Art. 6 
 
 
                        Sanzioni disciplinari 
 
  Ai sensi dell'art. 329  del  Codice,  i  periti  assicurativi  che,
nell'esercizio della loro attivita',  violino  le  norme  del  Codice
stesso, dei vigenti Regolamenti in materia e  di  altre  disposizioni
generali o particolari impartite da Consap, sono puniti, in base alla
gravita' dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva,  con
una  delle  seguenti  sanzioni:  (i)  richiamo,  consistente  in  una
dichiarazione scritta di biasimo  motivato,  disposto  per  fatti  di
lieve manchevolezza; (ii) censura, disposta per fatti di  particolare
gravita' e  (iii)  radiazione,  disposta  per  fatti  di  eccezionale
gravita' e determinante l'immediata cancellazione dal Ruolo.