Art. 4 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. I finanziamenti volti a remunerare  le  iniziative  di  acquisto
aggregato in conformita' alle disposizioni del presente decreto  sono
erogati nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo
1. 
  2. Il Dipartimento dell'Amministrazione generale, del  personale  e
dei servizi provvede agli adempimenti previsti dal presente  decreto,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 16 dicembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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