Art. 4 Durata dei contratti di apprendistato 1. La durata del contratto di apprendistato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non puo' essere inferiore a sei mesi e non puo', in ogni caso, essere superiore a: a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale; b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale; c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore; d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005; e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente; f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. 2. La durata del contratto di apprendistato puo' essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi: a) nel caso in cui l'apprendista abbia concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturita' professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005; b) nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturita' professionale. 3. La durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non puo' essere inferiore a sei mesi ed e' pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi. 4. La durata dei contratti di apprendistato per attivita' di ricerca non puo' essere inferiore a sei mesi ed e' definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non puo' essere superiore a tre anni, salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca. 5. La durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non puo' essere inferiore a sei mesi ed e' definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.