Art. 3 
 
 
                  Modalita' tecniche di generazione 
             della ricetta farmaceutica dematerializzata 
 
  1. Le prescrizioni  farmaceutiche  dematerializzate  sono  generate
secondo le modalita' di cui al decreto 2 novembre 2011 del Ragioniere
Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Capo del Dipartimento della  qualita'  del  Ministero
della salute, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  12
novembre  2011,  concernente  la  dematerializzazione  della  ricetta
cartacea di cui all'art. 11, comma 16, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
  2.  All'atto  dell'utilizzazione  da  parte  dell'assistito   della
ricetta farmaceutica dematerializzata generata ai sensi del comma  1,
la farmacia preleva i dati  della  relativa  prestazione  da  erogare
secondo le modalita' di cui all'art. 1, commi 6 e 7,  del  decreto  2
novembre 2011.