Art. 9 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. I percorsi di cui all'art. 1  sono  oggetto  di  monitoraggio  e
valutazione annuale  da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE  e  ANVUR,  anche  ai
fini  dell'aggiornamento  degli  standard  e  dei  criteri   generali
contenuti nel presente decreto. 
  2. L'istituzione formativa realizza a tal fine, anche in  relazione
ai  compiti  istituzionali  previsti  dai   rispettivi   ordinamenti,
apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi di cui
al presente decreto.