Art. 2 
 
 
         Modalita' di compensazione tra regioni del rimborso 
             della ricetta farmaceutica dematerializzata 
 
   1. Sono  oggetto  di  compensazione  le  ricette  dematerializzate
contenenti tutti i dati che consentono l'identificazione dell'utente,
secondo  quanto  previsto  a  tutela  della  riservatezza  dei   dati
personali dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con  il  Ministro  della  salute,  17  marzo  2008,  recante
«Revisione del decreto ministeriale 18  maggio  2004,  attuativo  del
comma 2 dell'art. 50 della legge n. 326 del  2003  (Progetto  tessera
sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico  del
Servizio sanitario nazionale» (nome, cognome, codice fiscale, data di
nascita,  sesso,  sigla  Provincia  e  codice   Asl   di   competenza
dell'assistito). 
  2. La farmacia che ha erogato i medicinali  prescritti  su  ricetta
dematerializzata a cittadini residenti in ambiti regionali diversi da
quelli in cui insiste la farmacia stessa, chiede il rimborso alla ASL
territorialmente competente che, in base  alla  normativa  regionale,
attiva la procedura per il riconoscimento dei crediti  relativi  alle
prestazioni farmaceutiche erogate. La compensazione  tra  la  Regione
che ha erogato il farmaco e la Regione  di  residenza  dell'assistito
avviene secondo i criteri e le modalita' specificamente  previsti  da
uno  apposito  Accordo  interregionale  per  la  compensazione  della
mobilita' sanitaria, che tenga conto anche dei casi di  cui  all'art.
1, comma 3, lettera c).