Art. 11 1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le prefetture-uffici territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. 3. In conformita' a quanto concordato nel protocollo d'intesa siglato tra Governo e Associazioni di categoria in data 28 novembre 2013, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sara' verificata, la possibilita' di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare i livelli di sicurezza della circolazione con misure atte a favorire un incremento di competitivita' dell'autotrasporto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2015 Il Ministro: Delrio Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3680