Art. 16 
 
 
                    Donazione di organi e tessuti 
 
  1. Il cittadino maggiorenne, in sede  di  richiesta  al  Comune  di
rilascio della CIE, ha facolta'  di  indicare  il  proprio  consenso,
ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte. 
  2. L'indicazione di cui al comma  1  e'  trasmessa  dal  comune  al
Sistema Informativo Trapianti con le modalita' indicate nell'allegato
B. 
  3. Nel caso in cui  il  cittadino  intenda  modificare  la  propria
volonta' precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la
propria ASL di appartenenza  oppure  le  aziende  ospedaliere  o  gli
ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i
Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE  -
anche presso il Comune.