Art. 2 Allegato 4/1 - Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 4.2: 1) alla lettera a), dopo le parole «per le conseguenti deliberazioni» sono aggiunte le seguenti «. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL»; 2) alla lettera g), le parole «, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e» sono eliminate; b) al paragrafo n. 5.2, il periodo «decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all'interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e le relative modalita' di finanziamento» e' sostituito dal seguente «rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi»; c) al paragrafo n. 7: 1) dopo le parole «per attuare il DEFR» sono aggiunte le seguenti «e la relativa Nota di aggiornamento»; 2) Il periodo «In un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilita' e il progetto di legge di bilancio.» E' sostituito dal seguente «In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilita', il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati»; d) al paragrafo n. 9.2, lettera i) dopo le parole «dei revisori dei conti» sono inserite le seguenti «che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio»; e) al paragrafo n. 9.3, lettera n), dopo le parole «dei revisori dei conti» sono inserite le seguenti «che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.»; f) al paragrafo n. 9.10: 1) dopo le parole «anche alle partite finanziarie» e' inserito il seguente periodo «. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente e' possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti»; 2) La parola «2013» e' sostituita dalla seguente «2012»; g) dopo il paragrafo 9.11.5 e' inserito il seguente: «9.11.6. L'art. 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, e' predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti. Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da: a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti; b) le entrate in conto capitale (titolo 4); c) le entrate da riduzione di attivita' finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spese per incremento delle attivita' finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti; d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito. Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilita' e' nella piena discrezionalita' dell'ente o di altra amministrazione pubblica. Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalita' differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi. Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura e' costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione. Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura e' costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilita' finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10). Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, e' dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. In relazione alla differente disciplina delle modalita' di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni con cernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo e' distinto nelle seguenti componenti (2) : una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilita' finanziaria n. 5.3.6, una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, gia' realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato. Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa: a) descrive le modalita' di quantificazione della stessa; b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati; c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria. In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente e' possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.»; h) al paragrafo n. 11: 1) dopo le parole «ciascun esercizio finanziario» sono inserite le seguenti «gli enti locali allegano il piano dei risultati»; 2) le parole «e' allegato il Piano dei risultati» sono sostituite dalle seguenti «, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto». (2) La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.