Art. 17 
 
 
             Emissione della CIE da parte dei Consolati 
 
  1. I Consolati sono  autorizzati  all'emissione  della  CIE  per  i
cittadini italiani residenti all'estero che ne fanno richiesta presso
gli Uffici consolari stessi. 
  2. Il Ministro dell'interno  e  il  Ministro  degli  affari  esteri
definiscono congiuntamente le modalita' organizzative e  tecniche  di
dettaglio per l'emissione della CIE da parte degli Uffici consolari.