Art. 8 
 
 
            Valutazione e certificazione delle competenze 
 
  1. Sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), e
compatibilmente  con  quanto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti,
l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di  lavoro,  per
la parte  di  formazione  interna,  effettua  il  monitoraggio  e  la
valutazione degli apprendimenti, anche ai fini  dell'ammissione  agli
esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne da'  evidenza  nel
dossier  individuale  dell'apprendista  e  ne  comunica  i  risultati
all'apprendista  e,  nel  caso  di  minorenni,  ai   titolari   della
responsabilita' genitoriale. 
  2. Agli apprendisti e' garantito il diritto alla validazione  delle
competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione  anticipata  del
contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi. 
  3. Per avere diritto alla valutazione e  certificazione  finale  di
cui al presente articolo, l'apprendista,  al  termine  del  percorso,
deve aver frequentato  almeno  i  tre  quarti  sia  della  formazione
interna che della  formazione  esterna  di  cui  al  piano  formativo
individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di  formazione  interna
sia di formazione esterna  di  cui  al  piano  formativo  individuale
costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualita',
ai fini dell'ammissione all'annualita' successiva. 
  4.  Gli  esami  conclusivi  dei  percorsi   in   apprendistato   si
effettuano, laddove previsti, in  applicazione  delle  vigenti  norme
relative ai rispettivi percorsi ordinamentali,  anche  tenendo  conto
delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor  aziendale
nel dossier individuale e in funzione dei risultati di  apprendimento
definiti nel piano formativo individuale. 
  5. Per  gli  studenti  dell'ultimo  anno  della  scuola  secondaria
superiore inseriti in percorsi di apprendistato, ai  fini  dell'esame
di Stato, la terza prova scritta  e'  predisposta  dalla  Commissione
secondo le tipologie previste dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f),
del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre  2000,
n. 429. Ai fini della predisposizione  della  prova,  la  Commissione
tiene  conto  delle  specifiche  esperienze  di  apprendistato  degli
studenti e puo' avvalersi,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, del tutor  aziendale  quale  esperto  designato  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  3,  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica nn. 87 e 88 del 15 marzo 2010. 
  6. La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo
non configura attestazione di mancato raggiungimento degli  obiettivi
formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto  legislativo  n.
81 del 2015. 
  7. In esito al superamento dell'esame  finale  e  al  conseguimento
della  qualificazione,  l'ente  titolare   ai   sensi   del   decreto
legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di  competenze  o,
laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della
definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto
legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere: 
  a) gli  elementi  minimi  ai  sensi  dell'art.  6  riguardante  gli
standard minimi di attestazione del decreto  legislativo  n.  13  del
2013; 
  b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema
informativo dell'ente titolare in conformita' al formato del Libretto
formativo del cittadino, ai sensi all'art. 2, comma  1,  lettera  i),
del decreto legislativo n. 276 del 2003.