Art. 4 
 
 
                Istruttoria ed avvio del procedimento 
 
  1.  L'istruttoria  preliminare  al  procedimento  disciplinare   e'
avviata da Consap allorquando essa abbia acquisito elementi  ritenuti
sufficienti a configurare una violazione delle norme per le quali  e'
prevista l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. L'acquisizione di
tali elementi necessari puo' avvenire anche attraverso  la  richiesta
di documenti ai periti assicurativi sottoposti ad accertamento  e  ad
ogni altro soggetto in possesso di informazioni rilevanti. 
  2. L'istruttoria, affidata al funzionario incaricato che assume  la
responsabilita' del procedimento, si conclude  entro  il  termine  di
novanta giorni dall'acquisizione o rinvenimento degli  atti  inerenti
la ricorrenza di possibili illeciti  disciplinari.  Il  termine  puo'
essere interrotto una sola volta ai fini di un'eventuale integrazione
documentale   e   decorre   nuovamente   dal    pervenimento    della
documentazione completa. 
  3. Il funzionario incaricato, al termine dell'istruttoria,  propone
al Dirigente incaricato: 
  a) la chiusura dell'istruttoria per insussistenza della  violazione
o improcedibilita' dell'azione disciplinare; 
  b) l'avvio del procedimento disciplinare mediante la  contestazione
all'interessato degli addebiti. 
  Il Dirigente incaricato, a seguito della proposta di cui sopra, con
atto formale dispone, entro il termine di cui al comma 2, la chiusura
dell'istruttoria di cui al punto a) o l'avvio del procedimento di cui
al punto b) nella forma prevista dal comma successivo. 
  4. Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli
addebiti da parte di  Consap  nei  confronti  dei  soggetti  ritenuti
responsabili  delle  violazioni  riscontrate.  La  contestazione   e'
effettuata dal funzionario incaricato. 
  5. La contestazione degli addebiti all'interessato avviene a  mezzo
di lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  entro  centoventi
giorni, ovvero entro centottanta  giorni  per  i  soggetti  residenti
all'estero, dalla data dell'atto formale con cui, ai sensi del  comma
3, e' disposto l'avvio del procedimento, e contiene l'indicazione dei
diritti dell'interessato di cui al successivo art. 5. 
  6. L'atto di contestazione contiene: 
  a) il riferimento all'attivita' di verifica o  alla  documentazione
da cui sia emersa la violazione; 
  b) la data in cui si e' concluso l'accertamento della violazione; 
  c) la descrizione  in  fatto  e  in  diritto  degli  addebiti,  con
l'indicazione delle disposizioni violate; 
  d) l'indicazione dei diritti di difesa  dell'interessato  ai  sensi
dell'art. 5; 
  e) l'indicazione del Servizio competente alla  gestione  del  Ruolo
periti assicurativi, quale responsabile del procedimento, nonche' del
funzionario incaricato,  nell'ambito  del  suddetto  Servizio,  quale
referente per il procedimento; 
  f) il termine di conclusione del procedimento disciplinare.