Art. 3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali - cura il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, e procede ai provvedimenti di revoca ove siano disattesi i termini di cui al precedente art. 2, ferme restando le attribuzioni dei Collegi di vigilanza stabilite negli Accordi di programma.