Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) «istituzioni formative»: 
  1) le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria  di  secondo
grado, per  i  percorsi  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e relativi decreti attuativi; 
  2)  le  istituzioni  formative  per  i  percorsi  di  istruzione  e
formazione professionale di cui al decreto  legislativo  n.  226  del
2005; 
  3) i centri provinciali per l'istruzione degli  adulti  (CPIA),  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012; 
  4)   le   strutture   formative   che   attuano   i   percorsi   di
specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9  e  10  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
  5) gli Istituti tecnici superiori di cui agli articoli da 6 a 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
  6) le universita' e gli enti di alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM); 
  7) le altre istituzioni di formazione o di ricerca in  possesso  di
riconoscimento istituzionale di rilevanza  comunitaria,  nazionale  o
regionale,  aventi  come  oggetto  la  promozione   delle   attivita'
imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, della  innovazione  e
del trasferimento tecnologico; 
    b) «datore  di  lavoro»:  il  soggetto  giuridico,  titolare  del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,  il  soggetto  che,
secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione  nel  cui  ambito  il
lavoratore  presta  la  propria  attivita',  ha  la   responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva; 
    c) «protocollo»: l'accordo sottoscritto dal datore  di  lavoro  e
dall'istituzione formativa che definisce  i  contenuti  e  la  durata
della formazione interna  ed  esterna  all'impresa.  La  stipula  del
protocollo puo' avvenire anche tra reti di istituzioni formative; 
    d)  «formazione  interna»  e  «formazione  esterna»:  periodi  di
apprendimento formale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 13 del 2013, che si svolgono, rispettivamente,
sul posto di lavoro e presso l'istituzione formativa.