Art. 8 Trattazione del procedimento dinanzi al Collegio 1. Il funzionario incaricato ex art. 4 comma 2 del presente Regolamento, verificata l'avvenuta notifica della contestazione degli addebiti all'interessato, richiede alla Segreteria del Collegio la fissazione dell'adunanza di trattazione previo invio del fascicolo del procedimento. La Segreteria, tenuto conto del termine per l'esercizio dei diritti di difesa di cui all'art. 5, fissa la data dell'adunanza sulla base del calendario stabilito per l'anno d'esercizio, dandone comunicazione, a propria cura, al soggetto sottoposto al procedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Il Collegio dispone l'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, il quale potra' farsi assistere da un legale o da un esperto di fiducia. Dell'audizione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal dichiarante. 3. Il Collegio puo' richiedere al Servizio competente l'integrazione delle risultanze istruttorie; puo' altresi' disporre la convocazione in adunanza dei soggetti interessati ai fatti oggetto del procedimento, per chiedere chiarimenti in merito alla sussistenza delle violazioni contestate. In entrambe le ipotesi il Collegio concede il termine per l'espletamento dell'integrazione delle risultanze istruttorie e della convocazione dei soggetti indicati, durante il quale il termine di cui all'art. 12 e' sospeso. 4. Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il funzionario incaricato per riferire in ordine all'accertamento dei fatti concernenti il procedimento.