Art. 5 
 
 
           Standard formativi, piano formativo individuale 
                   e formazione interna ed esterna 
 
  1.  L'organizzazione  didattica  dei  percorsi  di  formazione   in
apprendistato  si  articola  in  periodi  di  formazione  interna  ed
esterna. I percorsi sono concordati dall'istituzione formativa e  dal
datore di lavoro e attuati sulla base del protocollo. Le attivita' di
formazione interna ed esterna si integrano ai fini del raggiungimento
dei risultati di apprendimento dei percorsi ordinamentali. 
  2.  Gli  standard  formativi  dei   percorsi   di   formazione   in
apprendistato sono i seguenti: 
  a)  per  i  percorsi  di  istruzione  e  formazione   professionale
regionale, gli standard definiti in attuazione degli articoli 17 e 18
del decreto legislativo n. 226 del 2005,  che  costituiscono  livelli
essenziali delle prestazioni ai sensi del medesimo decreto; 
  b) per i percorsi di istruzione secondaria superiore, gli  standard
definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali previsti dai decreti
del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010  e  relativi
decreti attuativi; 
  c) per i percorsi di istruzione degli adulti, gli standard definiti
dalle Linee guida adottate con decreto del 12 marzo 2015; 
  d) per  i  percorsi  di  specializzazione  tecnica  superiore,  gli
standard definiti in attuazione degli articoli 9 e 10 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008; 
  e) per i percorsi di studi universitari, compresi  i  dottorati,  e
dell'alta formazione artistica musicale  e  coreutica,  gli  standard
definiti  nell'ambito  degli  ordinamenti  nazionali  e  universitari
vigenti; 
  f) per i percorsi di istruzione  tecnica  superiore,  gli  standard
definiti in attuazione degli articoli  da  6  a  8  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008; 
  g) per i percorsi  dell'alta  formazione  regionale,  gli  standard
definiti nell'ambito degli ordinamenti regionali vigenti. 
  3.  Il  piano  formativo  individuale,   redatto   dall'istituzione
formativa con il coinvolgimento  del  datore  di  lavoro  secondo  il
modello di cui all'allegato 1A, che costituisce parte integrante  del
presente  decreto,  stabilisce  il  contenuto  e  la   durata   della
formazione dei percorsi di cui al comma 2  e  contiene,  altresi',  i
seguenti elementi: 
  a) i dati relativi all'apprendista, al datore di lavoro,  al  tutor
formativo e al tutor aziendale; 
  b) ove previsto, la qualificazione  da  acquisire  al  termine  del
percorso; 
  c) il livello di inquadramento contrattuale dell'apprendista; 
  d) la durata del contratto di apprendistato e l'orario di lavoro; 
  e) i risultati di apprendimento, in  termini  di  competenze  della
formazione interna  ed  esterna,  i  criteri  e  le  modalita'  della
valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e,  ove
previsto,  dei  comportamenti,  nonche'  le   eventuali   misure   di
riallineamento, sostegno e recupero, anche nei  casi  di  sospensione
del giudizio. 
  4. Il piano formativo individuale puo' essere modificato nel  corso
del rapporto,  ferma  restando  la  qualificazione  da  acquisire  al
termine del percorso. 
  5. I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche
secondo le esigenze  formative  e  professionali  dell'impresa  e  le
competenze tecniche  e  professionali  correlate  agli  apprendimenti
ordinamentali che possono essere acquisiti in impresa. 
  6. La formazione esterna non puo' superare i seguenti limiti: 
  a) i nei percorsi di cui al comma 2, lettera a), assunto a base  di
calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi,  la  formazione
esterna non puo' essere superiore al 60% dell'orario per  il  secondo
anno e al 50% per  il  terzo  e  quarto  anno  e,  nel  caso  in  cui
l'apprendistato sia  attivato  a  partire  dal  primo  anno,  al  60%
dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il
terzo e quarto anno. Per  l'anno  finalizzato  al  conseguimento  del
certificato di specializzazione tecnica  la  formazione  esterna  non
puo' essere superiore al 50% dell'orario; 
  b) nei percorsi di cui al comma 2, lettera b), assunto  a  base  di
calcolo l'orario obbligatorio previsto,  la  formazione  esterna  non
puo' essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65%
per il terzo, quarto e quinto anno; 
  c) nei percorsi di istruzione degli  adulti  di  cui  al  comma  2,
lettera c), la formazione esterna non puo' essere superiore: 
  1) al 60% dell'orario  definito  dagli  accordi  stipulati  con  le
strutture formative accreditate nei percorsi di primo livello che  si
integrano con i percorsi di  istruzione  e  formazione  professionale
regionale; 
  2) al 70% dell'orario previsto dal primo periodo didattico e al 65%
dell'orario del secondo e terzo periodo  didattico  nei  percorsi  di
secondo livello; 
    d) nei percorsi di cui al comma 2, lettera d), assunto a base  di
calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi,  la  formazione
esterna non puo' essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale; 
  e) nel corso annuale  integrativo  per  l'ammissione  all'esame  di
Stato, la  formazione  esterna  non  puo'  essere  superiore  al  65%
dell'orario ordinamentale; 
  f) nei percorsi di cui al comma 2, lettera e), assunto  a  base  di
calcolo il numero  dei  crediti  universitari  (CFU),  la  formazione
esterna non puo' essere superiore al 60% del numero di ore  impegnate
nelle lezioni frontali previste nell'ambito dei crediti formativi  di
ciascun insegnamento universitario; 
  g) nei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), assunto a  base
di calcolo l'orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna
non puo' essere superiore al 60% di tale orario. 
  7. Con riferimento ai percorsi di cui al  comma  6,  la  formazione
interna e' pari alla differenza tra le  ore  del  percorso  formativo
ordinamentale e le ore di formazione esterna. 
  8. In ogni caso il percorso di formazione interna ed  esterna  deve
garantire una programmazione idonea al  raggiungimento  dei  seguenti
risultati di apprendimento in termini di competenze: 
  a) i risultati previsti per il conseguimento della qualifica ed  il
diploma professionale nei percorsi di cui al comma 2, lettera a); 
  b)  i  risultati  relativi  al  profilo  educativo,   culturale   e
professionale dei diversi indirizzi, anche ai  fini  del  superamento
dell'esame, nei percorsi di cui al comma 2,  lettere  b),  c)  e  nel
corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato; 
  c) i risultati relativi alle  figure  nazionali  di  ciascuna  area
tecnologica, nei percorsi, di cui al comma 2, lettera d); 
  d) i risultati  relativi  alla  qualificazione  da  conseguire  nei
percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g). 
  9. Per la  realizzazione  dei  percorsi  di  apprendistato  per  il
praticantato  per  l'accesso  alle  professioni   ordinistiche,   gli
standard formativi, i contenuti e la  durata  della  formazione  sono
definiti  nel  piano  formativo  individuale,  in  coerenza   con   i
rispettivi ordinamenti professionali e la  contrattazione  collettiva
nazionale. 
  10.  Per  la  realizzazione  dei  percorsi  di  apprendistato   per
attivita' di ricerca, i contenuti e la durata della  formazione  sono
definiti nel piano formativo individuale, in coerenza con il progetto
di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista. 
  11. Per la realizzazione dei percorsi di cui ai commi 9  e  10,  la
formazione interna non puo' essere inferiore al 20% del monte  orario
annuale contrattualmente  previsto.  La  formazione  esterna  non  e'
obbligatoria.