IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI del Ministero dell'interno e IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT della Presidenza del Consiglio dei ministri Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»; Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»; Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali; Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni del 7 ottobre e del 21 ottobre 2015; Decreta: Art. 1 Allegato 1 - Principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria 1. Al Principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «una legge di autorizzazione all'indebitamento.» sono inserite le seguenti: «Le spese di investimento, per le quali deve essere dato specificamente atto di avere predisposto la copertura comprendono anche le spese per acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, ancorche' siano classificate al titolo terzo della spesa. Puo' costituire copertura agli investimenti imputati all'esercizio in corso, secondo le modalita' individuate nel principio applicato della contabilita' finanziaria, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. Puo' costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, secondo le modalita' individuate nel principio applicato della contabilita' finanziaria: a) il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente, in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Negli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite dei 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso, costituisce copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge; b) per le Autonomie speciali, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni. Per gli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere dal primo esercizio sul quale e' autorizzata la spesa che deve essere ricompreso nel periodo di validita' del bilancio di previsione, la copertura puo' essere costituita dalla media dei saldi dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria, risultanti dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, per un importo non superiore al minore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate straordinarie che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti. Resta ferma la durata dei contributi in annualita' gia' autorizzati fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto. Restano fermi gli impegni di spesa gia' assunti fino all'esercizio precedente a quello di adozione, da parte dell'Ente, della riforma contabile prevista dal presente decreto a valere sugli esercizi successivi al periodo di validita' del bilancio di previsione purche' a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate; c) il 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE; d) riduzioni permanenti della spesa corrente, gia' realizzate (risultanti da un titolo giuridico perfezionato), non risultanti dagli ultimi tre esercizi rendicontati. In caso di disavanzo di amministrazione negli ultimi due esercizi o, se l'esercizio precedente non e' ancora stato rendicontato, in caso di disavanzo di amministrazione nell'ultimo esercizio rendicontato e di disavanzo presunto nell'esercizio precedente (1) , (tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate), non e' possibile destinare a copertura degli investimenti le voci di cui alle lettere a) e b), salvo il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni, fermo restando gli impegni gia' assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le voci di cui alle lettere a) e b) non possono essere destinate a copertura degli investimenti fino a quando il piu' vecchio degli ultimi due esercizi non e' stato rendicontato. Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale sono assunte le eventuali deliberazioni di variazione al bilancio di previsione conseguenti: i. alla verifica del conseguimento del saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente dell'esercizio in corso in termini di competenza finanziaria; ii. all'eventuale disavanzo rilevato nell'ultimo esercizio in sede di rendiconto; iii. agli esiti della verifica della coerenza degli accertamenti delle entrate di cui alla lettera c) e della riduzione degli impegni correnti di cui alla lettera c), realizzate nell'esercizio in corso, alle previsioni di ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione.» (1) Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti.