Art. 8 
 
 
          Trattazione del procedimento dinanzi al Collegio 
 
  1. Il funzionario  incaricato  ex  art.  4  comma  2  del  presente
Regolamento, verificata l'avvenuta notifica della contestazione degli
addebiti all'interessato, richiede alla Segreteria  del  Collegio  la
fissazione dell'adunanza di trattazione previo  invio  del  fascicolo
del  procedimento.  La  Segreteria,  tenuto  conto  del  termine  per
l'esercizio dei diritti di difesa di cui all'art. 5,  fissa  la  data
dell'adunanza  sulla  base  del  calendario  stabilito   per   l'anno
d'esercizio, dandone  comunicazione,  a  propria  cura,  al  soggetto
sottoposto  al  procedimento  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento. 
  2. Il Collegio dispone l'audizione dell'interessato  che  ne  abbia
fatto richiesta, il quale potra' farsi assistere da un legale o da un
esperto di fiducia. Dell'audizione  viene  redatto  apposito  verbale
sottoscritto dal dichiarante. 
  3.   Il   Collegio   puo'   richiedere   al   Servizio   competente
l'integrazione delle risultanze istruttorie; puo'  altresi'  disporre
la convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto
del procedimento, per chiedere chiarimenti in merito alla sussistenza
delle violazioni contestate. 
  In  entrambe  le  ipotesi  il  Collegio  concede  il  termine   per
l'espletamento dell'integrazione delle risultanze istruttorie e della
convocazione dei soggetti indicati, durante il quale  il  termine  di
cui all'art. 12 e' sospeso. 
  4. Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto,  il
funzionario incaricato per riferire in  ordine  all'accertamento  dei
fatti concernenti il procedimento.