Art. 2 
 
  1. L'incarico di cui  all'art.  1  del  presente  decreto  comporta
l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto
e nel decreto ministeriale 5 novembre 2012  n.  2800  e  puo'  essere
sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita
dei requisiti previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010. 
  2. L'incarico di cui al citato art. 1, comma 2 del presente decreto
e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida  la
cancellazione della protezione per le IGP «Terre di  Veleja»  e  «Val
Tidone», ai sensi dell'art. 107, comma 3,  del  Regolamento  (UE)  n.
1308/2023. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
    Roma, 24 novembre 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto