Art. 2 Le risorse ministeriali residue tuttora disponibili presso le contabilita' speciali delle singole amministrazioni comunali, nonche' le risorse di cui alla delibera CIPE del 23 aprile 1997 per le quali sia gia' stato assunto impegno di spesa da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere utilizzati oltre il termine del 31 dicembre 2014, previo parere favorevole del Collegio di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche comprese negli Accordi di programma originari o nelle loro modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi e non ancora avviate alla data del 31 dicembre 2014; il relativo bando di gara, o lettera d'invito, devono essere pubblicati entro il termine perentorio di 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.