Art. 2 
 
                      Modalita' di applicazione 
 
  1. Le misure strutturali e  organizzative  per  garantire  il  fine
istituzionale   dell'ordine    e    della    sicurezza    nell'ambito
dell'attivita'  giudiziaria  e  penitenziaria  sono   applicate   con
modalita' in ogni caso compatibili con la normativa  di  sicurezza  e
salute nei luoghi di lavoro. 
  2. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di  cui  al
Testo Unico n.  81  del  2008  sono  applicate  tenendo  conto  delle
particolari esigenze che caratterizzano le attivita' e gli interventi
svolti per: 
    a) la vigilanza e la gestione della convivenza della  popolazione
detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza; 
    b) garantire l'ordinato esercizio della funzione giurisdizionale; 
    c) la tutela dell'incolumita' del personale e degli utenti contro
pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi; 
    d) evitare  il  rischio  di  evasioni  ovvero  l'acquisizione  di
posizioni di preminenza dei detenuti; 
    e) prevenire atti di autolesionismo o suicidio. 
  3. Le esigenze connesse alle attivita'  istituzionali  ovvero  alle
peculiarita' organizzative dell'Amministrazione della  giustizia,  di
cui all'articolo 3, comma 2, del Testo Unico n. 81 del 2008  sono  di
seguito  definite  in  relazione  alle  caratteristiche  strutturali,
organizzative e funzionali preordinate ad assicurare: 
    a) direzione funzionale delle attivita'; 
    b)  capacita'  operativa  e  prontezza  d'impiego  del  personale
dipendente; 
    c) tutela della riservatezza e sicurezza delle  telecomunicazioni
e dei  trattamenti  dei  dati  per  la  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza; 
    d) particolarita'  costruttive  e  d'impiego  di  equipaggiamenti
speciali, armi, materiali di armamento, mezzi operativi, quali unita'
navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico,
nonche' specifici impianti quali  poligoni  di  tiro,  laboratori  di
analisi,  palestre  e  installazioni  operative,  addestrative  e  di
vigilanza, anche con riferimento al disposto di cui  all'articolo  1,
comma 2, lettere d) e g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
17, e al disposto di cui all'articolo 74, comma 2,  lettera  c),  del
Testo Unico n. 81 del 2008. 
  4. Il datore di  lavoro  deve  comunque  assicurare,  nei  casi  di
pericolo  antropico  o  di  eventi  calamitosi,   idonei   piani   di
evacuazione degli ambienti. Relativamente agli ambienti penitenziari,
le  aree  di  sicurezza   devono   essere   localizzate   all'aperto,
all'interno della  cinta  di  protezione  perimetrale.  Le  prove  di
evacuazione possono essere eseguite anche per  aree  omogenee  e  non
necessariamente per l'intero edificio, da tutti i  lavoratori  e  nel
rispetto delle norme di sicurezza. 
  5. Nei confronti dei detenuti e degli internati lavoratori  non  si
applicano le disposizioni degli articoli 47 e 50 del Testo  Unico  n.
81  del  2008  concernenti  le  modalita'  di   designazione   e   le
attribuzioni del rappresentante per la sicurezza. 
  6. Negli immobili e  nelle  aeree  di  pertinenza  delle  strutture
dell'Amministrazione sono presenti le  peculiarita'  organizzative  e
funzionali preordinate a realizzare: 
    a) nelle sedi di uffici giudiziari, il livello  di  protezione  e
tutela  del  personale  operante,  in   relazione   alle   rispettive
specifiche condizioni di impiego,  nonche'  degli  impianti  e  delle
apparecchiature  contro  il  pericolo  di   attentati,   aggressioni,
introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi; 
    b) negli edifici penitenziari e nei luoghi diversi  in  cui  sono
ristrette persone che devono scontare una pena detentiva o una misura
di sicurezza ovvero sono  sottoposte  a  misura  cautelare  privativa
della liberta' personale, nonche' negli Istituti per  i  minorenni  e
nei Centri di prima accoglienza,  la  prevenzione  della  fuga  o  di
aggressioni, anche al fine della liberazione di  persone  detenute  o
internate, nonche' la prevenzione di azioni di  autolesionismo  o  di
autosoppressione per mantenere l'ordine e la disciplina. 
  7. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di
lavoro non determina, in relazione alle esigenze di cui al  comma  1,
la rimozione o riduzione dei sistemi  di  controllo,  anche  ai  fini
della selezione degli accessi al pubblico e  dei  sistemi  di  difesa
ritenuti necessari. L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei
percorsi  per  l'esodo,   adeguatamente   segnalati,   e   verificare
preventivamente  e  periodicamente  l'innocuita'   dei   sistemi   di
controllo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 47, 50  e  74  del
          citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
                «Art.  47.  (Rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza). - 1. Il rappresentante dei  lavoratori  per  la
          sicurezza  e'  istituito  a  livello  territoriale   o   di
          comparto, aziendale e di sito  produttivo.  L'elezione  dei
          rappresentanti  per  la  sicurezza   avviene   secondo   le
          modalita' di cui al comma 6. 
                2. In tutte  le  aziende,  o  unita'  produttive,  e'
          eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per  la
          sicurezza. 
                3. Nelle aziende o  unita'  produttive  che  occupano
          fino a 15 lavoratori il rappresentante dei  lavoratori  per
          la sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori
          al loro interno oppure  e'  individuato  per  piu'  aziende
          nell'ambito territoriale o del comparto produttivo  secondo
          quanto previsto dall'articolo 48. 
                4. Nelle aziende o unita' produttive con piu'  di  15
          lavoratori  il  rappresentante  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori  nell'ambito
          delle rappresentanze sindacali in azienda.  In  assenza  di
          tali  rappresentanze,  il  rappresentante  e'  eletto   dai
          lavoratori della azienda al loro interno. 
                5. Il numero,  le  modalita'  di  designazione  o  di
          elezione  del  rappresentante   dei   lavoratori   per   la
          sicurezza, nonche' il tempo  di  lavoro  retribuito  e  gli
          strumenti per l'espletamento delle funzioni sono  stabiliti
          in sede di contrattazione collettiva. 
                6. L'elezione dei rappresentanti dei  lavoratori  per
          la sicurezza aziendali, territoriali o di  comparto,  salvo
          diverse   determinazioni   in   sede   di    contrattazione
          collettiva,  avviene  di  norma  in  corrispondenza   della
          giornata nazionale per la salute e  sicurezza  sul  lavoro,
          individuata, nell'ambito della  settimana  europea  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite  le
          confederazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale. Con il medesimo  decreto  sono  disciplinate  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
                7. In ogni caso il numero minimo  dei  rappresentanti
          di cui al comma 2 e' il seguente: 
                  a) un rappresentante nelle  aziende  ovvero  unita'
          produttive sino a 200 lavoratori; 
                  b) tre rappresentanti nelle aziende  ovvero  unita'
          produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 
                  c) sei rappresentanti in tutte le altre  aziende  o
          unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende
          il numero dei  rappresentanti  e'  aumentato  nella  misura
          individuata  dagli   accordi   interconfederali   o   dalla
          contrattazione collettiva. 
                8. Qualora non si proceda alle elezioni previste  dai
          commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante  dei  lavoratori
          per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di  cui
          agli  articoli  48  e  49,  salvo  diverse  intese  tra  le
          associazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale.» 
                «Art.  50.  (Attribuzioni  del   rappresentante   dei
          lavoratori per la  sicurezza).  -  1.  Fatto  salvo  quanto
          stabilito  in  sede  di   contrattazione   collettiva,   il
          rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
                  a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
          lavorazioni; 
                  b) e' consultato preventivamente e  tempestivamente
          in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
          programmazione, realizzazione e verifica della  prevenzione
          nella azienda o unita' produttiva; 
                  c)   e'   consultato   sulla    designazione    del
          responsabile e degli addetti al  servizio  di  prevenzione,
          alla attivita' di prevenzione incendi, al  primo  soccorso,
          alla  evacuazione  dei  luoghi  di  lavoro  e  del   medico
          competente; 
                  d) e' consultato in merito all'organizzazione della
          formazione di cui all'articolo 37; 
                  e)  riceve  le  informazioni  e  la  documentazione
          aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le  misure
          di  prevenzione  relative,  nonche'  quelle  inerenti  alle
          sostanze ed ai preparati pericolosi,  alle  macchine,  agli
          impianti, alla organizzazione e agli  ambienti  di  lavoro,
          agli infortuni ed alle malattie professionali; 
                  f) riceve le informazioni provenienti  dai  servizi
          di vigilanza; 
                  g) riceve una formazione adeguata e, comunque,  non
          inferiore a quella prevista dall'articolo 37; 
                  h)  promuove  l'elaborazione,  l'individuazione   e
          l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a  tutelare
          la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori; 
                  i) formula osservazioni in occasione  di  visite  e
          verifiche  effettuate  dalle  autorita'  competenti,  dalle
          quali e', di norma, sentito; 
                  l)  partecipa  alla  riunione  periodica   di   cui
          all'articolo 35; 
                  m)  fa  proposte  in  merito  alla   attivita'   di
          prevenzione; 
                  n) avverte il responsabile della azienda dei rischi
          individuati nel corso della sua attivita'; 
                  o) puo'  fare  ricorso  alle  autorita'  competenti
          qualora ritenga che le misure di prevenzione  e  protezione
          dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti  e
          i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire
          la sicurezza e la salute durante il lavoro. 
                2. Il rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza
          deve  disporre  del  tempo  necessario   allo   svolgimento
          dell'incarico senza perdita di  retribuzione,  nonche'  dei
          mezzi  e  degli  spazi  necessari  per  l'esercizio   delle
          funzioni e delle facolta'  riconosciutegli,  anche  tramite
          l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
          r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire
          pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della  propria
          attivita' e nei  suoi  confronti  si  applicano  le  stesse
          tutele  previste  dalla   legge   per   le   rappresentanze
          sindacali. 
                3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui
          al  comma  1  sono  stabilite  in  sede  di  contrattazione
          collettiva nazionale. 
                4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
          su sua richiesta e per l'espletamento della  sua  funzione,
          riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1,
          lettera a). 
                5. I rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza
          dei  lavoratori  rispettivamente  del  datore   di   lavoro
          committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta
          e per l'espletamento della loro  funzione,  ricevono  copia
          del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo
          26, comma 3. 
                6. Il rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza
          e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196   e   del   segreto
          industriale relativamente alle informazioni  contenute  nel
          documento di valutazione dei  rischi  e  nel  documento  di
          valutazione dei rischi di cui  all'articolo  26,  comma  3,
          nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di  cui
          vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 
                7. L'esercizio delle funzioni di  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la  nomina
          di responsabile o addetto  al  servizio  di  prevenzione  e
          protezione.». 
                «Art.  74.  (Definizioni).  -  1.  Si   intende   per
          dispositivo   di   protezione   individuale,   di   seguito
          denominato  "DPI",  qualsiasi  attrezzatura  destinata   ad
          essere indossata e tenuta  dal  lavoratore  allo  scopo  di
          proteggerlo  contro  uno  o  piu'  rischi  suscettibili  di
          minacciarne la sicurezza o la  salute  durante  il  lavoro,
          nonche' ogni complemento  o  accessorio  destinato  a  tale
          scopo. 
                2. Non costituiscono DPI: 
                  a) gli indumenti di lavoro ordinari e  le  uniformi
          non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la
          salute del lavoratore; 
                  b) le attrezzature dei servizi  di  soccorso  e  di
          salvataggio; 
                  c) le attrezzature di protezione individuale  delle
          forze armate, delle forze di polizia e  del  personale  del
          servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 
                  d)  le  attrezzature  di   protezione   individuale
          proprie dei mezzi di trasporto; 
                  e) i materiali sportivi quando  utilizzati  a  fini
          specificamente sportivi e non per attivita' lavorative; 
                  f)  i  materiali  per   l'autodifesa   o   per   la
          dissuasione; 
                  g)  gli  apparecchi  portatili  per  individuare  e
          segnalare rischi e fattori nocivi.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  17  (Attuazione
          della direttiva 2006/42/CE, relativa alle  macchine  e  che
          modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori): 
                «Art. 1. (Campo d'applicazione). - 1. (Omissis). 
                2.  Sono  esclusi  dal  campo  di  applicazione   del
          presente decreto legislativo: 
                  a) i componenti di sicurezza, destinati  ad  essere
          utilizzati  come  pezzi  di  ricambio  in  sostituzione  di
          componenti  identici  e  forniti  dal   fabbricante   della
          macchina originaria; 
                  b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o
          di divertimento; 
                  c)  le   macchine   specificamente   progettate   o
          utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono
          provocare una emissione di radioattivita'; 
                  d) le armi, incluse le armi da fuoco; 
                  e) i seguenti mezzi di trasporto: 
                    1) trattori agricoli e  forestali  per  i  rischi
          oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti in data 19 novembre  2004,  pubblicato  nel  S.O.
          alla Gazzetta Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  2005,  di
          recepimento della direttiva n.  2003/37/CE,  ad  esclusione
          delle macchine installate su tali veicoli; 
                    2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della
          legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni,
          di recepimento della direttiva  70/156/CEE,  ad  esclusione
          delle macchine installate su tali veicoli; 
                    3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti in  data  31  gennaio  2003,
          pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123  del  29
          maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE,  ad
          esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 
                    4)   veicoli   a   motore    esclusivamente    da
          competizione; 
                    5) mezzi di trasporto  per  via  aerea,  per  via
          navigabile o  su  rete  ferroviaria,  escluse  le  macchine
          installate su tali veicoli. 
                  f) le navi marittime e le unita' mobili  off-shore,
          nonche' le macchine installate a bordo  di  tali  navi  e/o
          unita'; 
                  g) le macchine appositamente progettate e costruite
          a fini militari o di mantenimento dell'ordine; 
                  h) le macchine appositamente progettate e costruite
          a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei
          laboratori; 
                  i)  gli  ascensori  utilizzati  nei   pozzi   delle
          miniere; 
                  l) le macchine adibite allo spostamento di  artisti
          durante le rappresentazioni; 
                  m)  i  prodotti  elettrici   ed   elettronici   che
          rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva
          2006/95/CE in materia di bassa tensione: 
                    1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 
                    2) apparecchiature audio e video; 
                    3) apparecchiature nel settore  delle  tecnologie
          dell'informazione; 
                    4) macchine ordinarie da ufficio; 
                    5) apparecchiature di collegamento e di controllo
          a bassa tensione; 
                    6) motori elettrici; 
                  n) le seguenti apparecchiature elettriche  ad  alta
          tensione: 
                    1) apparecchiature di collegamento e di comando; 
                    2) trasformatori. 
                    3. (Omissis).».