Art. 15 Attribuzioni della commissione censuaria centrale 1. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale esercita le seguenti funzioni: a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni; b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo, al fine di assicurare la perequazione degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero alle variazioni delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe stesse da parte degli uffici competenti. Se nel termine previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, le commissioni provinciali o quelle locali non si siano pronunciate, provvede in sostituzione. 2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione censuaria centrale decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione, sui ricorsi dell'Agenzia delle entrate, dei Comuni direttamente interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali o di quelle locali in merito al quadro delle categorie e delle classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni. 3. Ove la commissione censuaria locale non abbia validato le funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14 e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni, la commissione censuaria centrale provvede, entro novanta giorni dalla ricezione dei relativi prospetti, in ordine alla definitiva validazione delle funzioni statistiche e dei relativi ambiti di applicazione. 4. La commissione censuaria centrale a sezioni unite provvede in ordine alla validazione dei saggi di redditivita' media determinati dall'Agenzia delle entrate. 5. La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle commissioni censuarie locali che non adottino, nei termini previsti dall'articolo 14, le decisioni di loro competenza. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini entro i quali le commissioni censuarie locali devono provvedere ai sensi dell'articolo 14, l'Agenzia delle entrate puo' trasmettere gli atti al presidente della commissione censuaria centrale con richiesta di provvedere in sostituzione. La commissione censuaria centrale provvede entro i successivi novanta giorni. 6. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, la commissione censuaria centrale da' parere: a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in ordine alle operazioni catastali per le quali il parere e' previsto come obbligatorio; b) a richiesta degli organi istituzionali competenti, in merito alla utilizzazione degli elementi catastali disposta da norme legislative e regolamentari che disciplinano materie anche diverse dalle funzioni istituzionali del catasto; c) a richiesta dell'amministrazione finanziaria sopra ogni questione concernente la formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.