Art. 4 
 
 
Modifiche all'art. 5 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
                      ministri 1° ottobre 2012 
 
  1. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente
del Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  le  parole:  «sette
ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in
sette ulteriori unita' il numero massimo  dei  dirigenti  di  seconda
fascia», sono sostituite dalle seguenti: «otto  ulteriori  unita'  il
numero massimo dei dirigenti di prima  fascia  e  in  otto  ulteriori
unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia».