Art. 22 
 
 
                  Disposizioni finali e abrogazione 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  insediamento  delle  commissioni
censuarie di cui all'articolo 21 sono abrogate le disposizioni recate
dal Titolo III e gli articoli 41 e 42 del Titolo IV del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, nonche' l'ultimo
periodo dell'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
1993, n. 75. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 dicembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 22: 
              Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, vedi  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il testo vigente degli articoli di cui  al  Titolo  III
          (Commissioni censuarie) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650,
          citato nelle premesse, abrogati a decorrere dalla  data  di
          insediamento delle nuove commissioni censuarie  di  cui  al
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Titolo III 
              Commissioni censuarie 
              Art. 16 
              Commissioni locali e centrale 
              Per  i  lavori  di  formazione,  di  revisione   e   di
          conservazione del catasto terreni e  del  catasto  edilizio
          urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici
          erariali  e'   coadiuvata   dalle   commissioni   censuarie
          distrettuali, dalle  commissioni  censuarie  provinciali  e
          dalla commissione censuaria centrale. 
              Le commissioni censuarie distrettuali  hanno  sede  nei
          comuni con maggiore popolazione residente  tra  quelli  del
          distretto censuario, con riferimento ai dati del censimento
          del 1971. 
              Le commissioni censuarie  provinciali  hanno  sede  nel
          capoluogo di ciascuna provincia. 
              La commissione censuaria centrale ha sede in Roma. 
              Si  considera   distretto   censuario   il   territorio
          comprendente uno o piu' comuni  amministrativi  o  censuari
          che presentino analogia di condizioni nell'economia agraria
          ed  urbana,  tenendo  anche  conto   delle   circoscrizioni
          statistiche stabilite dall'Istat. 
              I distretti censuari sono determinati con  decreto  del
          Ministro per le finanze, sentita la  commissione  censuaria
          centrale e comunque non possono essere costituiti  da  piu'
          di dodici comuni. 
              Art. 17 
              Composizione delle commissioni censuarie distrettuali 
              La commissione censuaria distrettuale e' costituita  di
          un  presidente,  di  otto  membri  ordinari  effettivi,  di
          quattro  membri  ordinari  supplenti.  La  commissione   e'
          integrata da due membri aggregati effettivi e due supplenti
          per ciascun comune del distretto censuario, aventi soltanto
          funzione consultiva. 
              La commissione funziona in  due  distinte  sezioni:  la
          prima sezione con competenza in materia di catasto terreni,
          la seconda con competenza in materia  di  catasto  edilizio
          urbano. 
              Il presidente e' unico per le due sezioni. 
              Ciascuna sezione e' composta, oltre che del presidente,
          di  quattro  membri  ordinari  effettivi,  di  due   membri
          ordinari  supplenti,  nonche'  di   un   membro   aggregato
          effettivo o  del  suo  supplente  per  ciascun  comune  del
          distretto censuario. 
              I dodici membri ordinari della commissione sono  scelti
          dal presidente del tribunale nella  cui  circoscrizione  e'
          compreso il distretto censuario o la maggior parte di esso,
          fra un numero doppio  di  persone  designate  dai  Consigli
          comunali dei comuni del distretto stesso. 
              I quattro membri aggregati sono direttamente  designati
          dalle giunte municipali che rappresentano. 
              La scelta dei membri ordinari da parte  del  presidente
          del tribunale e' fatta come segue: 
              a) per la prima sezione: fra i tecnici  ed  esperti  in
          agricoltura; 
              b) per la seconda sezione: fra i tecnici ed esperti  in
          edilizia. 
              Tutti i designati devono possedere i requisiti  di  cui
          al successivo art. 21. 
              Il presidente della commissione censuaria  distrettuale
          e' scelto dallo stesso  presidente  del  tribunale,  tra  i
          magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e
          tra i funzionari dello Stato in servizio  o  a  riposo  che
          rivestano  o  abbiano  rivestito  la  qualifica  almeno  di
          direttore  di  divisione  od  equiparata,  residenti  nella
          provincia. 
              Alle nomine provvede, in conformita',  l'intendente  di
          finanza con proprio decreto. 
              Art. 18 
              Designazione dei  membri  delle  commissioni  censuarie
          distrettuali 
              I sindaci dei comuni  del  distretto  censuario  devono
          comunicare  per  iscritto  le  designazioni  previste   dal
          precedente art. 17 al competente presidente del tribunale e
          all'intendente di finanza, entro il termine  perentorio  di
          trenta giorni dalla data dell'invito che sara' loro rivolto
          dallo stesso intendente di finanza. 
              Scaduto detto termine, se le designazioni di cui  sopra
          non sono pervenute o non sono complete  il  presidente  del
          tribunale procede alla scelta dei membri della  commissione
          censuaria distrettuale, su designazioni dell'intendente  di
          finanza da farsi entro i successivi trenta giorni. 
              Art. 19 
              Composizione delle commissioni censuarie provinciali 
              Le commissioni censuarie provinciali sono costituite di
          un presidente, di  dieci  membri  effettivi  e  di  quattro
          membri supplenti. 
              La commissione censuaria provinciale e' presieduta  dal
          presidente della commissione tributaria provinciale o da un
          presidente di sezione della medesima commissione  nominato,
          su sua proposta, dal  presidente  del  tribunale  civile  e
          penale avente sede nel capoluogo della provincia. 
              La commissione si  articola  in  due  sezioni  composte
          ciascuna di cinque membri effettivi e due  supplenti;  alla
          prima sezione e' attribuita la  competenza  in  materia  di
          catasto terreni; alla seconda la competenza in  materia  di
          catasto edilizio urbano. 
              La presidenza delle due sezioni e'  attribuita  ai  due
          membri effettivi piu' anziani. 
              I  membri  effettivi  e  supplenti  sono   scelti   dal
          presidente del tribunale civile e penale  avente  sede  nel
          capoluogo della provincia fra un numero  almeno  doppio  di
          esperti designati: 
              1) dall'amministrazione finanziaria, per quattro membri
          effettivi e due supplenti; 
              2) dal consiglio provinciale,  sentiti  i  comuni,  per
          quattro membri effettivi e due supplenti; 
              3)   dagli   ordini   e   collegi    delle    categorie
          professionali, competenti in  materia  catastale,  per  due
          membri effettivi. 
              Il  presidente  della  commissione  attribuisce  a  due
          membri effettivi le funzioni di presidente di sezione. 
              Nella  regione  Valle  d'Aosta   le   designazioni   di
          competenza della  giunta  dell'amministrazione  provinciale
          sono  effettuate  dalla  giunta  regionale;  nella  regione
          Trentino-Alto Adige  sono  effettuate,  per  le  rispettive
          circoscrizioni, dalla giunta della provincia  di  Trento  e
          dalla giunta della  provincia  di  Bolzano;  nella  regione
          siciliana, dopo che saranno costituiti  i  liberi  consorzi
          dei comuni, dalle giunte dei consorzi stessi. 
              La designazione dei membri  effettivi  e  supplenti  e'
          fatta come segue: 
              a) per la prima sezione: tra i tecnici  ed  esperti  in
          economia ed estimo rurale; 
              b) per la seconda sezione: tra i tecnici ed esperti  in
          economia ed estimo urbano. 
              Tutti i designati devono possedere i requisiti  di  cui
          al successivo articolo 21. 
              Le designazioni debbono essere effettuate per  iscritto
          entro trenta  giorni  dalla  data  dell'invito,  che  sara'
          rivolto  dal  competente  direttore   compartimentale   del
          dipartimento  del  territorio,   e   fatte   pervenire   al
          presidente del tribunale civile e  penale  e  al  direttore
          compartimentale del dipartimento del territorio. 
              Scaduto detto  termine  se  le  designazioni  non  sono
          pervenute o sono incomplete, il presidente  del  tribunale,
          procede alla scelta dei membri della commissione  censuaria
          provinciale, utilizzando, fino alla concorrenza del  numero
          richiesto, anche l'intera  rosa  di  nominativi  designati,
          ovvero facendo ricorso a soggetti  iscritti  nell'albo  dei
          consulenti  tecnici,  previsto   dall'articolo   13   delle
          disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
          civile. I  nominativi  dei  membri  effettivi  e  supplenti
          prescelti vengono comunicati al  direttore  compartimentale
          del territorio entro quindici  giorni  dalla  scadenza  del
          termine di cui al  nono  comma.  Alle  nomine  dei  membri,
          provvede, in conformita', il direttore compartimentale  con
          proprio decreto. 
              Art. 20 
              Segretario delle commissioni censuarie  distrettuali  e
          provinciali 
              Le commissioni  censuarie  distrettuali  e  provinciali
          sono assistite  ciascuna  da  un  segretario  nominato  con
          decreto dell'intendente di finanza, sentito  il  presidente
          della commissione corrispondente. 
              Tanto  il  segretario   della   commissione   censuaria
          distrettuale, quanto  quello  della  commissione  censuaria
          provinciale, sono scelti tra i dipendenti delle carriere di
          concetto dell'ufficio  tecnico  erariale  su  proposta  del
          dirigente dell'ufficio stesso. 
              Art. 21 
              Requisiti per la nomina a componente delle  commissioni
          censuarie locali 
              I   componenti   delle   commissioni   distrettuali   e
          provinciali debbono possedere i seguenti requisiti: 
              a) essere cittadini italiani; 
              b) godere dei diritti civili e politici; 
              c) essere di buona condotta; 
              d)  avere  la  residenza  in  uno  dei   comuni   della
          provincia; 
              e) non aver superato, al momento della nomina,  il  72°
          anno di eta'; 
                f) non aver riportato condanna a pena  detentiva  per
          delitti non colposi ovvero  condanna  a  pena  detentiva  o
          multa per violazione di leggi tributarie, salvi gli effetti
          della riabilitazione. 
              Art. 22 
              Incompatibilita' 
              Non possono  far  parte  delle  commissioni  censuarie,
          finche' permangono nell'esercizio delle loro funzioni: 
              a) i membri del Parlamento; 
              b) i consiglieri regionali; 
              c) i prefetti; 
              d) gli intendenti di finanza; 
              e) gli amministratori degli enti che  applicano  o  che
          hanno una partecipazione nel gettito  dei  tributi  nonche'
          coloro che come dipendenti di detti enti o come  componenti
          di organi collegiali comunque  concorrono  all'accertamento
          dei tributi stessi; 
              f) gli  appartenenti  alle  forze  armate  in  servizio
          permanente effettivo ed i funzionari civili  dei  Corpi  di
          polizia in attivita' di servizio; 
              g) i dipendenti dell'amministrazione  periferica  delle
          imposte dirette e delle tasse  e  delle  imposte  indirette
          sugli affari, nonche' del catasto  e  dei  servizi  tecnici
          erariali; 
              h) le persone che esercitano abitualmente  l'assistenza
          o  la  rappresentanza  di  contribuenti  in   vertenze   di
          carattere tributario; 
                i)  gli  esattori  ed  i  collettori  delle   imposte
          dirette. 
              Non possono essere contemporaneamente componenti  della
          stessa sezione i coniugi, i parenti ed affini entro  il  4°
          grado. 
              Art. 23 
              Decadenza dall'incarico 
              Decadono dall'incarico i componenti  delle  commissioni
          censuarie, distrettuali e provinciali i quali: 
              a) hanno perduto uno dei requisiti di cui all'art. 21; 
              b) sono incorsi in uno dei motivi  di  incompatibilita'
          previsti dall'art. 22; 
              c) cessano, se magistrati o impiegati dello Stato o  di
          enti pubblici in attivita' di  servizio,  dall'impiego  per
          causa diversa dal collocamento a  riposo  o  da  dimissioni
          volontarie secondo i rispettivi ordinamenti; 
              d)  risultano   impossibilitati   a   partecipare   con
          continuita' alle sedute; 
              e)  se  presidenti  delle  commissioni,   omettono   di
          convocare la commissione per un  periodo  superiore  a  due
          mesi   dalla   data   di   richiesta   dell'amministrazione
          catastale. 
              La decadenza e' dichiarata dal Ministro per le  finanze
          su richiesta del presidente della  Corte  d'appello  per  i
          componenti le commissioni provinciali e dall'intendente  di
          finanza su richiesta del presidente  del  tribunale  per  i
          componenti le commissioni distrettuali. 
              Art. 24 
              Composizione della commissione censuaria centrale 
              La commissione censuaria centrale  e'  composta  di  un
          presidente, di venti  membri  effettivi  e  di  sei  membri
          supplenti. 
              Essa si articola  in  due  distinte  sezioni,  ciascuna
          delle quali e' retta da un presidente di sezione: la  prima
          ha competenza in materia di catasto terreni, la seconda  ha
          competenza in materia di catasto edilizio urbano. 
              Il presidente della commissione censuaria  centrale  e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta
          del Ministro per le finanze. 
              I membri effettivi ed i membri supplenti sono  nominati
          con decreto del Ministro  per  le  finanze,  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              Con successivo decreto  del  Ministro  per  le  finanze
          vengono  nominati,  su  proposta   del   presidente   della
          commissione censuaria centrale, i  presidenti  di  sezione,
          scelti fra i membri effettivi delle rispettive sezioni. 
              Fanno parte di entrambe le sezioni: 
              a) i direttori generali dei dipartimenti del territorio
          e delle entrate; 
              b) il direttore centrale del catasto; 
              c) il direttore centrale dei servizi tecnici erariali; 
              d) due ingegneri,  con  qualifica  dirigenziale,  della
          direzione centrale del catasto  e  due  membri  scelti  tra
          magistrati amministrativi ovvero tra avvocati  dello  Stato
          con qualifica non inferiore a magistrato  di  cassazione  o
          equiparata. 
              Fanno parte soltanto della prima sezione  un  direttore
          generale del Ministero  delle  politiche  agricole,  cinque
          membri effettivi e  tre  supplenti  scelti  tra  professori
          universitari in materia di economia ed estimo  rurale.  Dei
          membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti
          nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente  dalle
          regioni,   dall'Unione   province    italiane    (UPI)    e
          dall'Associazione  nazionale  comuni  d'Italia  (ANCI),  ai
          sensi dell'articolo 9, comma 2,  lettera  d),  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
              Fanno parte soltanto della seconda sezione un direttore
          generale del Ministero dei lavori pubblici,  cinque  membri
          effettivi   e   tre   supplenti   scelti   tra   professori
          universitari in materia di economia ed estimo  urbano.  Dei
          membri predetti tre effettivi e i tre supplenti sono scelti
          nell'ambito dei nominativi designati rispettivamente  dalle
          regioni, dall'UPI e dall'ANCI 
              Art. 25 
              Collegio dei periti 
              La presidenza della commissione censuaria  centrale  e'
          assistita da un collegio di periti  i  cui  componenti,  in
          numero non superiore a sei, sono scelti dal Ministro per le
          finanze    tra    gli    ingegneri    ed     i     geometri
          dell'Amministrazione del  catasto  e  dei  servizi  tecnici
          erariali. Il  capo  del  collegio  e'  un  ingegnere  della
          predetta amministrazione avente qualifica non  inferiore  a
          quella di ingegnere capo. 
              Il  collegio   e'   coadiuvato,   in   relazione   alle
          necessita', da  altro  personale  dell'Amministrazione  del
          catasto e dei servizi tecnici erariali. 
              Art. 26 
              Segretario della commissione censuaria centrale 
              Le funzioni di segretario della  commissione  censuaria
          centrale sono affidate dal Ministro  per  le  finanze,  con
          proprio  decreto,  ad  un  funzionario  della  carriera  di
          concetto dell'Amministrazione del  catasto  e  dei  servizi
          tecnici erariali. 
              Art. 27 
              Funzione e durata dell'incarico  dei  componenti  delle
          commissioni censuarie 
              I componenti delle commissioni  censuarie  hanno  tutti
          identica funzione; le loro deliberazioni  sono  indirizzate
          unicamente   all'applicazione   della   legge    in    base
          all'obiettivo apprezzamento  degli  elementi  di  giudizio,
          esclusa ogni considerazione di interessi  territoriali,  di
          categoria o di parte. 
              Essi restano  in  carica  sei  anni  e  possono  essere
          confermati, seguendo il procedimento previsto  dagli  artt.
          17, 19 e 24. Lo stesso procedimento si osserva ove si renda
          necessario far luogo a sostituzioni di  membri  deceduti  o
          comunque cessati dall'ufficio. 
              Chi surroga i componenti che hanno cessato dall'ufficio
          prima della ordinaria scadenza, rimane in  carica  fino  al
          termine stabilito per la rinnovazione della commissione. 
              Art. 28 
              Comunicazione delle nomine 
              La  comunicazione  ufficiale  dell'avvenuta  nomina   a
          componente  delle  commissioni  censuarie  distrettuali   e
          provinciali e' fatta  dall'intendente  di  finanza;  quella
          della  nomina  a  componente  della  commissione  censuaria
          centrale e' fatta dal Ministro per le finanze. 
              Art. 29 
              Giuramento 
              I presidenti delle commissioni censuarie  sono  tenuti,
          all'atto dell'immissione in carica, a  prestare  giuramento
          pronunciando la seguente formula e sottoscrivendola: «Giuro
          di essere fedele alla Repubblica italiana ed al  suo  Capo,
          di osservare lealmente le leggi dello Stato e di  adempiere
          con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio». 
              I   presidenti   delle   commissioni   distrettuali   e
          provinciali prestano giuramento,  rispettivamente,  dinanzi
          al presidente del tribunale e dinanzi al  presidente  della
          corte d'appello o a chi ne fa le veci; il presidente  della
          commissione centrale  giura  dinanzi  al  presidente  della
          Corte di cassazione. 
              Il giuramento dei membri e' ricevuto dal presidente  in
          carica della commissione. 
              I verbali relativi  sono  conservati,  rispettivamente,
          presso il  tribunale,  la  corte  d'appello,  la  Corte  di
          cassazione e la segreteria della commissione competente. 
              I componenti delle commissioni confermati nella  carica
          non sono tenuti a nuovo giuramento. 
              Art. 30 
              Attribuzione delle commissioni censuarie distrettuali 
              Le commissioni  censuarie  distrettuali,  su  richiesta
          dell'Amministrazione del  catasto  e  dei  servizi  tecnici
          erariali, devono prestare il loro concorso nelle operazioni
          di formazione, di revisione e di conservazione del  catasto
          terreni e del catasto edilizio urbano, nei  limiti  e  modi
          stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento  per
          l'esecuzione delle anzidette operazioni. 
              In materia  di  catasto  terreni  compete  ad  esse  di
          esaminare ed approvare i prospetti delle qualita' e  classi
          dei terreni dei comuni  del  proprio  distretto,  entro  il
          termine di  trenta  giorni  dalla  data  di  ricezione  dei
          prospetti stessi. 
              In materia di catasto edilizio urbano compete  ad  esse
          di esaminare ed approvare per il territorio dei comuni  del
          proprio  distretto,  il  quadro  delle  categorie  e  delle
          classi, entro lo stesso termine di cui al precedente comma. 
              Tanto in materia di catasto terreni quanto  in  materia
          di  catasto  edilizio  urbano,  le  commissioni   censuarie
          distrettuali devono presentare alle  commissioni  censuarie
          provinciali le loro osservazioni e gli  eventuali  motivati
          reclami circa i prospetti delle tariffe relative ai  comuni
          del proprio distretto, entro il termine  di  trenta  giorni
          dalla data di ricezione. 
              Art. 31 
              Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali 
              Le commissioni censuarie provinciali: 
              a) esaminano e approvano i prospetti delle tariffe  per
          i terreni e per le unita'  immobiliari  urbane  dei  comuni
          della propria provincia entro il termine di sessanta giorni
          successivo a quello  concesso  alle  commissioni  censuarie
          distrettuali per la presentazione di osservazioni e reclami
          sui prospetti delle tariffe relative ai comuni del  proprio
          distretto censuario; le commissioni  censuarie  provinciali
          esaminano e approvano i prospetti anche se  le  commissioni
          distrettuali  non  sono  state  in  grado,  per   qualsiasi
          ragione, di presentare osservazioni  e  reclami.  Nel  solo
          caso di revisione generale degli estimi  tale  approvazione
          resta condizionata, ai fini di perequazione, alla  ratifica
          da parte della commissione censuaria centrale; 
              b) decidono in prima istanza sulle  controversie  sorte
          tra l'Amministrazione del catasto  e  dei  servizi  tecnici
          erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia
          di prospetti delle qualita' e classi dei  terreni  e  delle
          categorie e classi delle unita' immobiliari  urbane,  entro
          il termine di sessanta giorni successivo a quello  concesso
          alle  commissioni  censuarie  distrettuali  per  l'esame  e
          l'approvazione dei prospetti stessi. 
              Le commissioni censuarie provinciali  si  sostituiscono
          alle commissioni Censuarie distrettuali  che  non  adottano
          nei termini di tempo  stabiliti  le  decisioni  di  cui  al
          precedente articolo. 
              Art. 32 
              Attribuzioni della commissione censuaria centrale 
              La commissione censuaria centrale: 
              a) decide sui  ricorsi  inoltrati  dall'Amministrazione
          del  catasto  e  dei  servizi  tecnici  erariali  e   dalle
          commissioni  distrettuali   contro   le   decisioni   delle
          commissioni censuarie provinciali in  merito  ai  prospetti
          delle qualita'  e  classi  dei  terreni,  ai  quadri  delle
          categorie e classi delle unita' immobiliari  urbane  ed  ai
          rispettivi prospetti  delle  tariffe  d'estimo  di  singoli
          comuni, entro il termine di novanta giorni  dalla  data  di
          ricezione dei ricorsi stessi; 
              b) provvede - nel solo caso di revisione generale delle
          tariffe d'estimo ed al fine di assicurare  la  perequazione
          degli estimi nell'ambito dell'intero territorio nazionale -
          alla ratifica, previe eventuali variazioni,  delle  tariffe
          relative alle qualita' e classi dei  terreni  e  di  quelle
          relative alle unita' immobiliari urbane, entro  il  termine
          di novanta giorni dalla data  di  ricezione  dei  prospetti
          delle  tariffe  stesse,  che  gli  uffici  sono  tenuti   a
          trasmettere dopo la scadenza  del  termine  previsto  dalla
          lettera a) del  primo  comma  dell'art.  31,  anche  se  le
          commissioni  provinciali  non  sono  state  in  grado,  per
          qualsiasi ragione, di provvedere; 
              c)   si   sostituisce   alle   commissioni    censuarie
          provinciali,  che  non  adottano  nei  termini   di   tempo
          stabiliti le decisioni di cui al  precedente  articolo.  Le
          decisioni relative devono essere adottate entro il  termine
          di novanta giorni dalla data di ricezione degli atti; 
              d) da' parere,  a  richiesta  dell'Amministrazione  del
          catasto e dei servizi  tecnici  erariali,  in  ordine  alle
          operazioni  catastali  regolate  dai  decreti   emessi   in
          attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive
          modificazioni,  e  per  le  quali  il  parere   stesso   e'
          espressamente previsto; 
              e) da' parere, a richiesta degli organi competenti,  in
          merito all'utilizzazione degli elementi catastali  disposta
          da  norme  legislative  e  regolamentari  che  disciplinano
          materie anche  diverse  dalle  funzioni  istituzionali  del
          catasto; 
              f) svolge la  consulenza  tecnica,  a  richiesta  della
          commissione centrale tributaria, in  merito  alle  vertenze
          nelle quali l'aspetto catastale assuma rilevanza; 
              g)  da'  parere,   a   richiesta   dell'Amministrazione
          finanziaria,   sopra   ogni   questione   concernente    la
          formazione, la revisione e la conservazione del catasto dei
          terreni e del catasto edilizio urbano e l'utilizzazione dei
          relativi dati ai fini tributari. 
              La commissione censuaria centrale ha, inoltre, facolta'
          di proporre al Ministro per le finanze: 
              h) di  affidare  a  singoli  componenti  l'incarico  di
          eseguire studi di indagini particolari  per  l'espletamento
          dei compiti demandati alla commissione stessa, ivi compresi
          quelli derivanti da leggi speciali; 
              i) di dare incarico  a  professori  universitari  o  di
          istituti di istruzione superiore ed a tecnici di  specifica
          competenza  di  provvedere  alla   raccolta   di   elementi
          economici  attinenti  al  settore  agricolo  o   a   quello
          dell'edilizia e alla conseguente  compilazione  di  analisi
          estimali concernenti beni rustici o urbani. 
              Art. 33 
              Compiti del collegio dei periti 
              Sono compiti del collegio dei periti: 
              a) raccogliere e coordinare  gli  elementi  tecnici  ed
          economici necessari alla commissione censuaria centrale per
          le decisioni devolutele e per l'adempimento di  ogni  altro
          compito attribuitole; 
              b)  prestare  assistenza  tecnica   ai   membri   della
          commissione censuaria  centrale  per  l'espletamento  degli
          incarichi agli stessi affidati. 
              Art. 34 
              Sedute delle commissioni censuarie 
              Le  commissioni  censuarie  si  riuniscono  in   seduta
          plenaria o in seduta di sezione. 
              Le  commissioni  censuarie  si  riuniscono  in   seduta
          plenaria quando il  presidente  lo  ritenga  opportuno  per
          l'importanza delle materie devolute o per la necessita'  di
          adottare uniformi criteri di massima. 
              Nelle  sedute  plenarie  della  commissione   censuaria
          centrale in assenza del presidente assume tali funzioni  il
          presidente di sezione piu' anziano nella carica ed in  caso
          di parita' di anzianita' di carica il piu' anziano di eta'. 
              Nelle  sedute  plenarie  delle  commissioni   censuarie
          distrettuali  e  provinciali,  in  assenza  del  presidente
          assume tale funzione il membro piu' anziano nella carica ed
          in caso di parita' di anzianita' di carica il  membro  piu'
          anziano di eta'. 
              Le sedute, sia plenarie che di sezione, vengono  sempre
          fissate dal presidente della commissione. 
              Alle sedute delle  commissioni  censuarie  distrettuali
          partecipano i membri  ordinari  e  i  supplenti  nonche'  i
          membri aggregati o i loro supplenti dei comuni direttamente
          interessati dalle questioni all'ordine del giorno. 
              Art. 35 
              Validita' delle deliberazioni 
              Nelle sedute  plenarie  o  di  sezione  le  commissioni
          censuarie non possono deliberare  se  non  e'  presente  la
          maggioranza dei componenti ordinari. 
              I  membri  supplenti  intervengono  alle   adunanze   e
          concorrono a  formare  il  numero  legale  nell'assenza  di
          membri effettivi. In tale caso hanno voto deliberativo. 
              I membri supplenti hanno  dal  pari  voto  deliberativo
          quando sono relatori. 
              Le deliberazioni, per  essere  valide,  debbono  essere
          prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto: in
          caso di parita' prevale il voto del  presidente,  il  quale
          esprime per ultimo il proprio voto. 
              Art. 36 
              Scioglimento delle commissioni censuarie distrettuali e
          provinciali 
              Quando  le   commissioni   censuarie   distrettuali   e
          provinciali non adempiono regolarmente ed in  tempo  debito
          al loro mandato, l'intendente di finanza ed il Ministro per
          le   finanze,   rispettivamente,   possono   disporne    lo
          scioglimento, sentito il presidente del  tribunale  per  le
          commissioni distrettuali e della corte d'appello per quelle
          provinciali. 
              Art. 37 
              Intervento del dirigente l'ufficio tecnico erariale 
              Alle adunanze delle commissioni censuarie  distrettuali
          e provinciali ha facolta' di intervenire, personalmente  od
          a mezzo di un  suo  rappresentante,  l'ingegnere  dirigente
          dell'ufficio  tecnico  erariale,  per   fornire   tutti   i
          chiarimenti che siano necessari  in  ordine  alle  proposte
          avanzate dall'Amministrazione del  catasto  e  dei  servizi
          tecnici erariali. 
              Tale  intervento  e'  obbligatorio  se  richiesto   per
          iscritto dal presidente  della  commissione,  almeno  dieci
          giorni prima dell'adunanza. 
              Dichiarata dal presidente  chiusa  la  discussione,  il
          rappresentante dell'ufficio tecnico erariale deve ritirarsi
          prima che sia dato inizio alla votazione. 
              Art. 38 
              Spese  di  funzionamento  delle  commissioni  censuarie
          distrettuali e provinciali 
              Salvo quanto disposto dal successivo art. 39  le  spese
          per  quanto  occorre  al  funzionamento  delle  commissioni
          censuarie  provinciali   fanno   carico   alle   rispettive
          province, quelle per  il  funzionamento  delle  commissioni
          censuarie distrettuali ai comuni del  distretto  censuario,
          ripartendole in misura proporzionale al totale  complessivo
          dei redditi imponibili dei terreni, dominicali ed agrari, e
          dei fabbricati. 
              Art. 39 
              Compensi  ai  componenti   le   commissioni   censuarie
          distrettuali e provinciali 
              Ai componenti le commissioni censuarie  distrettuali  e
          provinciali ed  ai  rispettivi  segretari  e'  dovuta,  per
          ciascun giorno di adunanza, un'indennita' in misura pari  a
          quella prevista per i componenti  le  commissioni  operanti
          nelle Amministrazioni statali previste dalla legge 5 giugno
          1967, n. 417, al lordo delle ritenute di legge. 
              Agli stessi componenti e segretari, che  non  risiedono
          nel luogo dove si  tengono  le  adunanze,  sono  dovute  le
          seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno: 
              a) per gli elementi che sono  funzionari  dello  Stato,
          quelle  stabilite  dalle  disposizioni  in  vigore  per   i
          trasferimenti e le missioni; 
              b) per gli  elementi  che  non  sono  funzionari  dello
          Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato aventi la
          qualifica di direttore di divisione. 
              Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni
          che  i  componenti  e   i   segretari   delle   commissioni
          distrettuali e provinciali  debbano  compiere  fuori  delle
          sedi delle rispettive  commissioni,  per  gli  espletamenti
          degli incarichi attribuiti alle commissioni stesse. 
              Ai componenti le  commissioni,  esclusi  gli  impiegati
          amministrativi  dello  Stato  che  godono  di   trattamento
          economico onnicomprensivo, competono i compensi di  cui  al
          presente articolo. 
              Tutte le spese previste  nel  presente  articolo  fanno
          carico su apposito capitolo dello stato di previsione della
          spesa del Ministero delle finanze; alla liquidazione ed  al
          pagamento dei compensi provvede l'intendenza di finanza  su
          richiesta del presidente della commissione. 
              Art. 40 
              Compensi  ai  componenti   la   commissione   censuaria
          centrale 
              Con decreto del Ministro per le finanze viene stabilito
          il compenso da corrispondere ai componenti  la  commissione
          censuaria  centrale,  in  ragione  alla  partecipazione  ai
          lavori della commissione stessa ed all'attivita' svolta  in
          dipendenza di compiti attribuiti da leggi speciali. Con  lo
          stesso  decreto  viene  anche  stabilito  il  compenso   da
          corrispondere  al  capo  del  collegio  dei  periti  e   al
          segretario della commissione censuaria centrale. 
              Ugualmente con decreto  del  Ministro  per  le  finanze
          vengono  stabiliti,  di  volta  in  volta,  i  compensi  da
          corrispondere  ai  componenti   la   commissione,   ed   ai
          professori e tecnici, per  l'espletamento  degli  incarichi
          previsti alle lettere h) ed  i)  dell'art.  32  nonche'  ai
          componenti del collegio dei periti per le indagini  dirette
          all'acquisizione   degli   elementi   economici   ai   fini
          dell'esame delle tariffe d'estimo e dei coefficienti  delle
          medesime. 
              Per il primo triennio dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto i compensi di cui ai precedenti  commi
          non possono superare, rispettivamente, il  limite  di  lire
          60.000 mensili e di lire  40.000  mensili.  Per  i  trienni
          successivi  i  limiti  anzidetti  verranno  stabiliti   con
          decreto  del  Ministro  per  le  finanze  di  concerto  col
          Ministro per il tesoro. 
              Ai componenti la commissione che non  siano  funzionari
          dello Stato, quando si spostano dalla propria residenza per
          conto della commissione stessa, spettano le  indennita'  di
          viaggio e di soggiorno che giusta le  vigenti  disposizioni
          competono  ai  funzionari  dello  Stato  con  qualifica  di
          direttore generale. 
              Ai componenti che  siano  funzionari  dello  Stato,  ai
          componenti  del  collegio  dei  periti   e   al   personale
          dell'Amministrazione del  catasto  e  dei  servizi  tecnici
          erariali addetti al collegio stesso, competono, invece,  le
          indennita' di viaggio e di soggiorno fissate dalle  vigenti
          disposizioni in relazione alla loro qualifica. 
              Ai componenti la  commissione,  esclusi  gli  impiegati
          amministrativi  dello  Stato  che  godono  di   trattamento
          economico onnicomprensivo, competono i compensi di  cui  al
          presente articolo. 
              Alle spese  derivanti  dall'applicazione  del  presente
          articolo  ed  a  quelle  inerenti  il  funzionamento  della
          commissione censuaria centrale, provvede  l'Amministrazione
          del catasto  e  dei  servizi  tecnici  erariali  coi  fondi
          stanziati nell'apposito capitolo dello stato di  previsione
          della spesa del Ministero delle finanze.". 
              Il testo vigente degli articoli 41 e 42 del  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 650, citato  nelle  premesse,  abrogati  a
          decorrere  dalla   data   di   insediamento   delle   nuove
          commissioni censuarie di cui al  presente  decreto,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 41. 
              Proroga delle attuali commissioni censuarie 
              Le commissioni censuarie di  cui  alla  legge  8  marzo
          1943, n.  153  e  successive  modificazioni,  continuano  a
          funzionare fino alla data  dell'insediamento  prevista  dal
          primo comma del successivo art. 42. 
              «Art. 42. 
              Insediamento delle commissioni censuarie 
              L'insediamento delle commissioni censuarie previste dal
          presente decreto avra' luogo in una data unica, entro il 31
          dicembre 1973, con decreto del Ministro per le  finanze  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  almeno  trenta  giorni
          prima della data stessa. 
              Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla
          data  del  provvedimento  previsto  dal  comma   precedente
          saranno insediate con le  stesse  formalita'  con  separati
          successivi decreti.". 
              Il testo dell'articolo 2 del decreto legge  23  gennaio
          1993 n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi,
          sui trasferimenti di  immobili  di  civile  abitazione,  di
          termini per la definizione  agevolata  delle  situazioni  e
          pendenze tributarie, per  la  soppressione  della  ritenuta
          sugli  interessi,  premi  ed  altri  frutti  derivanti   da
          depositi  e  conti  correnti  interbancari,  nonche'  altre
          disposizioni   tributarie),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 gennaio 1993, n. 18 e convertito  dalla  legge
          24 marzo 1993, n. 75, come modificato dal presente  decreto
          a  decorrere  dalla  data  di  insediamento   delle   nuove
          commissioni censuarie, e' il seguente: 
              «Art. 2. 
              1. Con decreto del Ministro delle finanze,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge  di  conversione  del  presente  decreto   ai   sensi
          dell'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'
          disposta la revisione generale delle zone censuarie,  delle
          tariffe d'estimo, delle rendite  delle  unita'  immobiliari
          urbane  e  dei  criteri  di  classamento.  Tale   revisione
          avverra' sulla base di criteri che, al fine di  determinare
          la redditivita' media ordinariamente  ritraibile,  facciano
          riferimento ai valori del mercato degli  immobili  e  delle
          locazioni ed avra' effetto dal 1° gennaio 1995.  Fino  alla
          data del 31 dicembre 1993, restano in vigore  e  continuano
          ad applicarsi con la  decorrenza  di  cui  all'articolo  4,
          comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,  le  tariffe
          d'estimo e le rendite gia' determinate  in  esecuzione  del
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  20  gennaio   1990,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31  del  7  febbraio
          1990. Le tariffe e le rendite  stabilite,  per  effetto  di
          quanto disposto  dai  commi  1-bis  e  1-ter  del  presente
          articolo, con il decreto legislativo di cui all'articolo  2
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   si
          applicano per l'anno 1994; tuttavia,  ai  soli  fini  delle
          imposte dirette, con esclusione delle  imposte  sostitutive
          di cui agli articoli 25, comma 3,  e  58,  comma  2,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio
          1992  nei  casi  in  cui  risultino  di  importo  inferiore
          rispetto alle tariffe  d'estimo,  di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle finanze 27 settembre  1991,  pubblicato  nel
          supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta  Ufficiale  n.
          229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro  delle
          finanze  17  aprile  1992,   pubblicati   nel   supplemento
          ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
          1992, e alle rendite determinate a seguito della  revisione
          disposta con il predetto decreto 20 gennaio  1990.  In  tal
          caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo
          ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e
          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   giuridiche
          risultante  dalla  dichiarazione  relativa  al  periodo  di
          imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  la  differenza  tra  il   reddito   dei
          fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo  e
          delle rendite di  cui  ai  predetti  decreti  ministeriali,
          dichiarato per il periodo di imposta precedente,  e  quello
          determinato  sulla  base  delle  tariffe  e  delle  rendite
          risultanti dal decreto legislativo  28  dicembre  1993,  n.
          568. Tale disposizione si applica anche con riferimento  ai
          fabbricati i  cui  redditi  hanno  concorso  a  formare  il
          reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              1-bis. Entro un termine di quarantacinque giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  i  comuni  possono  presentare  ricorsi
          presso le commissioni censuarie provinciali nel cui  ambito
          territoriale  e'  compreso  il  territorio  comunale,   con
          riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai
          sensi del comma 1 del presente articolo,  in  relazione  ad
          una o piu'  categorie  o  classi  e  all'intero  territorio
          comunale  o  a  porzioni   del   medesimo,   nonche'   alla
          delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi  sono  decisi
          in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai
          sensi  dell'articolo  31,  primo  comma,  lettera  b),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          650, entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  data
          di ricezione del ricorso. 
              1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria
          provinciale e'  ammessa,  entro  trenta  giorni,  da  parte
          dell'Amministrazione del  catasto  e  dei  servizi  tecnici
          erariali ovvero da parte dei comuni,  la  presentazione  di
          ricorso  presso  la  commissione  censuaria  centrale,  che
          decide ai sensi dell'articolo 32, primo comma, lettera  a),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di  ricezione
          del ricorso. 
              1-quater. In caso di mancata decisione sui  ricorsi  di
          cui al comma 1-bis entro il termine ivi  previsto,  nonche'
          sui ricorsi presentati dai comuni di  cui  al  comma  1-ter
          entro il  termine  ivi  previsto,  i  predetti  ricorsi  si
          considerano accolti. 
              1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da
          emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini
          del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano,  le
          procedure di utilizzazione dei dati risultanti  dagli  atti
          iscritti o trascritti presso le conservatorie dei  registri
          immobiliari ovvero gia' acquisiti dall'anagrafe  tributaria
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. 
              1-sexies. [Con decreto del Ministro delle  finanze,  da
          emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono  stabiliti  nuovi
          criteri  di  classificazione  e  di  determinazione   delle
          rendite del catasto dei terreni  che  tengano  conto  della
          potenzialita' produttiva dei suoli. 
              1-septies. Con decreto del Ministro delle  finanze,  da
          emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'articolo 17
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le
          condizioni, le modalita' ed i termini per la  presentazione
          e la registrazione delle dichiarazioni di variazione  dello
          stato  dei  beni,  nonche'   delle   volture   in   maniera
          automatica, e  sono  altresi'  stabiliti  le  procedure,  i
          sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale
          presentazione su supporto informatico o per via telematica.
          Le volture catastali dipendenti da atti civili,  giudiziari
          od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine
          a mutazioni di diritti censiti  in  catasto  sono  eseguite
          automaticamente mediante elaborazione elettronica dei  dati
          contenuti  nelle  note  di  trascrizione  presentate   alle
          conservatorie dei registri immobiliari i cui  servizi  sono
          meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985 n. 52. 
              1-octies.  Sono  soppresse  le  commissioni   censuarie
          distrettuali  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  650.  I  compiti  delle
          commissioni censuarie  distrettuali  sono  trasferiti  alle
          commissioni censuarie provinciali di  cui  all'articolo  19
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  650
          del 1972. 
              1-nonies. Al quarto comma dell'articolo 19, decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  650,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Uno dei due membri
          supplenti puo' assumere le funzioni di vicepresidente». 
              1-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma
          1-octies,  valutato  in  lire  2,5  miliardi  a   decorrere
          dall'anno  1993,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione del Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993  e
          corrispondenti  proiezioni  per  gli  esercizi  successivi,
          all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
          al  Ministero  del  tesoro.  Il  Ministro  del  tesoro   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              1-undecies.  Le  variazioni  di  gettito   dell'imposta
          comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonche'
          dalla revisione generale delle  tariffe  d'estimo  e  delle
          rendite di  cui  al  presente  articolo,  daranno  luogo  a
          corrispondenti   variazioni   nella   quantificazione   dei
          trasferimenti erariali, di cui all'articolo 35 del  decreto
          legislativo  30  dicembre   1992,   n.   504,   a   partire
          dall'esercizio successivo a quello in cui entra  in  vigore
          il decreto legislativo di modifica delle tariffe d'estimo e
          delle rendite, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge di
          conversione del presente decreto,  ovvero  il  decreto  del
          Ministro delle finanze di  revisione  generale  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
              2. La revisione generale  della  qualificazione,  della
          classificazione e del classamento delle unita'  immobiliari
          urbane disposta con il decreto del Ministro  delle  finanze
          18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  81
          del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla  data
          di  entrata  in  vigore  delle  tariffe  e  delle   rendite
          determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1,
          primo e secondo periodo. 
              3. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8,  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell'articolo 1,  comma  8,
          del decreto legge 13 settembre 1991,  n.  299,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 novembre  1991,  n.  363;
          degli articoli 25, comma 1, lettera  a),  e  58,  comma  2,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 3,  comma
          5, del decreto legge 27 aprile 1992, n. 269, nonche' per la
          determinazione del limite  al  potere  di  rettifica  degli
          uffici ai fini delle  imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale,  dell'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
          nonche' di quella comunale sull'incremento di valore  degli
          immobili, il valore delle unita'  immobiliari  urbane  deve
          essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite
          catastali, quali risultano  stabilite  dall'Amministrazione
          del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito  della
          revisione generale disposta, sulla base del valore unitario
          di mercato ordinariamente ritraibile, con  il  decreto  del
          Ministro delle finanze 20 gennaio  1990,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. 
              4. 
              5.".