Art. 5 Diritti dell'interessato 1. L'interessato ha facolta' di: a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia; b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori; c) proporre reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio. 2. L'interessato puo' esercitare tali diritti nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 331 comma 2 del Codice. 3. L'accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare avviene con le modalita' ed i tempi previsti dalla legge 241/1990 e dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, e successive modificazioni, entrambi richiamati nelle premesse.