Art. 3 Disposizioni finanziarie 1. Il comma 11-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 e' sostituito dal seguente: «11-quinquies. Ai fini dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario straordinario, dispone il versamento in una contabilita' speciale intestata al commissario straordinario delle somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione ai procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, con il vincolo, quanto al loro utilizzo, all'attuazione degli obblighi connessi alla funzione commissariale esercitata.». 2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, il Commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria, oltre alla titolarita' della o delle contabilita' speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinqiues, del decreto legge n. 61, come modificato dal comma 1, e' altresi' titolare di altre contabilita' speciali, aperte presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: a) le risorse assegnate dal CIPE con propria delibera, previa presentazione di un progetto di lavori, a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei saldi di finanza pubblica; b) altre eventuali risorse a qualsiasi titolo destinate o da destinare agli interventi di risanamento ambientale. 3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilita' speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorita' giudiziarie interessate. 4. Resta fermo il diritto di rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. 5. Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A., in qualita' di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.). La liquidazione ha carattere transattivo e definitivo e non e' soggetta ad azione revocatoria. Le somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella contabilita' ordinaria del Commissario straordinario.