Art. 4 Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, le parole: «sette ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in sette ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia», sono sostituite dalle seguenti: «otto ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in otto ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia».