Art. 6 
 
Programma per  la  bonifica,  ambientalizzazione  e  riqualificazione
                        dell'area di Taranto 
 
  1. Il Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione
e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto  2012,
n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, e'  incaricato
di predisporre un Programma di misure, a medio e lungo  termine,  per
la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione  dell'intera  area
di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,  volto
a garantire un adeguato livello di sicurezza per  le  persone  e  per
l'ambiente  e  mitigare  le  relative   criticita'   riguardanti   la
competitivita' delle imprese del territorio tarantino.  Il  Programma
e' attuato secondo disposizioni contenute  nel  CIS  Taranto  di  cui
all'articolo 5 del presente decreto. 
  2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma  di  misure  di
cui  al  comma  1  sono  destinate,  per  essere   trasferite   sulla
contabilita' speciale  intestata  al  Commissario  straordinario,  le
risorse effettivamente disponibili di cui al decreto-legge  7  agosto
2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171,  di  cui
alla delibera CIPE  17/03  e  delibere  ad  essa  collegate  83/03  e
successive modificazioni e 179/06,  nonche'  le  risorse  allo  scopo
impegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e ulteriori risorse che con propria delibera  il  CIPE  puo'
destinare nell'ambito della programmazione  2014-2020  del  Fondo  di
sviluppo e coesione, per il prosieguo di interventi  di  bonifiche  e
riqualificazione dell'area di Taranto. 
  3. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse  di  cui
al comma 2, trasferite al Commissario straordinario per la  bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell'area  di  Taranto  per  le
finalita' del comma 1, puo' essere utilizzata dal Commissario  stesso
per  tutte  le   attivita'   tecnico-amministrative   connesse   alla
realizzazione degli interventi. 
  4. Il  Commissario  straordinario,  per  le  attivita'  di  propria
competenza,  puo'  avvalersi  di  altre  pubbliche   amministrazioni,
universita' o loro consorzi e fondazioni, enti pubblici  di  ricerca,
secondo le previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge  8
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.