Art. 2 Modalita' di compensazione tra regioni del rimborso della ricetta farmaceutica dematerializzata 1. Sono oggetto di compensazione le ricette dematerializzate contenenti tutti i dati che consentono l'identificazione dell'utente, secondo quanto previsto a tutela della riservatezza dei dati personali dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, 17 marzo 2008, recante «Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'art. 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale» (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, sesso, sigla Provincia e codice Asl di competenza dell'assistito). 2. La farmacia che ha erogato i medicinali prescritti su ricetta dematerializzata a cittadini residenti in ambiti regionali diversi da quelli in cui insiste la farmacia stessa, chiede il rimborso alla ASL territorialmente competente che, in base alla normativa regionale, attiva la procedura per il riconoscimento dei crediti relativi alle prestazioni farmaceutiche erogate. La compensazione tra la Regione che ha erogato il farmaco e la Regione di residenza dell'assistito avviene secondo i criteri e le modalita' specificamente previsti da uno apposito Accordo interregionale per la compensazione della mobilita' sanitaria, che tenga conto anche dei casi di cui all'art. 1, comma 3, lettera c).