa parte il  Servizio
competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi.