Art. 11 Incompatibilita' 1. Non possono essere componenti delle commissioni censuarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali; c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici; d) i prefetti; e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; f) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; g) coloro che esercitano abitualmente l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o con i Comuni nell'ambito di controversie di natura tributaria o tecnico estimativa. 2. Il componente di una commissione censuaria non puo' far parte di altre commissioni censuarie. 3. Non possono essere contemporaneamente componenti della stessa sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.