Art. 2 
 
  Le risorse  ministeriali  residue  tuttora  disponibili  presso  le
contabilita' speciali delle singole amministrazioni comunali, nonche'
le risorse di cui alla delibera CIPE del 23 aprile 1997 per le  quali
sia gia' stato assunto impegno di spesa da parte del Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, possono essere  utilizzati  oltre  il
termine del 31 dicembre 2014, previo parere favorevole  del  Collegio
di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche comprese  negli
Accordi di programma originari o nelle loro  modifiche  approvate  in
fase di vigenza degli Accordi stessi e non ancora avviate  alla  data
del 31 dicembre 2014; il relativo bando di gara, o lettera  d'invito,
devono essere pubblicati entro il termine perentorio  di  120  giorni
dalla pubblicazione del presente decreto.