Art. 3
Servizio di prevenzione e protezione
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia il servizio di
prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo
Unico n. 81 del 2008 e' espletato da personale dell'Amministrazione
in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del
Testo Unico n. 81 del 2008.
2. Nelle strutture ove insistono piu' uffici dell'Amministrazione,
ferme restando le responsabilita' del datore di lavoro per la propria
area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree,
impianti e servizi comuni, puo' essere istituito un unico servizio di
prevenzione e protezione al quale concorre personale di tutte le
strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di
lavoro.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 31. (Servizio di prevenzione e protezione). -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di
lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione
prioritariamente all'interno della azienda o della unita'
produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti
anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli
organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni
o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita'
e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono
essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono
subire pregiudizio a causa della attivita' svolta
nell'espletamento del proprio incarico.
3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno,
il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla
azienda in possesso delle conoscenze professionali
necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di
prevenzione e protezione del servizio.
4. Il ricorso a persone o servizi esterni e'
obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.
5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o
servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria
responsabilita' in materia.
6. L'istituzione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica
o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo
decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli
articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il
deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200
lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50
lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione deve essere
interno.
8. Nei casi di aziende con piu' unita' produttive
nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere
istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I
datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per
l'istituzione del servizio e per la designazione degli
addetti e del responsabile.».
«Art. 32. (Capacita' e requisiti professionali degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione interni ed esterni). - 1. Le capacita' ed i
requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1, e' necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato di
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita'
lavorative. Per lo svolgimento della funzione di
responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre
ai requisiti di cui al precedente periodo, e' necessario
possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui
all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione
delle attivita' tecnico-amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi
di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2006, e successive modificazioni.
3. Possono altresi' svolgere le funzioni di
responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in
possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino
di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo
svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo
di cui al comma 2.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono
organizzati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dalle universita', dall'ISPESL,
dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole
superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli
organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al punto
4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e
delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle
seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea
magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca in data 16 marzo 2007,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile
2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128
del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree
magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della
normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, su parere conforme del
Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa
vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di
formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori
titoli di studio possono essere individuati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento,
previsti dal presente decreto legislativo, in cui i
contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto
o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli
addetti del servizio prevenzione e protezione, e'
riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti
della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti
erogati. Le modalita' di riconoscimento del credito
formativo e i modelli per mezzo dei quali e' documentata
l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.
Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a
rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37,
comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli
attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza
sul lavoro.
6. I responsabili e gli addetti dei servizi di
prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo
Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 34.
7. Le competenze acquisite a seguito dello
svolgimento delle attivita' di formazione di cui al
presente articolo nei confronti dei componenti del servizio
interno sono registrate nel libretto formativo del
cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, se concretamente disponibile in quanto
attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
8. Negli istituti di istruzione, di formazione
professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta
formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che
non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
individuandolo tra:
a) il personale interno all'unita' scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unita' scolastica in
possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si
dichiari disponibile ad operare in una pluralita' di
istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e
b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in
maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno,
tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria
con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e,
in via subordinata, con enti o istituti specializzati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro
esperto esterno libero professionista.
10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro
che si avvale di un esperto esterno per ricoprire
l'incarico di responsabile del servizio deve comunque
organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un
adeguato numero di addetti.».