Art. 4 
 
 
                Durata dei contratti di apprendistato 
 
  1. La durata del contratto di  apprendistato  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo',
in ogni caso, essere superiore a: 
  a) tre anni per il conseguimento della qualifica  di  istruzione  e
formazione professionale; 
  b) quattro anni per il conseguimento del diploma  di  istruzione  e
formazione professionale; 
  c) quattro anni per il  conseguimento  del  diploma  di  istruzione
secondaria superiore; 
  d) due anni per la frequenza  del  corso  annuale  integrativo  per
l'ammissione all'esame di Stato di cui  all'art.  15,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 226 del 2005; 
  e) un anno  per  il  conseguimento  del  diploma  di  istruzione  e
formazione professionale  per  coloro  che  sono  in  possesso  della
qualifica  di  istruzione  e  formazione  professionale   nell'ambito
dell'indirizzo professionale corrispondente; 
  f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione
tecnica superiore. 
  2. La durata del contratto di apprendistato puo'  essere  prorogata
fino ad un anno,  per  iscritto  e  previo  aggiornamento  del  piano
formativo individuale, nei seguenti casi: 
  a) nel caso in cui l'apprendista  abbia  concluso  positivamente  i
percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamento  e
l'acquisizione  di  ulteriori  competenze   tecnico-professionali   e
specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato
di specializzazione tecnica superiore  o  del  diploma  di  maturita'
professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di  cui
all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005; 
  b) nel caso in cui, al termine dei percorsi  di  cui  al  comma  1,
l'apprendista non abbia  conseguito  la  qualifica,  il  diploma,  il
certificato di specializzazione tecnica superiore  o  il  diploma  di
maturita' professionale. 
  3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione  non
puo' essere inferiore a sei mesi ed e' pari nel massimo  alla  durata
ordinamentale dei relativi percorsi. 
  4. La durata  dei  contratti  di  apprendistato  per  attivita'  di
ricerca non puo' essere inferiore  a  sei  mesi  ed  e'  definita  in
rapporto alla durata del  progetto  di  ricerca  e  non  puo'  essere
superiore a tre  anni,  salva  la  facolta'  delle  regioni  e  delle
province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto  fino
ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto  di
ricerca. 
  5. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per
l'accesso alle professioni ordinistiche non puo' essere  inferiore  a
sei mesi ed e' definita, quanto alla durata massima, in  rapporto  al
conseguimento dell'attestato di  compiuta  pratica  per  l'ammissione
all'esame di Stato.