Art. 4 
 
Modifiche all'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013,  n.  101,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, e' sostituito dal seguente: «2. Sono approvate le  modalita'  di
costruzione e di gestione delle discariche di  cui  al  comma  1  per
rifiuti non pericolosi e pericolosi, presentate in data  19  dicembre
2014 dal sub-commissario di cui all'articolo 1, comma 1, del  decreto
legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 3 agosto 2013, n. 89. Successive modifiche  sono  approvate  ed
autorizzate dall'autorita' competente ai sensi e con le procedure  di
cui al decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti i comuni interessati, sono definite le  misure  di
compensazione  ambientale   e   le   eventuali   ulteriori   garanzie
finanziarie di cui  all'articolo  208,  comma  11,  lettera  g),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.  La  mancata  prestazione
delle garanzie entro 120 giorni dall'adozione del decreto di  cui  al
periodo   precedente    comporta    la    decadenza    dall'esercizio
dell'attivita' di cui al presente comma.». 
  2. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, e' sostituito dal seguente: «6. Sono approvate le  modalita'  di
gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva  di
Taranto presentate in data 11 dicembre 2014  dal  sub-commissario  di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  89.
Successive modifiche sono  approvate  ed  autorizzate  dall'autorita'
competente ai sensi e con le procedure di cui al decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive  modificazioni.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono  definite
eventuali ulteriori garanzie finanziarie  di  cui  all'articolo  208,
comma 11, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006  n.  152.
La mancata prestazione delle garanzie entro 120 giorni  dall'adozione
del decreto di  cui  al  periodo  precedente  comporta  la  decadenza
dall'esercizio dell'attivita' di cui al presente comma.».