Art. 3 
 
 
  Modalita' e tempistiche di trasferimento degli importi del Fondo 
 
  1. A fronte della comunicazione telematica  di  cui  al  precedente
articolo,  il   Dipartimento   dell'amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi  provvede,  previa  verifica  positiva  sulla
sussistenza dei  requisiti  di  cui  al  precedente  articolo  1,  al
trasferimento   dell'importo   dovuto   al    soggetto    aggregatore
richiedente. Con riferimento  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  2
dell'articolo   1   del    presente    decreto,    il    Dipartimento
dell'Amministrazione  generale,   del   personale   e   dei   servizi
provvedera' al trasferimento di una quota pari  al  50%  dell'importo
dovuto al soggetto aggregatore richiedente; la restante quota del 50%
viene trasferita al medesimo soggetto aggregatore soltanto a  seguito
dell'effettiva pubblicazione delle 5  gare  di  cui  al  punto  iii.,
lettera a), comma 2 dell'art. 1 o della gara di  cui  al  punto  ii.,
lettera b), comma 2 dell'art. 1. 
  2. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e
dei servizi provvede alla  pubblicazione,  all'interno  dell'apposita
sezione       "Soggetti        aggregatori"        del        portale
http://www.acquistinretepa.it/,   dell'esito   della   verifica   dei
requisiti e degli importi del Fondo trasferiti  ai  singoli  soggetti
aggregatori richiedenti.