Art. 11 
 
 
                          Incompatibilita' 
 
  1. Non  possono  essere  componenti  delle  commissioni  censuarie,
finche' permangono in attivita' di servizio  o  nell'esercizio  delle
rispettive funzioni o attivita' professionali: 
  a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; 
  b)   i   consiglieri    regionali,    provinciali,    comunali    e
circoscrizionali e i componenti del Governo e delle giunte  regionali
e comunali; 
  c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
o movimenti politici; 
  d) i prefetti; 
  e) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; 
  f) gli appartenenti alle Forze armate ed i  funzionari  civili  dei
Corpi di polizia; 
    g)  coloro  che  esercitano  abitualmente   l'assistenza   o   la
rappresentanza di contribuenti  nei  rapporti  con  l'Amministrazione
finanziaria o con i Comuni  nell'ambito  di  controversie  di  natura
tributaria o tecnico estimativa. 
  2. Il componente di una commissione censuaria non puo' far parte di
altre commissioni censuarie. 
  3. Non possono essere contemporaneamente  componenti  della  stessa
sezione i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado.