Art. 6 Sanzioni disciplinari Ai sensi dell'art. 329 del Codice, i periti assicurativi che, nell'esercizio della loro attivita', violino le norme del Codice stesso, dei vigenti Regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da Consap, sono puniti, in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (i) richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, disposto per fatti di lieve manchevolezza; (ii) censura, disposta per fatti di particolare gravita' e (iii) radiazione, disposta per fatti di eccezionale gravita' e determinante l'immediata cancellazione dal Ruolo.