Art. 15 
 
 
          Attribuzioni della commissione censuaria centrale 
 
  1. In materia di catasto terreni, la commissione censuaria centrale
esercita le seguenti funzioni: 
  a) decide, entro novanta giorni dalla loro ricezione,  sui  ricorsi
dell'Agenzia delle entrate, dei  Comuni  direttamente  interessati  e
delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti
nel  settore  immobiliare,  individuate  con  apposito  decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze, contro  le  decisioni  delle
commissioni censuarie locali in merito ai prospetti delle qualita'  e
classi dei terreni ed ai rispettivi prospetti delle tariffe  d'estimo
di singoli comuni; 
  b) nel caso di revisione generale delle tariffe d'estimo,  al  fine
di assicurare la perequazione degli  estimi  nell'ambito  dell'intero
territorio nazionale, provvede alla ratifica ovvero  alle  variazioni
delle tariffe relative alle qualita' e classi dei terreni,  entro  il
termine di novanta giorni dalla ricezione dei prospetti delle tariffe
stesse da parte degli uffici  competenti.  Se  nel  termine  previsto
dalla lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  14,  le  commissioni
provinciali o quelle locali non si  siano  pronunciate,  provvede  in
sostituzione. 
  2. In materia di catasto edilizio urbano, la commissione  censuaria
centrale decide, entro  novanta  giorni  dalla  loro  ricezione,  sui
ricorsi  dell'Agenzia  delle   entrate,   dei   Comuni   direttamente
interessati  e   delle   associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative operanti nel  settore  immobiliare,  individuate  con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  contro
le decisioni delle commissioni  censuarie  provinciali  o  di  quelle
locali in merito al quadro  delle  categorie  e  delle  classi  delle
unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi  prospetti  delle  tariffe
d'estimo di singoli comuni. 
  3. Ove la  commissione  censuaria  locale  non  abbia  validato  le
funzioni statistiche di cui al comma 3 dell'articolo 14  e  l'Agenzia
delle entrate  non  si  sia  conformata  alle  sue  osservazioni,  la
commissione censuaria centrale provvede, entro novanta  giorni  dalla
ricezione  dei  relativi  prospetti,  in   ordine   alla   definitiva
validazione delle funzioni  statistiche  e  dei  relativi  ambiti  di
applicazione. 
  4. La commissione censuaria centrale a sezioni  unite  provvede  in
ordine alla validazione dei saggi di redditivita'  media  determinati
dall'Agenzia delle entrate. 
  5. La commissione censuaria centrale provvede in sostituzione delle
commissioni censuarie locali che non adottino, nei  termini  previsti
dall'articolo 14, le decisioni  di  loro  competenza.  Entro  novanta
giorni dalla scadenza  dei  termini  entro  i  quali  le  commissioni
censuarie  locali  devono  provvedere  ai  sensi  dell'articolo   14,
l'Agenzia delle entrate puo' trasmettere gli atti al presidente della
commissione  censuaria  centrale  con  richiesta  di  provvedere   in
sostituzione. La commissione  censuaria  centrale  provvede  entro  i
successivi novanta giorni. 
  6.  Entro  novanta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,  la
commissione censuaria centrale da' parere: 
    a) su richiesta dell'amministrazione finanziaria in  ordine  alle
operazioni  catastali  per  le  quali  il  parere  e'  previsto  come
obbligatorio; 
  b) a richiesta degli organi  istituzionali  competenti,  in  merito
alla  utilizzazione  degli  elementi  catastali  disposta  da   norme
legislative e regolamentari che disciplinano  materie  anche  diverse
dalle funzioni istituzionali del catasto; 
  c)  a  richiesta  dell'amministrazione   finanziaria   sopra   ogni
questione concernente la formazione, la revisione e la  conservazione
del  catasto  dei  terreni  e   del   catasto   edilizio   urbano   e
l'utilizzazione dei relativi dati ai fini tributari.