Art. 4 
 
 
                         Norme di esecuzione 
 
  1. Con provvedimento del direttore generale  delle  finanze  e  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate   possono   essere   previste
ulteriori  disposizioni  concernenti  le  modalita'  di  applicazione
stabilite dal presente decreto. 
  2. Con provvedimento del direttore generale  delle  finanze  e  del
direttore dell'Agenzia delle entrate possono  essere  modificati  gli
allegati al presente decreto. 
  3.   L'allegato   «D»,   recante   l'elenco   delle   giurisdizioni
partecipanti, sara' rivisto al fine di apportare, entro il 1°  luglio
2017,  eventuali   modifiche   che   tengano   conto   dell'effettiva
implementazione  degli  accordi  gia'  sottoscritti  dalle   medesime
giurisdizioni, nonche' di successive sottoscrizioni di accordi per lo
scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da  parte  di
altre giurisdizioni estere.