Art. 14 Piano di graduale rilascio della CIE 1. I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, emettono la carta d'identita' elettronica ai sensi dell'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, avviano il processo di rilascio della CIE secondo le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente decreto, nei tempi e nelle modalita' stabilite dalla Commissione di cui all'articolo 13. 2. Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio della CIE e' avviato secondo il piano definito dal Ministero dell'interno sentita la Commissione di cui all'articolo 13.