Art. 5 1. Per i veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi; b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessa necessita'; c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'area territoriale ove e' consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto; d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e' consentita la circolazione; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2. 2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sara' indicato: a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari puo' essere esteso all'intero anno solare; b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare; c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto. 3. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e' ammessa la facolta', da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo, di rinnovare, anche piu' di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.