IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante il Testo
Unico in materia di tutela della salute e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della  legge
3 agosto 2007, n. 123; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2009,  n.  106,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto l'articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008, ove si
prevede   che,   nei   riguardi   delle   strutture   giudiziarie   e
penitenziarie, le norme in esso contenute sono applicate tenuto conto
delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o
alle peculiarita' organizzative individuate con decreto del  Ministro
della giustizia di concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro della salute  e  il  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
  Visto l'articolo 13, comma 3, del  Testo  Unico  n.  81  del  2008,
concernente le competenze  in  materia  di  sicurezza  e  salute  dei
lavoratori come gia' attribuite all'Amministrazione  della  giustizia
ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre  1994,
n. 626; 
  Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1996, come modificato dal
decreto  ministeriale  5  agosto  1998,  con  il  quale  sono   stati
individuati i  soggetti  destinatari  degli  obblighi  attribuiti  al
datore di lavoro dal decreto legislativo 19 settembre 1994,  n.  626,
negli uffici centrali e periferici del Ministero  della  giustizia  e
disciplinati gli organi di vigilanza; 
  Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n.  338,  concernente
la  individuazione  delle  particolari   esigenze   delle   strutture
giudiziarie e penitenziarie connesse ai servizi in esse espletati; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  aprile  2000,   recante   «La
istituzione  dell'Ufficio  per  la  vigilanza  sulla  sicurezza   per
l'Amministrazione   della   giustizia    presso    il    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria (V.I.S.A.G.)»; 
  Visto il decreto ministeriale  12  febbraio  2002,  concernente  la
individuazione  dei  datori  di  lavoro,  in  ragione   della   nuova
organizzazione del Ministero della giustizia; 
  Considerata la necessita' di garantire l'attuazione e  il  rispetto
della legislazione in materia di tutela della salute e sicurezza  nei
luoghi di lavoro della Amministrazione della giustizia, tenendo conto
delle particolari esigenze connesse  al  servizio  espletato  o  alle
peculiarita'   organizzative   delle    strutture    giudiziarie    e
penitenziarie; 
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile 2014; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella riunione del 15 maggio 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e  del  Senato  della  Repubblica  espressi  in  conformita'
all'articolo 3, comma 3, del Testo Unico n. 81 del 2008; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
avvenuta con nota del 23 settembre 2014; 
  Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei  ministri
avvenuta con nota del 10 novembre 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono
attuazione del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81,  recante
Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei  luoghi
di lavoro, per disciplinare l'organizzazione e le  attivita'  dirette
ad assicurare la  tutela  della  salute  e  sicurezza  del  personale
operante  negli  ambienti  di   lavoro   dell'Amministrazione   della
giustizia,  tenuto  conto  delle  particolari  esigenze  connesse  ai
servizi  istituzionali  espletati  e  alle  specifiche   peculiarita'
organizzative   e   strutturali   delle   strutture   giudiziarie   e
penitenziarie. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della  salute
          e della sicurezza sul lavoro e delega  al  Governo  per  il
          riassetto e la riforma della normativa in materia): 
                «Art. 1. (Delega al Governo per  il  riassetto  e  la
          riforma della normativa in materia di tutela della salute e
          della sicurezza sul lavoro). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare, entro nove mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
          riassetto  e  la  riforma  delle  disposizioni  vigenti  in
          materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi  di
          lavoro, in conformita' all'articolo 117 della  Costituzione
          e agli statuti delle Regioni a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, e  alle  relative
          norme  di  attuazione,  e  garantendo  l'uniformita'  della
          tutela dei lavoratori sul territorio  nazionale  attraverso
          il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle   prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali, anche con  riguardo
          alle  differenze  di  genere  e   alla   condizione   delle
          lavoratrici e dei lavoratori immigrati. 
                2. I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati,
          realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni
          vigenti, nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi generali: 
                  a)  riordino  e  coordinamento  delle  disposizioni
          vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie  e  delle
          convenzioni internazionali in materia,  in  ottemperanza  a
          quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione; 
                  b)  applicazione  della  normativa  in  materia  di
          salute  e  sicurezza  sul  lavoro  a  tutti  i  settori  di
          attivita' e a tutte le tipologie di rischio, anche  tenendo
          conto delle peculiarita' o della particolare  pericolosita'
          degli stessi e della  specificita'  di  settori  ed  ambiti
          lavorativi,   quali   quelli   presenti   nella    pubblica
          amministrazione, come gia' indicati nell'articolo 1,  comma
          2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo,
          del decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
          successive modificazioni, nel rispetto delle competenze  in
          materia di sicurezza antincendio come definite dal  decreto
          legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n.
          1907/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18
          dicembre 2006, nonche' assicurando  il  coordinamento,  ove
          necessario, con la normativa in materia ambientale; 
                  c)  applicazione  della  normativa  in  materia  di
          tutela della salute  e  sicurezza  sul  lavoro  a  tutti  i
          lavoratori e lavoratrici, autonomi e  subordinati,  nonche'
          ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: 
                    1) misure di particolare tutela  per  determinate
          categorie di lavoratori  e  lavoratrici  e  per  specifiche
          tipologie di lavoro o settori di attivita'; 
                    2) adeguate e specifiche misure di tutela  per  i
          lavoratori autonomi, in relazione ai  rischi  propri  delle
          attivita' svolte e secondo i principi della raccomandazione
          2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003; 
                  d)  semplificazione  degli  adempimenti   meramente
          formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei
          luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela,
          con  particolare  riguardo  alle  piccole,  medie  e  micro
          imprese; previsione di forme di unificazione documentale; 
                  e) riordino della normativa in materia di macchine,
          impianti, attrezzature di  lavoro,  opere  provvisionali  e
          dispositivi di protezione individuale, al fine  di  operare
          il necessario coordinamento tra le direttive di prodotto  e
          quelle di utilizzo concernenti la tutela della salute e  la
          sicurezza  sul  lavoro  e  di  razionalizzare  il   sistema
          pubblico di controllo; 
                  f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato
          sanzionatorio, amministrativo e penale, per  la  violazione
          delle norme vigenti e per le infrazioni  alle  disposizioni
          contenute nei decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
          della presente legge, tenendo conto della responsabilita' e
          delle funzioni svolte da ciascun  soggetto  obbligato,  con
          riguardo in particolare alla responsabilita' del  preposto,
          nonche'  della   natura   sostanziale   o   formale   della
          violazione, attraverso: 
                    1) la modulazione delle sanzioni in funzione  del
          rischio e l'utilizzazione di strumenti che  favoriscano  la
          regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei
          soggetti  destinatari  dei  provvedimenti   amministrativi,
          confermando  e  valorizzando   il   sistema   del   decreto
          legislativo 19 dicembre 1994, n. 758; 
                    2)   determinazione   delle    sanzioni    penali
          dell'arresto e dell'ammenda, previste solo nei casi in  cui
          le infrazioni ledano interessi  generali  dell'ordinamento,
          individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34
          e 35 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni,  da  comminare  in  via   esclusiva   ovvero
          alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino  a
          euro  ventimila  per  le  infrazioni  formali,  della  pena
          dell'arresto  fino  a  tre  anni  per  le   infrazioni   di
          particolare gravita', della pena dell'arresto  fino  a  tre
          anni ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli  altri
          casi; 
                    3)  previsione  della   sanzione   amministrativa
          consistente nel pagamento di una somma di  denaro  fino  ad
          euro centomila per le infrazioni non  punite  con  sanzione
          penale; 
                    4) la graduazione delle  misure  interdittive  in
          dipendenza della particolare  gravita'  delle  disposizioni
          violate; 
                    5) il riconoscimento ad organizzazioni  sindacali
          ed  associazioni  dei   familiari   delle   vittime   della
          possibilita' di esercitare, ai sensi e per gli  effetti  di
          cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i
          diritti e le facolta' attribuiti alla persona  offesa,  con
          riferimento ai reati commessi con  violazione  delle  norme
          per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro  o  relative
          all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato   una
          malattia professionale; 
                    6) previsione della destinazione  degli  introiti
          delle  sanzioni  pecuniarie  per  interventi  mirati   alla
          prevenzione, a campagne di informazione  e  alle  attivita'
          dei dipartimenti di  prevenzione  delle  aziende  sanitarie
          locali; 
                  g) revisione dei  requisiti,  delle  tutele,  delle
          attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del  sistema  di
          prevenzione aziendale, compreso il medico competente, anche
          attraverso  idonei  percorsi  formativi,  con   particolare
          riferimento al rafforzamento del ruolo  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza territoriale;  introduzione
          della figura  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza di sito produttivo; 
                  h) rivisitazione  e  potenziamento  delle  funzioni
          degli organismi paritetici, anche quali strumento di  aiuto
          alle imprese nell'individuazione di  soluzioni  tecniche  e
          organizzative dirette a garantire e  migliorare  la  tutela
          della salute e sicurezza sul lavoro; 
                  i) realizzazione di un coordinamento  su  tutto  il
          territorio nazionale delle attivita' e delle  politiche  in
          materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  finalizzato
          all'emanazione  di  indirizzi  generali  uniformi  e   alla
          promozione  dello  scambio  di  informazioni  anche   sulle
          disposizioni   italiane   e   comunitarie   in   corso   di
          approvazione, nonche' ridefinizione  dei  compiti  e  della
          composizione, da prevedere su base tripartita  e  di  norma
          paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni  e
          delle province  autonome  di  cui  all'articolo  117  della
          Costituzione, della commissione consultiva  permanente  per
          la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e  dei
          comitati regionali di coordinamento; 
                  l)   valorizzazione,    anche    mediante    rinvio
          legislativo,   di   accordi   aziendali,   territoriali   e
          nazionali, nonche',  su  base  volontaria,  dei  codici  di
          condotta ed etici e delle  buone  prassi  che  orientino  i
          comportamenti  dei  datori  di  lavoro,  anche  secondo   i
          principi della responsabilita' sociale, dei lavoratori e di
          tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei
          livelli di tutela definiti legislativamente; 
                  m) previsione di un sistema di qualificazione delle
          imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla  specifica
          esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenze in materia
          di tutela della salute e sicurezza  sul  lavoro,  acquisite
          attraverso percorsi formativi mirati; 
                  n) definizione di un assetto istituzionale  fondato
          sull'organizzazione  e  circolazione  delle   informazioni,
          delle linee guida e delle buone pratiche utili  a  favorire
          la promozione e la tutela  della  salute  e  sicurezza  sul
          lavoro, anche attraverso il sistema  informativo  nazionale
          per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che  valorizzi  le
          competenze esistenti  ed  elimini  ogni  sovrapposizione  o
          duplicazione di interventi; 
                  o)  previsione  della  partecipazione  delle  parti
          sociali al sistema informativo,  costituito  da  Ministeri,
          regioni  e  province  autonome,  Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  (INAIL),
          Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)  e
          Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza  del
          lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro  (CNEL),  e  del  concorso  allo
          sviluppo del medesimo da parte degli organismi paritetici e
          delle associazioni e degli istituti di settore a  carattere
          scientifico, ivi compresi  quelli  che  si  occupano  della
          salute delle donne; 
                  p) promozione  della  cultura  e  delle  azioni  di
          prevenzione attraverso: 
                    1) la realizzazione di un sistema di governo  per
          la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita,
          di progetti formativi,  con  particolare  riferimento  alle
          piccole, medie  e  micro  imprese,  da  indirizzare,  anche
          attraverso il sistema della bilateralita', nei confronti di
          tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale; 
                    2) il finanziamento degli investimenti in materia
          di salute e sicurezza sul lavoro  delle  piccole,  medie  e
          micro imprese, i  cui  oneri  siano  sostenuti  dall'INAIL,
          nell'ambito  e  nei  limiti   delle   spese   istituzionali
          dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere garantita
          la semplicita' delle procedure; 
                    3) la promozione e la divulgazione della  cultura
          della salute  e  della  sicurezza  sul  lavoro  all'interno
          dell'attivita' scolastica ed universitaria e  nei  percorsi
          di formazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e in
          considerazione dei relativi principi di autonomia didattica
          e finanziaria; 
                  q)   razionalizzazione   e   coordinamento    delle
          strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto
          dei principi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
          19 dicembre 1994, n. 758, e dell'articolo 23, comma 4,  del
          decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
          modificazioni,  al  fine  di  rendere  piu'  efficaci   gli
          interventi di  pianificazione,  programmazione,  promozione
          della  salute,  vigilanza,  nel  rispetto   dei   risultati
          verificati, per  evitare  sovrapposizioni,  duplicazioni  e
          carenze  negli  interventi  e  valorizzando  le  specifiche
          competenze,   anche   riordinando    il    sistema    delle
          amministrazioni e degli  enti  statali  aventi  compiti  di
          prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo
          criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento; 
                  r) esclusione di qualsiasi onere finanziario per il
          lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
          essi equiparati  in  relazione  all'adozione  delle  misure
          relative alla sicurezza e  alla  salute  dei  lavoratori  e
          delle lavoratrici; 
                  s) revisione della normativa in materia di  appalti
          prevedendo misure dirette a: 
                    1) migliorare l'efficacia  della  responsabilita'
          solidale tra appaltante ed appaltatore e  il  coordinamento
          degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare
          riferimento ai subappalti, anche attraverso  l'adozione  di
          meccanismi   che   consentano   di   valutare   l'idoneita'
          tecnico-professionale delle imprese  pubbliche  e  private,
          considerando il rispetto delle norme relative alla salute e
          sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro   quale
          elemento  vincolante  per  la  partecipazione   alle   gare
          relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso
          ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico  della
          finanza pubblica; 
                    2) modificare il sistema  di  assegnazione  degli
          appalti pubblici al massimo ribasso, al fine  di  garantire
          che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello
          di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
                    3)  modificare  la  disciplina  del  codice   dei
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture,
          di cui al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
          prevedendo che i  costi  relativi  alla  sicurezza  debbano
          essere  specificamente  indicati  nei  bandi  di   gara   e
          risultare   congrui    rispetto    all'entita'    e    alle
          caratteristiche dei lavori, dei servizi o  delle  forniture
          oggetto di appalto; 
                  t)  rivisitazione  delle  modalita'  di  attuazione
          della sorveglianza sanitaria, adeguandola  alle  differenti
          modalita' organizzative del lavoro, ai particolari tipi  di
          lavorazioni ed esposizioni,  nonche'  ai  criteri  ed  alle
          linee  guida   scientifici   piu'   avanzati,   anche   con
          riferimento al  prevedibile  momento  di  insorgenza  della
          malattia; 
                  u)  rafforzare  e  garantire  le  tutele   previste
          dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991,  n.
          277; 
                  v)  introduzione  dello  strumento  dell'interpello
          previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23  aprile
          2004, n. 124, e successive modificazioni,  relativamente  a
          quesiti  di   ordine   generale   sull'applicazione   della
          normativa sulla salute e sicurezza nei  luoghi  di  lavoro,
          individuando il  soggetto  titolare  competente  a  fornire
          tempestivamente la risposta. 
                3. I decreti di cui al presente articolo non  possono
          disporre un abbassamento  dei  livelli  di  protezione,  di
          sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti  e  delle
          prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze. 
                4.  I  decreti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          adottati nel rispetto della procedura di  cui  all'articolo
          14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  della
          salute,  delle  infrastrutture,  limitatamente   a   quanto
          previsto dalla lettera  s)  del  comma  2,  dello  sviluppo
          economico, limitatamente a quanto previsto dalla lettera e)
          del comma 2, di concerto con il Ministro per  le  politiche
          europee,  il  Ministro   della   giustizia,   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e   il   Ministro   della
          solidarieta' sociale, limitatamente a quanto previsto dalla
          lettera  l)  del  comma  2,  nonche'  gli  altri   Ministri
          competenti  per  materia,   acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
                5. Gli schemi dei decreti legislativi, a  seguito  di
          deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,  sono
          trasmessi alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica  perche'  su  di  essi  siano  espressi,   entro
          quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso tale termine  i  decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  dei  pareri.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione dei pareri parlamentari di  cui  al  presente
          comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
          termini previsti ai commi 1 e 6 o  successivamente,  questi
          ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi  e
          criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo
          puo' adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4  e
          5,  disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti
          medesimi. 
                7. Dall'attuazione dei criteri di delega  recati  dal
          presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma
          2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi  o
          maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  A  tale
          fine, per  gli  adempimenti  dei  decreti  attuativi  della
          presente delega le  amministrazioni  competenti  provvedono
          attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse,
          umane, strumentali ed economiche, allo stato  in  dotazione
          alle medesime amministrazioni. 
                7-bis. Per l'attuazione del principio  di  delega  di
          cui al comma 2, lettera p), e' previsto uno stanziamento di
          50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.». 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 e
          il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo  9
          aprile 2008, n. 81: 
                «Art. 3. (Campo di applicazione). - 1. (Omissis). 
                2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro  cinquantacinque  mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione. 
                3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,
          sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1,
          comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
          nonche' le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  27
          luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
          n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le
          disposizioni tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  gennaio  1956,  n.   164,
          richiamate dalla legge  26  aprile  1974,  n.  191,  e  dai
          relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei  decreti  di
          cui al citato comma 2 del presente articolo sono  trasmessi
          alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  da  rendere   entro
          trenta giorni dalla data di assegnazione. 
                Dal comma 3-bis. al comma 13-ter. (Omissis).». 
                «Art.   13.   (Vigilanza).   -   1.   La    vigilanza
          sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
          sicurezza nei luoghi di  lavoro  e'  svolta  dalla  azienda
          sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
          specifica competenza, dal Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, nonche' per il settore minerario, fino all'effettiva
          attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi  ai
          sensi del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni,  dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico,  e  per  le  industrie  estrattive  di   seconda
          categoria e le acque minerali e  termali  dalle  regioni  e
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  Le  province
          autonome di Trento e di Bolzano provvedono  alle  finalita'
          del   presente   articolo,   nell'ambito   delle    proprie
          competenze,  secondo   quanto   previsto   dai   rispettivi
          ordinamenti. 
                1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle
          Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza  sulla
          applicazione della legislazione  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro e' svolta esclusivamente  dai  servizi
          sanitari   e   tecnici   istituiti   presso   le   predette
          amministrazioni. 
                2.  Ferme  restando  le  competenze  in  materia   di
          vigilanza  attribuite   dalla   legislazione   vigente   al
          personale ispettivo del Ministero del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, ivi compresa quella  in  materia
          di salute e sicurezza dei lavoratori di cui  all'  articolo
          35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso  personale
          esercita l'attivita' di vigilanza  sull'applicazione  della
          legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
          lavoro   nelle   seguenti   attivita',   nel   quadro   del
          coordinamento territoriale di cui all' articolo 7: 
                  a) attivita' nel settore delle costruzioni edili  o
          di  genio  civile  e  piu'   in   particolare   lavori   di
          costruzione,   manutenzione,   riparazione,    demolizione,
          conservazione e risanamento di opere  fisse,  permanenti  o
          temporanee,  in  muratura  e  in  cemento   armato,   opere
          stradali,  ferroviarie,  idrauliche,  scavi,  montaggio   e
          smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo
          e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; 
                  b) lavori mediante  cassoni  in  aria  compressa  e
          lavori subacquei; 
                  c)  ulteriori  attivita'   lavorative   comportanti
          rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5
          e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, in relazione alle quali il personale  ispettivo
          del Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
          sociali svolge  attivita'  di  vigilanza  sull'applicazione
          della legislazione in materia di  salute  e  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro, informandone preventivamente il  servizio
          di prevenzione e sicurezza  dell'Azienda  sanitaria  locale
          competente per territorio. 
                3.  In  attesa   del   complessivo   riordino   delle
          competenze in tema  di  vigilanza  sull'applicazione  della
          legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
          lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute  e
          sicurezza  dei   lavoratori   attribuite   alle   autorita'
          marittime a bordo delle navi ed in  ambito  portuale,  agli
          uffici  di  sanita'  aerea  e  marittima,  alle   autorita'
          portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la  sicurezza
          dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito
          portuale ed aeroportuale  nonche'  ai  servizi  sanitari  e
          tecnici istituiti per le Forze armate e  per  le  Forze  di
          polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti  servizi  sono
          competenti altresi' per le aree riservate o operative e per
          quelle che presentano analoghe  esigenze  da  individuarsi,
          anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con
          decreto  del  Ministro  competente,  di  concerto  con   il
          Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali. L'Amministrazione della giustizia  puo'  avvalersi
          dei servizi istituiti per le Forze  armate  e  di  polizia,
          anche mediante  convenzione  con  i  rispettivi  Ministeri,
          nonche'  dei  servizi  istituiti   con   riferimento   alle
          strutture penitenziarie. 
                4. La  vigilanza  di  cui  al  presente  articolo  e'
          esercitata nel  rispetto  del  coordinamento  di  cui  agli
          articoli 5 e 7. 
                5.  Il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,
          assegnato agli uffici che svolgono attivita' di  vigilanza,
          non puo' prestare, ad alcun titolo e in  alcuna  parte  del
          territorio nazionale, attivita' di consulenza. 
                6. L'importo delle somme che l'ASL,  in  qualita'  di
          organo   di   vigilanza,   ammette   a   pagare   in   sede
          amministrativa ai sensi dell'articolo 21,  comma  2,  primo
          periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.  758,
          integra  l'apposito  capitolo  regionale   per   finanziare
          l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta  dai
          dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. 
                7. E' fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  64
          del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,
          n.  303,  con  riferimento   agli   organi   di   vigilanza
          competenti, come individuati dal presente decreto.». 
              -   Il   decreto   ministeriale   18   novembre    1996
          (Applicazione del decreto Legislativo 19 settembre 1994  n.
          626. (Individuazione del datore di lavoro e Vigilanza) , e'
          pubblicato sul Bollettino ufficiale n.  8  del  31  gennaio
          1997. 
              - Il  decreto  ministeriale  29  agosto  1997,  n.  338
          (Regolamento  recante  individuazione   delle   particolari
          esigenze delle strutture  giudiziarie  e  penitenziarie  ai
          fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
          626, e successive modificazioni ed  integrazioni)  abrogato
          dal presente regolamento, e' stato pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 7 ottobre 1997, n. 234. 
              - Il decreto ministeriale 5 agosto  1998  (Modifica  al
          Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 18 novembre 1996
          concernente l'individuazione del  datore  di  lavoro  e  la
          vigilanza in materia di sicurezza e  salute  sul  luogo  di
          lavoro),  e'  pubblicato  sul  Bollettino   Ufficiale   del
          Ministero di Grazia e Giustizia n. 19 del 15/10/1998. 
              - Il  decreto  ministeriale  29  agosto  1997,  n.  338
          (Regolamento  recante  individuazione   delle   particolari
          esigenze delle strutture  giudiziarie  e  penitenziarie  ai
          fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n.
          626,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1997, n. 234. 
              -   Il   decreto   ministeriale   12   febbraio    2002
          (Individuazione del datore di lavoro e vigilanza in materia
          di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), e'  pubblicato
          sul Bollettino Ufficiale del Ministero della  Giustizia  15
          luglio 2002, n. 13. 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
                «Art. 17. (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. 4-bis. 4-ter. (Omissis).».