IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  applicare  la
disciplina recata dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  39  del   2004,   in   materia   di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese, alle imprese  che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale, con  riferimento  alla  particolare  situazione
dello stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto; 
  Considerato che la continuita' del funzionamento  produttivo  degli
stabilimenti industriali  di  interesse  strategico  costituisce  una
priorita'  di  carattere  nazionale,  soprattutto  in  relazione   ai
rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica,  nonche'  di
riqualificazione e rilancio della  citta'  e  dell'area  di  Taranto,
anche mediante la realizzazione di  progetti  infrastrutturali  e  di
valorizzazione culturale e turistica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 dicembre 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Rafforzamento  della  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria
      delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi 
 
  1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato «decreto-legge  n.  347»,
dopo le parole: «Per le imprese  operanti  nel  settore  dei  servizi
pubblici  essenziali»  sono  inserite  le   seguenti:   «ovvero   che
gestiscono  almeno  uno   stabilimento   industriale   di   interesse
strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231». 
  2. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347, e'
inserito  il  seguente:  «2-ter.  L'istanza  per  l'ammissione   alla
procedura di amministrazione straordinaria di imprese che  gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
che sono soggette al  commissariamento  straordinario  ai  sensi  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013,  n.  89,  e'  presentata  dal  commissario
straordinario. In tal caso, il commissario straordinario ai sensi del
medesimo  decreto-legge  n.  61  del  2013   puo'   essere   nominato
commissario  straordinario   della   procedura   di   amministrazione
straordinaria.». 
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n.  347,  le  parole:
«operanti  nel  settore  dei  servizi   pubblici   essenziali»   sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma  2,  secondo
periodo,». 
  4. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347, il  comma  4-quater  e'
sostituito dal seguente: «4-quater. Fermo restando  il  rispetto  dei
principi di trasparenza e non  discriminazione  per  ogni  operazione
disciplinata  dal   presente   decreto,   in   deroga   al   disposto
dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con
riferimento alle imprese di cui  all'articolo  2,  comma  2,  secondo
periodo, e alle imprese  del  gruppo,  il  commissario  straordinario
individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata,  tra  i
soggetti che garantiscono, a seconda dei  casi,  la  continuita'  nel
medio periodo del relativo servizio  pubblico  essenziale  ovvero  la
continuita' produttiva dello stabilimento  industriale  di  interesse
strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di  adeguati
livelli occupazionali, nonche'  la  rapidita'  dell'intervento  e  il
rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione  nazionale  e  dai
Trattati sottoscritti dall'Italia. Il canone di affitto o  il  prezzo
di cessione non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da
perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria  con  funzione
di esperto indipendente, individuata con decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico. Si  applicano  i  commi  terzo,  quinto  e  sesto
dell'articolo 104-bis del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267.
L'autorizzazione di cui al quinto  comma  dell'articolo  104-bis  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' rilasciata dal Ministro dello
sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal  terzo  e
quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza. Si applicano
i commi dal quarto al nono dell'articolo 105  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267.». 
  5. All'articolo  4,  comma  4-sexies,  del  decreto-legge  n.  347,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso  di  affitto  o
cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente  decreto,
le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri  atti
o  titoli   sono   rispettivamente   trasferiti   all'affittuario   o
all'acquirente.». 
  6. Ai commi 1 e 4 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347,  le
parole: «di ristrutturazione» sono soppresse. 
  7. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 347 dopo il  primo
periodo e' inserito il seguente: «Non sono in ogni caso  soggetti  ad
azione revocatoria gli atti e i pagamenti compiuti  in  pendenza  del
commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
89, in attuazione della finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto-legge n. 61 del 2013.».