Art. 11 Funzioni dei Comuni e dei Consolati 1. I Comuni e i Consolati identificano il soggetto richiedente la CIE e, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza indicate nell'allegato B, ne acquisiscono i dati di cui all'articolo 5, attraverso le apposite postazioni collegate con il CIEonLine di cui all'art.12, comma 4, e richiedono la produzione della CIE al Ministero dell'interno, tramite il CNSD. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di competenza nell'ambito del processo di emissione della CIE, eventuali dotazioni hardware aggiuntive devono essere conformi alle caratteristiche tecniche definite dalla Commissione di cui all'art.13.