Art. 3 
 
  Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Direzione
generale per lo  sviluppo  del  territorio,  la  programmazione  e  i
progetti  internazionali  -  cura  il  monitoraggio  dello  stato  di
attuazione degli interventi, e procede ai provvedimenti di revoca ove
siano disattesi i termini di cui al precedente art. 2, ferme restando
le attribuzioni dei Collegi di vigilanza stabilite negli  Accordi  di
programma.