Art. 8 Piano nazionale della citta' e relativi interventi nel comune di Taranto 1. Il Comune di Taranto adotta ad integrazione del progetto presentato per il Piano nazionale delle citta' un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della citta' vecchia di Taranto e lo trasmette al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo al fine dell'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, di competenza. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valuta la compatibilita' degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale. La valutazione positiva del Ministero, espressa con decreto del Ministro sulla base dei pareri degli uffici periferici e centrali competenti, sostituisce tutte le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero medesimo. Le autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e ogni altro atto di assenso comunque denominato degli enti locali, regionali, degli altri Ministeri, nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie, sono resi entro il termine di giorni trenta dalla richiesta del Comune di Taranto. Decorso inutilmente detto termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole, ferme restando le competenze regionali in materia urbanistica. 2. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere e' emessa nel termine di giorni sessanta dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 3. I Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Fermo restando quanto disposto in materia di norme e piani urbanistici ed edilizi dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il decreto di approvazione del progetto sostituisce tutte le autorizzazioni, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 5. Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 sono sottoposti al CIPE ai fini dell'approvazione e assegnazione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili e garantendo comunque la neutralita' dei saldi di finanza pubblica.