Art. 3 
 
 
                     Composizione delle sezioni 
                 delle commissioni censuarie locali 
 
  1. Le sezioni delle commissioni censuarie locali sono  composte  da
sei componenti effettivi e sei  componenti  supplenti,  salvo  quanto
previsto dal comma 4. 
  2. A ciascuna sezione e' assegnato un presidente scelto tra i  suoi
componenti  effettivi  dal  presidente  della  commissione  censuaria
locale. 
  3. I componenti di ciascuna sezione sono scelti dal presidente  del
tribunale tra un numero almeno  doppio  di  soggetti,  designati  nel
rispetto della seguente composizione: 
  a) due effettivi e due supplenti, fra quelli designati dall'ufficio
dell'Agenzia  delle  entrate  territorialmente   competente   tra   i
dipendenti di ruolo della stessa Agenzia; 
  b)  uno  effettivo  ed  uno   supplente,   fra   quelli   designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), nel  rispetto
dei criteri fissati con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali
garantendo il coinvolgimento del Consorzio dei Comuni della provincia
autonoma di Bolzano; 
  c)  tre  effettivi  e  tre  supplenti,  fra  quelli  designati  dal
Prefetto, di cui due effettivi e due supplenti su  indicazione  degli
Ordini e Collegi professionali ed uno effettivo  e  un  supplente  su
indicazione delle associazioni  di  categoria  operanti  nel  settore
immobiliare, tra gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i  periti
edili, i dottori agronomi, i periti agrari e gli agrotecnici iscritti
nei relativi albi, i docenti qualificati in materia di economia e  di
estimo urbano e in materia di economia ed estimo  rurale  e  tra  gli
esperti in materia di statistica e di econometria. 
  4. Le sezioni della commissione censuaria locale  di  Trento  e  di
quella di Bolzano sono integrate con un  componente  effettivo  e  un
componente supplente scelto fra  quelli  designati  dalle  rispettive
Province autonome nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo.