Art. 8 Modalita' di designazione e nomina dei componenti delle sezioni della commissione censuaria centrale 1. Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b) e c), e 6 dell'articolo 7, comunicano le rispettive designazioni al Ministero dell'economia e delle finanze e al Direttore dell'Agenzia delle entrate. 2. Sulla base delle designazioni pervenute, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale. In caso di mancata o incompleta designazione, il Ministro provvede comunque alla nomina dei componenti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7. 3. Della nomina e' data comunicazione ai componenti da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.