Art. 3 Modalita' e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo 1. A fronte della comunicazione telematica di cui al precedente articolo, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede, previa verifica positiva sulla sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 1, al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente. Con riferimento alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi provvedera' al trasferimento di una quota pari al 50% dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente; la restante quota del 50% viene trasferita al medesimo soggetto aggregatore soltanto a seguito dell'effettiva pubblicazione delle 5 gare di cui al punto iii., lettera a), comma 2 dell'art. 1 o della gara di cui al punto ii., lettera b), comma 2 dell'art. 1. 2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi provvede alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione "Soggetti aggregatori" del portale http://www.acquistinretepa.it/, dell'esito della verifica dei requisiti e degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.