Art. 4 Istruttoria ed avvio del procedimento 1. L'istruttoria preliminare al procedimento disciplinare e' avviata da Consap allorquando essa abbia acquisito elementi ritenuti sufficienti a configurare una violazione delle norme per le quali e' prevista l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. L'acquisizione di tali elementi necessari puo' avvenire anche attraverso la richiesta di documenti ai periti assicurativi sottoposti ad accertamento e ad ogni altro soggetto in possesso di informazioni rilevanti. 2. L'istruttoria, affidata al funzionario incaricato che assume la responsabilita' del procedimento, si conclude entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione o rinvenimento degli atti inerenti la ricorrenza di possibili illeciti disciplinari. Il termine puo' essere interrotto una sola volta ai fini di un'eventuale integrazione documentale e decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa. 3. Il funzionario incaricato, al termine dell'istruttoria, propone al Dirigente incaricato: a) la chiusura dell'istruttoria per insussistenza della violazione o improcedibilita' dell'azione disciplinare; b) l'avvio del procedimento disciplinare mediante la contestazione all'interessato degli addebiti. Il Dirigente incaricato, a seguito della proposta di cui sopra, con atto formale dispone, entro il termine di cui al comma 2, la chiusura dell'istruttoria di cui al punto a) o l'avvio del procedimento di cui al punto b) nella forma prevista dal comma successivo. 4. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti da parte di Consap nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle violazioni riscontrate. La contestazione e' effettuata dal funzionario incaricato. 5. La contestazione degli addebiti all'interessato avviene a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla data dell'atto formale con cui, ai sensi del comma 3, e' disposto l'avvio del procedimento, e contiene l'indicazione dei diritti dell'interessato di cui al successivo art. 5. 6. L'atto di contestazione contiene: a) il riferimento all'attivita' di verifica o alla documentazione da cui sia emersa la violazione; b) la data in cui si e' concluso l'accertamento della violazione; c) la descrizione in fatto e in diritto degli addebiti, con l'indicazione delle disposizioni violate; d) l'indicazione dei diritti di difesa dell'interessato ai sensi dell'art. 5; e) l'indicazione del Servizio competente alla gestione del Ruolo periti assicurativi, quale responsabile del procedimento, nonche' del funzionario incaricato, nell'ambito del suddetto Servizio, quale referente per il procedimento; f) il termine di conclusione del procedimento disciplinare.