Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il comma 11-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 e'
sostituito dal seguente: «11-quinquies.  Ai  fini  dell'attuazione  e
della realizzazione del piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di
tutela   ambientale   e    sanitaria    dell'impresa    soggetta    a
commissariamento, il giudice procedente, su richiesta del commissario
straordinario, dispone il versamento  in  una  contabilita'  speciale
intestata al  commissario  straordinario  delle  somme  sottoposte  a
sequestro  penale,  nei  limiti  di  quanto  costituisce  oggetto  di
sequestro, anche in  relazione  ai  procedimenti  penali  diversi  da
quelli   per   reati    ambientali    o    connessi    all'attuazione
dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del  titolare
dell'impresa,  ovvero,  in  caso  di  impresa  esercitata  in   forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione  e  coordinamento  sull'impresa  commissariata  prima   del
commissariamento,  con  il  vincolo,   quanto   al   loro   utilizzo,
all'attuazione degli obblighi connessi  alla  funzione  commissariale
esercitata.». 
  2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 14
marzo  2014,  il   Commissario   straordinario   dell'amministrazione
straordinaria, oltre alla  titolarita'  della  o  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 1, comma 11-quinqiues, del decreto legge
n. 61, come modificato dal comma 1, e'  altresi'  titolare  di  altre
contabilita' speciali, aperte presso la  tesoreria  statale,  in  cui
confluiscono: 
    a) le risorse assegnate dal CIPE  con  propria  delibera,  previa
presentazione di un  progetto  di  lavori,  a  valere  sul  Fondo  di
sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
88, nel limite delle risorse  annualmente  disponibili  e  garantendo
comunque la neutralita' dei saldi di finanza pubblica; 
    b) altre eventuali risorse a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da
destinare agli interventi di risanamento ambientale. 
  3. Il Commissario straordinario rendiconta,  secondo  la  normativa
vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le  contabilita'  speciali
aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo
economico e alle autorita' giudiziarie interessate. 
  4. Resta fermo il diritto di  rivalsa  da  parte  dello  Stato  nei
confronti dei responsabili del danno ambientale. 
  5. Allo scopo  di  definire  tempestivamente  le  pendenze  tuttora
aperte,  il  commissario   straordinario,   entro   sessanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   previo   parere
dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del   mare,   e'   autorizzato   a
sottoscrivere con  FINTECNA  S.p.A.,  in  qualita'  di  avente  causa
dell'IRI, un atto  convenzionale  di  liquidazione  dell'obbligazione
contenuta nell'articolo 17.7  del  contratto  di  cessione  dell'ILVA
Laminati Piani (oggi  ILVA  S.p.A.).  La  liquidazione  ha  carattere
transattivo e definitivo e non e' soggetta ad azione revocatoria.  Le
somme rinvenienti da detta operazione affluiscono nella  contabilita'
ordinaria del Commissario straordinario.