Art. 8 
 
 
          Modalita' di designazione e nomina dei componenti 
         delle sezioni della commissione censuaria centrale 
 
  1. Entro novanta giorni dalla richiesta del Direttore  dell'Agenzia
delle entrate, i soggetti di cui ai commi 5, lettere b)  e  c),  e  6
dell'articolo 7, comunicano le rispettive designazioni  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  al  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate. 
  2.  Sulla  base   delle   designazioni   pervenute,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze nomina con proprio decreto i componenti
effettivi e supplenti della commissione censuaria centrale.  In  caso
di mancata o incompleta designazione, il Ministro  provvede  comunque
alla  nomina  dei  componenti  nel  rispetto  dei  criteri   di   cui
all'articolo 7. 
  3. Della nomina e' data comunicazione ai componenti  da  parte  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.