Art. 3 
 
Allegato  4/2  -  Principio  contabile   applicato   concernente   la
                      contabilita' finanziaria 
 
  1. Al Principio contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  paragrafo  3.3,  sono  eliminate   le   seguenti   parole
«attraverso il portale per il federalismo fiscale»; 
    b) al paragrafo 3.7.5: 
      1) dopo le  parole  «l'approvazione  del  rendiconto  o,»  sono
inserite le seguenti. «per i gettiti derivanti dalle manovre  fiscali
delle regioni», 
      2) dopo le parole «Dipartimento delle finanze,»  sono  inserite
le seguenti «di cui all'art. 77-quater, comma 6, del DL 112/2008», 
      3) sono eliminate le seguenti parole «attraverso il portale per
il federalismo fiscale.»; 
    c) dopo il paragrafo 3.7.6 sono inseriti i seguenti: 
  «3.7.7 L'accertamento  da  parte  delle  autonomie  speciali  delle
entrate tributarie di spettanza statutaria  riscosse  direttamente  e
integralmente,  compresi  i  conguagli,  tramite  la   struttura   di
gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri  agenti
contabili e' effettuato per cassa. 
  3.7.8  Entrate  tributarie   di   spettanza   statutaria   riscosse
direttamente  tramite  la  struttura  di  gestione  o  altri   agenti
contabili, ed oggetto di conguaglio tramite  capitolo  di  spesa  del
bilancio dello Stato. L'accertamento  e  l'imputazione  nell'anno  di
riferimento  da  parte  delle  autonomie   speciali   degli   acconti
riguardanti tali entrate e' effettuato per cassa.  I  conguagli  sono
accertati secondo le modalita'  indicate  al  punto  3.7.10.  Per  la
Regione Trentino Alto  Adige  e  le  Province  di  Trento  e  Bolzano
l'applicazione di  tale  principio  decorre  dalla  data  individuata
nell'atto di modifica del "decreto dei versamenti diretti"  (D.M.  20
luglio 2011) che consenta di  avvicinare  l'ammontare  degli  incassi
all'effettiva spettanza dell'anno di riferimento. Sino a  quando  non
interviene la modifica del decreto dei versamenti diretti  nel  senso
sopra riportato, per la Regione Trentino Alto Adige e le Province  di
Trento  e  Bolzano,  l'accertamento  e  l'imputazione  e'  effettuato
secondo  le  modalita'  seguite  prima  dell'adozione  del   presente
decreto. 
  3.7.9  Le  entrate  tributare  devolute  alle  autonomie   speciali
integralmente tramite capitolo di spesa del Bilancio dello Stato: 
    a)  Per  ciascun  esercizio  l'accertamento  degli   acconti   e'
effettuato nell'importo  determinato  con  i  dati  disponibili  piu'
recenti relativi alle devoluzioni spettanti  in  base  allo  Statuto,
anche sulla base di preconsuntivi,  e  riepilogati  in  un  prospetto
formalmente comunicato da RGS-IGEPA entro il mese di maggio  di  ogni
anno,  preventivamente  comunicato,  anche  in  via  informale,  alle
autonomie speciali anche ai fini di una verifica. 
  Nelle more della predetta comunicazione le  Autonomie  quantificano
provvisoriamente l'accertamento sulla base dei dati disponibili  piu'
recenti relativi alle devoluzioni spettanti in base allo Statuto. 
  La base di riferimento per gli acconti e' aggiornata  nel  mese  di
ottobre di ciascun anno, per tenere conto dell'andamento del  gettito
delle entrate tributarie rilevato a  livello  nazionale,  secondo  le
modalita' riportate alla lettera a). 
  In quanto destinati ad essere impegnati e pagati  dallo  Stato  nel
corso dell'esercizio, pur nei limiti dello stanziamento di  bilancio,
le Autonomie imputano contabilmente gli acconti all'esercizio in  cui
e' effettuato l'accertamento; 
    b) Modalita' di rideterminazione degli  acconti  erogati  tramite
capitolo di spesa del Bilancio dello Stato, sulla base dell'andamento
del gettito delle entrate tributarie rilevato a livello nazionale. 
  Entro  il  mese  di  ottobre  di  ogni  anno,  le   quantificazioni
comunicate da RGS ai sensi del punto 4.1 entro  il  mese  di  maggio,
sono aggiornate per tenere conto del gettito delle entrate tributarie
dell'esercizio rilevato a  livello  nazionale  dal  Bollettino  delle
entrate  tributarie  relativo  al  mese  di  agosto,  pubblicato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze
(dati cumulati). 
  Gli  acconti  cosi'  rideterminati  sono  impegnati   dallo   Stato
compatibilmente con lo stanziamento di bilancio dello Stato. 
  Gli indicatori utilizzati per adeguare  gli  acconti  all'andamento
delle entrate  tributarie  sono  costituiti  dalle  variazioni  degli
incassi desunti dalla tabella «Sintesi del Bilancio dello Stato»  del
Bollettino delle  entrate  tributarie  relative  al  mese  di  agosto
distintamente per i seguenti tributi: IRES, IRPEF e IVA. 
  Per  gli  altri  tributi,  la  rideterminazione  degli  acconti  e'
effettuata sulla base di un indicatore calcolato come differenza  tra
il totale dei tributi diretti e i dati relativi a IRES, IRPEF (per  i
tributi  diretti)  e  come  differenza  tra  il  totale  dei  tributi
indiretti e i dati relativi a IVA (per i tributi indiretti). 
  Per l'adeguamento delle  devoluzioni  riguardanti  i  giochi  e  le
scommesse si fa espresso riferimento all'indicatore relativo  a  tali
tributi. 
  In considerazione di quanto previsto dall'ordinamento della Regione
Valle d'Aosta,  per  tale  Autonomia  l'importo  dell'ultimo  acconto
impegnato dallo Stato ed accertato dalla  Regione,  e'  rideterminato
nell'esercizio  in  modo  da  integrare  o  rettificare   l'ammontare
complessivo degli acconti relativi all'esercizio in corso sulla  base
degli ultimi dati resi  disponibili  dall'Agenzia  delle  Entrate  al
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA, la'  dove
i  dati  dell'Agenzia  delle   entrate   rilevano   ai   fini   della
determinazione delle compartecipazioni statutarie. 
  3.7.10 I conguagli relativi alle entrate devolute di cui  ai  punti
3.7.8 e 3.7.9 sono definiti secondo quanto stabilito dagli statuti  e
dalle  norme  di  attuazione,  e  comunicati  da  RGS-IGEPA   e   dal
Dipartimento delle finanze  entro  il  mese  di  giugno  del  secondo
esercizio successivo a quello di  riferimento  sulla  base  dei  dati
ufficiali di riferimento e, in assenza di questi ultimi, i  conguagli
sono definiti in via provvisoria in  base  ai  dati  disponibili.  La
quantificazione  dei  conguagli  sia  definitivi  che  provvisori  e'
preventivamente comunicata, anche in via  informale,  alle  autonomie
speciali anche ai fini di una verifica. I conguagli sono accertati  e
imputati all'esercizio nel quale sono definiti. 
  Lo Stato  impegna  e  paga  i  conguagli  nel  corso  del  medesimo
esercizio, nei limiti dello stanziamento disponibile. 
  In caso  di  mancata  quantificazione  del  conguaglio  entro  tale
termine le  Autonomie  speciali  definiscono,  accertano  e  imputano
comunque i conguagli che dovevano essere quantificati  nell'esercizio
in applicazione delle norme statutarie. 
  Nel caso in cui, in occasione del conguaglio, risulti la necessita'
di restituire al Bilancio dello Stato  acconti  riscossi  in  eccesso
rispetto  all'importo  definitivo  della  spettanza,   le   Autonomie
effettuano  una  regolazione  contabile  a   favore   delle   entrate
tributarie accertate nell'esercizio. Nel caso di acconti o  conguagli
accertati in eccesso e  non  riscossi,  le  autonomie  cancellano  il
residuo attivo in occasione del primo riaccertamento ordinario. 
  3.7.11 Principio di salvaguardia. 
  Le Autonomie speciali accertano  tutte  le  entrate  tributarie  di
spettanza statutaria (acconti e conguagli) erogate  tramite  capitolo
di spesa del Bilancio  dello  Stato,  anche  se  lo  Stato  non  puo'
impegnare per incapienza degli stanziamenti dei capitoli di spesa. Lo
Stato impegna la differenza nell'esercizio successivo. 
  3.7.12 Gli accantonamenti, previsti dal D.L. 201/2011 e dalle leggi
successive a carico delle Autonome speciali,  sono  registrati  nella
parte corrente della spesa, previo stanziamento, ad inizio esercizio,
del contributo che si prevede  sara'  posto  a  carico  dell'Ente.  A
seguito  della  quantificazione  definitiva  dell'accantonamento,  le
Autonomie speciali provvedono: 
    a) all'impegno della relativa spesa e, nei casi  di  accertamento
delle  entrate  tributarie  devolute  per   cassa,   al   contestuale
accertamento delle entrate tributarie che l'hanno finanziata; 
    b) alla relativa regolazione  contabile,  attraverso  l'emissione
dell'ordinativo di  pagamento  a  valere  dell'impegno  di  cui  alla
lettera a, versato in entrata del bilancio dell'Ente con  imputazione
all'accertamento delle  entrate  tributarie  devolute  (nei  casi  di
entrate accertate per cassa, all'accertamento di cui alla lettera a). 
  Per evitare una duplicazione nel concorso agli obiettivi di finanza
pubblica  in  termini  di  indebitamento  delle  Autonomie  speciali,
considerato che gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno  sono
definiti considerando gli effetti degli accantonamenti in termini  di
indebitamento, le spese relative agli accantonamenti continuano a non
rilevare ai fini del patto di stabilita' interno. 
  3.7.13 Per la  Regione  Trentino  Alto  Adige  e  per  le  Province
autonome di Trento e Bolzano i conguagli delle quote di spettanza dei
tributi  relativi  agli  esercizi  antecedenti  il  2014,  non   gia'
contabilizzate a residuo sul bilancio della Regione o delle  Province
autonome sono accertate ed imputate dai  medesimi  enti  all'anno  di
corresponsione da parte dello Stato.»; 
    d) il paragrafo 5.3 e' sostituito dal seguente: 
  «5.3 Le spese di investimento. 
  5.3.1 Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in  cui
scadono le singole obbligazioni passive  derivanti  dal  contratto  o
dalla   convenzione    avente    ad    oggetto    la    realizzazione
dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche  per
le spese di investimento che non  richiedono  la  definizione  di  un
cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della  spesa  riguardante
la realizzazione dell'investimento e'  effettuata  nel  rispetto  del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia  in
considerazione dell'esigibilita' della spesa. Pertanto, anche per  le
spese che non sono soggette a gara,  e'  necessario  impegnare  sulla
base   di   una   obbligazione   giuridicamente   perfezionata,    in
considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A  tal  fine,
l'amministrazione, nella fase  della  contrattazione,  richiede,  ove
possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze  dei  singoli
pagamenti. E' in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre  un
cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare. 
  5.3.2 Nel caso di acquisizione di un investimento gia'  realizzato,
con pagamento frazionato negli  esercizi  successivi,  e'  necessario
registrare  la  spesa   di   investimento   imputandola   interamente
all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio  dell'ente.  A  tal
fine si provvede alla contestuale registrazione: 
    a) del debito nei confronti del soggetto a favore  del  quale  e'
previsto il pagamento  frazionato,  imputato  allo  stesso  esercizio
dell'investimento,  provvedendo  alla   necessaria   regolarizzazione
contabile; 
    b) dell'impegno per il rimborso  del  prestito,  con  imputazione
agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente a  carico
della parte corrente del bilancio. 
  5.3.3  La  copertura  finanziaria  delle  spese  di   investimento,
comprese quelle che comportano  impegni  di  spesa  imputati  a  piu'
esercizi deve essere predisposta - fin dal  momento  dell'attivazione
del primo impegno - con  riferimento  all'importo  complessivo  della
spesa dell'investimento. 
  La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso  di
gestione, puo' essere costituita da: 
    l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5  o  6  delle
entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata o,  fino
all'esercizio  2015,  l'autorizzazione  all'indebitamento  con  legge
regionale; 
    il saldo  corrente  dell'esercizio  cui  e'  imputata  la  spesa,
risultante dal prospetto degli  equilibri  allegato  al  bilancio  di
previsione. 
  La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate  agli
esercizi successivi  a  quello  in  corso  di  gestione  puo'  essere
costituita da una delle seguenti modalita' alternative: 
    l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5  o  6  delle
entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o,  fino
all'esercizio  2015  l'autorizzazione  all'indebitamento  con   legge
regionale; 
    da una quota  del  margine  corrente  di  competenza  finanziaria
dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel  prospetto  degli
equilibri  allegato  al  bilancio  di  previsione,  di  importo   non
superiore ai limiti previsti dal principio contabile  generale  della
contabilita' finanziaria.  Tale  limite  identifica  la  quota  della
previsione del margine corrente di competenza che  puo'  considerarsi
consolidata, e costituire copertura agli investimenti  imputati  agli
esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione. Per le Regioni a
statuto speciale e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  il
principio contabile generale ha previsto una specifica disciplina; 
    la quota del margine corrente costituita dal 50% delle previsioni
riguardanti l'incremento di gettito  derivante  dall'applicazione  di
nuove o maggiori aliquote fiscali, e derivanti dalla maggiorazione di
oneri concessori e sanzioni, formalmente  deliberate,  stanziate  nel
bilancio di previsione e non  accertate  negli  ultimi  tre  esercizi
rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE.  Trattandosi  di
previsioni di  nuove  e  maggiore  entrate,  tali  risorse  non  sono
comprese nella quota consolidata  del  margine  corrente  di  cui  al
precedente punto; 
    la quota del margine corrente costituita da riduzioni  permanenti
della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti
da un titolo giuridico perfezionato, non  compresa  nella  quota  del
margine corrente consolidata. 
  Le ultime tre  modalita'  di  copertura  degli  investimenti  sopra
indicate,  sono  definite  dal  principio  contabile  generale  della
competenza finanziaria per favorire la spesa  per  investimenti,  nel
rispetto del principio contabile generale n.  9  della  prudenza,  da
applicarsi in modo da garantire  che  la  copertura  delle  spese  di
investimento (3) ,  in  particolare  quelle  imputate  agli  esercizi
successivi,  risulti   "credibile,   sufficientemente   sicura,   non
arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si
intende effettuare in esercizi futuri (4) ". 
  5.3.4  La  copertura  degli  investimenti  costituita  da   entrate
accertate. 
  Non tutte le entrate gia'  accertate  ed  imputate  negli  esercizi
successivi a quello di gestione possono costituire  idonea  copertura
alle spese di investimento impegnate in tali esercizi. 
  Costituiscono  idonea  copertura   finanziaria   delle   spese   di
investimento,  impegnate  negli  esercizi  successivi,   le   risorse
accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione  (accantonate
nel fondo pluriennale vincolato  stanziato  in  spesa),  l'avanzo  di
amministrazione o le entrate gia' accertate  imputate  agli  esercizi
successivi,  la   cui   esigibilita'   e'   perfezionabile   mediante
manifestazione di volonta' pienamente discrezionale  dell'ente  o  di
altra pubblica amministrazione. 
  In particolare,  possono  costituire  copertura  finanziaria  delle
spese di investimento imputate agli esercizi successivi a  quello  in
corso di gestione le entrate gia' accertate: 
    imputate all'esercizio in corso  di  gestione  (entrate  correnti
destinate per legge agli investimenti, entrate  derivanti  da  avanzi
della   situazione   corrente   di   bilancio,   entrate    derivanti
dall'alienazione di  beni  e  diritti  patrimoniali,  riscossione  di
crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni); 
    derivanti da trasferimenti  da  altre  amministrazioni  pubbliche
anche se imputate negli esercizi successivi a quello di gestione, 
    derivanti dai  mutui  tradizionali,  i  cui  contratti  prevedono
l'erogazione  delle  risorse  in  un'unica  soluzione,  prima   della
realizzazione dell'investimento, dando  luogo  ad  accantonamenti  al
fondo pluriennale vincolato di cui al successivo punto 5.4; 
    derivanti da forme di finanziamento flessibile  i  cui  contratti
consentono  l'acquisizione  di  risorse  in  misura  correlata   alle
necessita'  dell'investimento  (da  preferire   rispetto   al   mutuo
tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari); 
    derivanti  da  altre  entrate  accertate  tra  le  accensioni  di
prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilita'  del
finanziamento  secondo  i  tempi  di  realizzazione  delle  spese  di
investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione
periodica); 
    l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione  accertato,  a  seguito
dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio  precedente,  a
condizione che siano rispettate le seguenti priorita': 
      a) per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio; 
      b) al riequilibrio della gestione corrente; 
      c) per accantonamenti per  passivita'  potenziali  (ad  es.  al
fondo crediti di dubbia esigibilita'); 
      d) al finanziamento di spese  di  investimento  e/o  estinzione
anticipata di prestiti. 
  Non costituiscono idonee forme di copertura degli  investimenti  le
altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello  in
corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in  considerazione
dell'incertezza che  gli  accertamenti  imputati  a  esercizi  futuri
possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente. 
  L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno
luogo  a  impegni  concernenti  investimenti  finanziati  da  entrate
accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate,  e'  resa  indicando  gli
estremi  del  provvedimento  di  accertamento   delle   entrate   che
costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio. Con
riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi  e'  anche
necessario precisare se trattasi di copertura costituita da: 
    entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o
agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato
stanziato in spesa dell'esercizio precedente  quello  di  imputazione
dell'impegno di cui costituiscono copertura, 
    entrate  accertate  esigibili   nell'esercizio   di   imputazione
dell'impegno di cui costituiscono copertura, la cui  esigibilita'  e'
perfezionabile  mediante  manifestazione   di   volonta'   pienamente
discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione. 
  5.3.5 La copertura costituita dalla  quota  consolidata  del  saldo
positivo di parte corrente. 
  La copertura degli impegni concernenti investimenti  imputati  agli
esercizi  successivi  puo'  essere  costituita,   distintamente   per
ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni,  da  una  quota
del saldo positivo di parte corrente, risultante dal prospetto  degli
equilibri allegato al bilancio di previsione, se risultano rispettate
le seguenti condizioni: 
    la quota del saldo non deve essere superiore al  limite  previsto
dal principio contabile generale n. 16, come specificato al paragrafo
5.3.6, che consente di identificare la quota consolidata del  margine
corrente previsto in bilancio; 
    la copertura riguarda solo gli  impegni  imputati  agli  esercizi
considerati nel bilancio di previsione,  salvo  quanto  previsto  dal
paragrafo 5.3.6, in attuazione del principio  contabile  generale  n.
16; 
    l'Ente non ha  registrato  un  disavanzo  di  amministrazione  in
entrambi i due ultimi esercizi (5) .  Nel  caso  in  cui  l'esercizio
precedente, non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla
situazione risultante  dal  prospetto  concernente  il  risultato  di
amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai  chiuso,  il
risultato di amministrazione presunto e' predisposto  sulla  base  di
dati di preconsuntivo,). Fino a quando il piu' vecchio  degli  ultimi
due  esercizi  non  e'  stato  rendicontato   il   margine   corrente
consolidato non puo' costituire copertura degli  impegni  concernenti
investimenti imputati agli esercizi successivi. 
  Ai fini della verifica del rispetto della presente  condizione,  si
considera il  risultato  di  amministrazione  (sia  rendicontato  che
presunto) determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli
e delle risorse destinate, mentre non rileva il disavanzo  costituito
esclusivamente da maggiore  disavanzo  derivante  dal  riaccertamento
straordinario  dei  residui,  da  disavanzo  tecnico  e   da   debito
autorizzato e non contratto dalle regioni. 
  Gli investimenti finanziati dalla  quota  consolidata  del  margine
corrente previsto nel  bilancio  di  previsione  sono  analiticamente
elencati nella nota integrativa allegata al  bilancio  di  previsione
(ex art. 11, comma 5, lettera d). 
  Con riferimento  a  tale  forma  di  copertura,  l'attestazione  di
copertura finanziaria e' resa dopo avere verificato, con  riferimento
a ciascun esercizio finanziario, che: 
    gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti
finanziati dalla quota consolidata del margine corrente previsto  nel
bilancio  di  previsione,  di  cui  all'apposito  elenco  della  nota
integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il
limite previsto dal principio  contabile  generale  della  competenza
finanziaria (6) , come specificato dal principio applicato 5.3.6,  ed
avere riscontrato che ciascun  impegno  non  eccede  lo  stanziamento
disponibile; 
    con riferimento alla data dell'attestazione, il margine  corrente
previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla  nota
integrativa allegati  al  bilancio,  non  hanno  subito  modifiche  a
seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o,  in
alternativa, che l'attestazione e'  stata  resa  facendo  riferimento
alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e  della  nota
integrativa, riportati in allegato all'attestazione. 
  5.3.6 Determinazione della quota consolidata del  margine  corrente
previsto nel  prospetto  degli  equilibri  allegato  al  bilancio  di
previsione e altre eventuali forme di copertura. 
  Al  fine   di   garantire   che   la   copertura   sia   credibile,
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale,  il  principio
contabile generale  n.  16  prevede  che,  fermo  restando  le  altre
condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5,  solo  una  quota
del saldo di parte corrente previsto nel  prospetto  degli  equilibri
allegato al bilancio di previsione possa  costituire  copertura  agli
impegni concernenti gli investimenti correnti imputati agli  esercizi
successivi. Con riferimento agli esercizi compresi  nel  bilancio  di
previsione, costituisce copertura  agli  investimenti  la  quota  del
margine corrente che puo' considerarsi "consolidata", di importo  non
superiore al minore valore tra: 
    la media dei saldi di parte corrente  in  termini  di  competenza
registrati  negli  ultimi  tre  esercizi  rendicontati,   se   sempre
positivi,  determinati  al   netto   dell'utilizzo   dell'avanzo   di
amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non
hanno dato copertura a impegni; 
    la media  dei  saldi  di  parte  corrente  in  termini  di  cassa
registrati  negli  ultimi  tre  esercizi  rendicontati,   se   sempre
positivi, determinati al netto dell'utilizzo del  fondo  di  cassa  e
degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato  copertura
a pagamenti, 
  Con riferimento agli  esercizi  non  considerati  nel  bilancio  di
previsione,  non  oltre  il  limite  di  5   esercizi   a   decorrere
dall'esercizio in corso, costituisce copertura degli investimenti  il
60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle  entrate
derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei  casi  previsti  dalla
legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard  urbanistici
al netto della relativa quota  del  FCDE,  degli  ultimi  5  esercizi
rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti  prevista
dalla legge. 
  Per le Autonomie speciali, il principio contabile  generale  n.  16
prevede: 
    con  riferimento  agli  esercizi  considerati  nel  bilancio   di
previsione successivi a quello in corso di gestione, che  costituisce
copertura agli investimenti la quota  del  saldo  positivo  di  parte
corrente risultante dal prospetto  degli  equilibri  di  importo  non
superiore alla media dei  saldi  di  parte  corrente  in  termini  di
competenza registrati negli  ultimi  tre  esercizi  rendicontati,  se
sempre positivi, determinati al netto  dell'utilizzo  dell'avanzo  di
amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non
hanno dato copertura a impegni; 
    con riferimento  agli  esercizi  non  compresi  nel  bilancio  di
previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere da  quello
di imputazione del primo  impegno,  che  costituisce  copertura  agli
investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non
superiore al minore valore tra: 
      la media dei saldi di parte corrente in termini  di  competenza
registrati  negli  ultimi  tre  esercizi  rendicontati,   se   sempre
positivi,  determinati  al   netto   dell'utilizzo   dell'avanzo   di
amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non
hanno dato copertura a impegni; 
      la media dei saldi  di  parte  corrente  in  termini  di  cassa
registrati  negli  ultimi  tre  esercizi  rendicontati,   se   sempre
positivi, determinati al netto dell'utilizzo del  fondo  di  cassa  e
degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato  copertura
a pagamenti. 
  Le modalita' di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella
sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti. 
  5.3.7 La copertura degli investimenti derivante da nuove o maggiori
aliquote fiscali. 
  Le maggiori entrate correnti derivanti dall'applicazione di nuove o
maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o  derivanti  dalla
maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono essere destinate
ad incrementare la previsione del  margine  corrente  destinato  agli
investimenti, allegato al bilancio di  previsione.  Il  50%  di  tale
incremento, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di  dubbia
esigibilita', puo' costituire copertura di impegni riguardanti  spese
di investimento  imputate  agli  esercizi  considerati  nel  bilancio
successivi a quello in  corso  di  gestione,  a  condizione  che  gli
accertamenti riguardanti tali entrate non siano gia' stati effettuati
in uno degli ultimi tre esercizi rendicontati. 
  Gli investimenti finanziabili  dal  50%  della  quota  del  margine
corrente derivante dall'applicazione di  nuove  o  maggiori  aliquote
fiscali, sono dettagliatamente  individuati  nella  nota  integrativa
allegata al bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d). 
  Nel caso di nuove o  maggiori  aliquote  fiscali  a  carattere  non
permanente, la copertura e' limitata agli esercizi  cui  l'incremento
di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione. 
  Con riferimento  a  tale  forma  di  copertura,  l'attestazione  di
copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per
spese di investimento e' resa dando atto di avere verificato che: 
    per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati  a  stanziamenti
riguardanti investimenti finanziabili con  il  50%  della  quota  del
margine  corrente  derivante  dalla  maggiorazione   delle   aliquote
fiscali,  di  cui  all'elenco  della  nota  integrativa  allegata  al
bilancio,  ed  avere  riscontrato  che,  per   tutti   gli   esercizi
considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo  stanziamento
disponibile; 
    che   la   quantificazione   degli    stanziamenti    riguardanti
l'incremento di gettito  fiscale  derivante  dall'applicazione  delle
nuove o  maggiori  aliquote  e'  stata  elaborata  nel  rispetto  del
principio della prudenza; 
    che  le  maggiori  entrate  non  sono  gia'  state   oggetto   di
registrazione contabile nei tre  esercizi  rendicontati,  cui  si  e'
fatto  riferimento  per  la  determinazione  del  limite  di  cui  al
principio 5.3.5 e 5.3.6; 
    con riferimento alla data dell'attestazione, il margine  corrente
previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla  nota
integrativa allegati  al  bilancio,  non  hanno  subito  modifiche  a
seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o,  in
alternativa, che l'attestazione e'  stata  resa  facendo  riferimento
alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e  della  nota
integrativa, riportati in allegato all'attestazione. 
  La restante quota del 50% dell'incremento del margine corrente puo'
costituire copertura a  impegni  riguardanti  spese  di  investimento
secondo le modalita' previste al punto 5.3.9. 
  5.3.8  La  copertura  degli  investimenti  derivante  da  riduzioni
permanenti di spese correnti. 
  Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere  destinate
ad incrementare il margine corrente destinato agli  investimenti.  In
tali casi, l'intero incremento del margine corrente  puo'  costituire
copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati  agli
esercizi considerati nel bilancio successivi a  quello  in  corso  di
gestione, a condizione che la riduzione della spesa corrente sia gia'
realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non risulti
da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati. 
  Gli investimenti finanziati da tale quota del margine corrente sono
dettagliatamente  individuati  nella  nota  integrativa  allegata  al
bilancio di previsione (art. 11, comma 5, lettera d).  L'attestazione
di regolarita' finanziaria degli impegni riguardanti  tali  spese  e'
resa dopo avere verificato, con  riferimento  a  tutti  gli  esercizi
finanziari cui la spesa si riferisce, che gli impegni sono imputati a
stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con la  quota  del
margine corrente formatasi a seguito di riduzioni permanenti di spese
correnti,  gia'  realizzate,  risultanti  da  un   titolo   giuridico
perfezionato. 
  Con riferimento  a  tale  forma  di  copertura,  l'attestazione  di
copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per
spese di investimento e' resa dando atto di avere accertato che: 
    gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti
finanziabili  dalla  quota  del  margine  corrente  derivante   dalla
riduzione permanente delle spese correnti, di cui all'apposito elenco
della nota integrativa allegata al  bilancio,  ed  avere  riscontrato
che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno
non eccede lo stanziamento disponibile; 
    la  riduzione  permanente  delle  spese  correnti  si   e'   gia'
realizzata, risulti da un titolo giuridico  perfezionato  e  non  sia
gia' stata  oggetto  di  registrazione  contabile  nei  tre  esercizi
rendicontati, cui si e' fatto riferimento per la  determinazione  del
limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6; 
    con riferimento alla data dell'attestazione, il margine  corrente
previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla  nota
integrativa allegati  al  bilancio,  non  hanno  subito  modifiche  a
seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o,  in
alternativa, che l'attestazione e'  stata  resa  facendo  riferimento
alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e  della  nota
integrativa, riportati in allegato all'attestazione. 
  5.3.9 Le variazioni di  bilancio  che  determinano  variazioni  del
margine corrente possono disporre l'aggiornamento: 
    a)  del  prospetto  degli  equilibri  allegato  al  bilancio   di
previsione; 
    b) della sezione della nota integrativa al  bilancio  che  elenca
gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente. 
  5.3.10 Se nel  corso  dell'esercizio  e'  approvato  il  rendiconto
relativo all'esercizio precedente dal quale risulta un  disavanzo  di
amministrazione,  e  l'ente  risulta  in  disavanzo  per  il  secondo
esercizio   consecutivo,   si    provvede,    contestualmente    alle
deliberazioni di variazione di bilancio riguardanti il ripiano,  alla
riduzione degli stanziamenti, sia per l'esercizio in corso,  che  per
gli esercizi  successivi,  concernenti  gli  investimenti  finanziati
dalla  previsione  di  margine  positivo  di  parte  corrente,  fermo
restando  gli  impegni  gia'  assunti  sulla  base  di   obbligazioni
giuridicamente perfezionate. 
  Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri  di
bilancio e  di  assestamento  generale  l'ente  verifica  in  analisi
l'andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine
di accertarne l'effettiva realizzazione  e  adottando  gli  eventuali
provvedimenti  in  caso  di  modifica  delle  coperture   finanziarie
previste. 
  5.3.11 L'impegno delle spese di investimento effettuato sulla  base
del cronoprogramma  puo'  comportare,  nel  caso  di  variazioni  del
cronoprogramma,  determinate  dall'avanzamento  dei  lavori  con   un
andamento differente rispetto a quello  previsto,  la  necessita'  di
procedere a variazioni di bilancio e al riaccertamento degli  impegni
assunti. 
  In ogni caso, al momento  del  controllo  e  della  verifica  degli
equilibri di bilancio in corso di anno e della variazione generale di
assestamento, l'ente deve dare atto di avere effettuato  la  verifica
dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai  fini  dell'adozione
delle necessarie variazioni. 
  Per   ulteriori   informazioni   riguardanti   le   modalita'    di
contabilizzazione  delle  spese  di  investimento  nel  bilancio   di
previsione, si rinvia agli esempi n. 1 e 2 dell'appendice tecnica; 
    e) al paragrafo n. 5.5 le parole "l'anno" sono sostituite con  le
seguenti "un anno"; 
    f) al paragrafo n. 9.2: 
      1) dopo le  parole  "Nel  risultato  di  amministrazione"  sono
inserite le seguenti "delle regioni e delle Province autonome"; 
      2) le parole "dopo le scadenze previste" sono sostituite  dalle
seguenti "dopo o contestualmente alle scadenze previste"; 
      3)  le  parole  "(lettera  D)"  e'  sostituita  dalle  seguenti
"(lettera E)"; 
    g) al paragrafo n. 11.4, dopo le parole "Le variazioni del  fondo
pluriennale" sono aggiunte  le  seguenti  "e  degli  stanziamenti  di
bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa"». 

(3) Il  principio  contabile  generale   della   prudenza,   di   cui
    all'allegato  n.  1  al  decreto  legislativo  n.  118  del  2011
    «rappresenta  uno  degli  elementi  fondamentali   del   processo
    formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili  del
    sistema di bilancio. I suoi eccessi devono pero'  essere  evitati
    perche' sono pregiudizievoli al rispetto  della  rappresentazione
    veritiera  e  corretta  delle  scelte  programmatiche   e   degli
    andamenti effettivi della gestione e quindi rendono il sistema di
    bilancio inattendibile. Il  principio  della  prudenza  non  deve
    condurre all'arbitraria e immotivata riduzione  delle  previsioni
    di  entrata,  proventi  e  valutazioni  del  patrimonio,   bensi'
    esprimere  qualita'  di  giudizi  a  cui   deve   informarsi   un
    procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema
    di bilancio che risulti veritiero e  corretto.  Cio'  soprattutto
    nella ponderazione dei rischi e delle  incertezze  connessi  agli
    andamenti operativi degli  enti  e  nella  logica  di  assicurare
    ragionevoli      stanziamenti      per       la       continuita'
    dell'amministrazione». 

(4) Sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2008. 

(5) Nel caso in cui negli  ultimi  due  esercizi  l'ente  risulti  in
    disavanzo  in  uno  dei  due  esercizi  e  in  avanzo  nell'altro
    esercizio  la  previsione  del  saldo  di  parto  corrente   puo'
    costituire  copertura  agli  impegni   riguardanti   investimenti
    imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi. 

(6) Il  principio  contabile  generale   n.   16   della   competenza
    finanziaria e' previsto dall'allegato n. 1 al presente decreto.