Art. 5 
 
      Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto 
 
  1.  In  considerazione  della  peculiare  situazione  dell'area  di
Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta  area  e'
disciplinata dallo specifico Contratto Istituzionale di  Sviluppo  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,  di
seguito denominato «CIS Taranto». 
  2. Il CIS Taranto e' sottoscritto dai soggetti  che  compongono  il
Tavolo istituzionale permanente per l'Area di  Taranto,  istituito  e
disciplinato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
presso la  struttura  di  missione  "Aquila-Taranto-POIN  Attrattori"
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare
e concertare tutte le azioni in  essere  nonche'  definire  strategie
comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile  del  territorio
ed e' presieduto da un rappresentante della Presidenza del  Consiglio
dei Ministri  e  composto  da  un  rappresentante  per  ciascuno  dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  della
difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  nonche'
da  un  rappresentante  della  Regione  Puglia,  della  Provincia  di
Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella  predetta
area,   dell'Autorita'   Portuale   di   Taranto,   del   Commissario
straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e  riqualificazione
di Taranto e del Commissario  straordinario  del  Porto  di  Taranto,
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa. Il Tavolo istituzionale assorbe  le  funzioni  di
tutti i tavoli  tecnici  comunque  denominati  su  Taranto  istituiti
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  di   quelli
costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e locali. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.