Art. 3 
 
                Servizio di prevenzione e protezione 
 
  1. Nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia il servizio  di
prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo
Unico n. 81 del 2008 e' espletato da  personale  dell'Amministrazione
in possesso dei requisiti professionali di cui  all'articolo  32  del
Testo Unico n. 81 del 2008. 
  2. Nelle strutture ove insistono piu' uffici  dell'Amministrazione,
ferme restando le responsabilita' del datore di lavoro per la propria
area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le  aree,
impianti e servizi comuni, puo' essere istituito un unico servizio di
prevenzione e protezione al quale  concorre  personale  di  tutte  le
strutture incaricato di  operare  a  favore  dei  singoli  datori  di
lavoro. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 del citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
                «Art. 31. (Servizio di prevenzione e  protezione).  -
          1. Salvo quanto previsto dall'articolo  34,  il  datore  di
          lavoro organizza il servizio di  prevenzione  e  protezione
          prioritariamente all'interno della azienda o  della  unita'
          produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti
          anche presso le associazioni dei datori  di  lavoro  o  gli
          organismi paritetici, secondo le regole di cui al  presente
          articolo. 
                2. Gli addetti e i responsabili dei servizi,  interni
          o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita'
          e i requisiti professionali di cui all'articolo 32,  devono
          essere in numero sufficiente rispetto alle  caratteristiche
          dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
          svolgimento dei compiti loro assegnati.  Essi  non  possono
          subire  pregiudizio  a   causa   della   attivita'   svolta
          nell'espletamento del proprio incarico. 
                3. Nell'ipotesi di utilizzo di un  servizio  interno,
          il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne  alla
          azienda  in   possesso   delle   conoscenze   professionali
          necessarie,  per  integrare,  ove  occorra,   l'azione   di
          prevenzione e protezione del servizio. 
                4.  Il  ricorso  a  persone  o  servizi  esterni   e'
          obbligatorio in  assenza  di  dipendenti  che,  all'interno
          dell'azienda  ovvero  dell'unita'  produttiva,   siano   in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 32. 
                5. Ove il  datore  di  lavoro  ricorra  a  persone  o
          servizi esterni non e' per questo esonerato  dalla  propria
          responsabilita' in materia. 
                6.  L'istituzione  del  servizio  di  prevenzione   e
          protezione  all'interno  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'
          produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi: 
                  a) nelle aziende industriali di cui all'articolo  2
          del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.   334,   e
          successive modificazioni, soggette all'obbligo di  notifica
          o rapporto, ai sensi degli articoli  6  e  8  del  medesimo
          decreto; 
                  b) nelle centrali termoelettriche; 
                  c) negli impianti  ed  installazioni  di  cui  agli
          articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo  1995,
          n. 230, e successive modificazioni; 
                  d)  nelle  aziende  per  la  fabbricazione  ed   il
          deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; 
                  e)  nelle  aziende  industriali   con   oltre   200
          lavoratori; 
                  f)  nelle  industrie  estrattive   con   oltre   50
          lavoratori; 
                  g) nelle strutture di ricovero e cura  pubbliche  e
          private con oltre 50 lavoratori. 
                7. Nelle ipotesi di cui al comma  6  il  responsabile
          del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  deve  essere
          interno. 
                8. Nei casi di aziende  con  piu'  unita'  produttive
          nonche'  nei  casi  di  gruppi  di  imprese,  puo'   essere
          istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.  I
          datori di lavoro possono rivolgersi a  tale  struttura  per
          l'istituzione del servizio  e  per  la  designazione  degli
          addetti e del responsabile.». 
                «Art. 32. (Capacita' e requisiti professionali  degli
          addetti e dei responsabili dei  servizi  di  prevenzione  e
          protezione interni ed esterni). -  1.  Le  capacita'  ed  i
          requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai
          servizi di  prevenzione  e  protezione  interni  o  esterni
          devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti  sul
          luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. 
                2. Per lo svolgimento delle  funzioni  da  parte  dei
          soggetti di  cui  al  comma  1,  e'  necessario  essere  in
          possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
          istruzione secondaria superiore nonche' di un attestato  di
          frequenza, con  verifica  dell'apprendimento,  a  specifici
          corsi  di  formazione  adeguati  alla  natura  dei   rischi
          presenti sul luogo di  lavoro  e  relativi  alle  attivita'
          lavorative.  Per   lo   svolgimento   della   funzione   di
          responsabile del servizio prevenzione e  protezione,  oltre
          ai requisiti di cui al precedente  periodo,  e'  necessario
          possedere  un  attestato   di   frequenza,   con   verifica
          dell'apprendimento, a  specifici  corsi  di  formazione  in
          materia di prevenzione e protezione dei  rischi,  anche  di
          natura ergonomica  e  da  stress  lavoro-correlato  di  cui
          all'articolo 28, comma  1,  di  organizzazione  e  gestione
          delle attivita' tecnico-amministrative  e  di  tecniche  di
          comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I  corsi
          di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
          quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006  in
          sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del  14  febbraio
          2006, e successive modificazioni. 
                3.  Possono  altresi'   svolgere   le   funzioni   di
          responsabile o addetto  coloro  che,  pur  non  essendo  in
          possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino
          di   aver   svolto   una   delle    funzioni    richiamate,
          professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro,
          almeno da sei mesi alla data  del  13  agosto  2003  previo
          svolgimento dei corsi secondo quanto previsto  dall'accordo
          di cui al comma 2. 
                4. I corsi di formazione  di  cui  al  comma  2  sono
          organizzati dalle regioni  e  dalle  province  autonome  di
          Trento  e  di  Bolzano,  dalle  universita',   dall'ISPESL,
          dall'INAIL,  o  dall'IPSEMA  per  la  parte   di   relativa
          competenza, dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          dall'amministrazione della Difesa, dalla  Scuola  superiore
          della  pubblica  amministrazione  e  dalle   altre   Scuole
          superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni
          sindacali dei datori di lavoro o  dei  lavoratori  o  dagli
          organismi paritetici, nonche' dai soggetti di cui al  punto
          4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti  e
          delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
          formatori possono essere individuati in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
                5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle
          seguenti classi: L7, L8,  L9,  L17,  L23,  e  della  laurea
          magistrale  LM26   di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca in  data  16  marzo  2007,
          pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.  155  del  6
          luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla
          Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
          classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica in  data  2  aprile
          2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta  Ufficiale  n.  128
          del  5  giugno  2001,  ovvero  di  altre  lauree  e  lauree
          magistrali  riconosciute  corrispondenti  ai  sensi   della
          normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, su  parere  conforme  del
          Consiglio universitario nazionale ai sensi della  normativa
          vigente,  sono  esonerati  dalla  frequenza  ai  corsi   di
          formazione di cui al  comma  2,  primo  periodo.  Ulteriori
          titoli di studio possono  essere  individuati  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento,
          previsti  dal  presente  decreto  legislativo,  in  cui   i
          contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto
          o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli
          addetti  del  servizio   prevenzione   e   protezione,   e'
          riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti
          della  formazione   e   dell'aggiornamento   corrispondenti
          erogati.  Le  modalita'  di  riconoscimento   del   credito
          formativo e i modelli per mezzo dei  quali  e'  documentata
          l'avvenuta formazione  sono  individuati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sentita  la
          Commissione consultiva permanente di  cui  all'articolo  6.
          Gli istituti di  istruzione  e  universitari  provvedono  a
          rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e  dell'articolo  37,
          comma 1,  lettere  a)  e  b),  del  presente  decreto,  gli
          attestati di avvenuta formazione sulla salute  e  sicurezza
          sul lavoro. 
                6. I  responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi  di
          prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di
          aggiornamento secondo gli indirizzi  definiti  nell'accordo
          Stato-regioni di cui al comma  2.  E'  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 34. 
                7.  Le   competenze   acquisite   a   seguito   dello
          svolgimento  delle  attivita'  di  formazione  di  cui   al
          presente articolo nei confronti dei componenti del servizio
          interno  sono  registrate  nel   libretto   formativo   del
          cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  i),  del
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
          modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in   quanto
          attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. 
                8.  Negli  istituti  di  istruzione,  di   formazione
          professionale e universitari e nelle istituzioni  dell'alta
          formazione artistica e coreutica, il datore di  lavoro  che
          non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri  del
          servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa  il
          responsabile del  servizio  di  prevenzione  e  protezione,
          individuandolo tra: 
                  a) il personale interno  all'unita'  scolastica  in
          possesso dei requisiti di cui al presente articolo  che  si
          dichiari a tal fine disponibile; 
                  b) il personale interno ad una unita' scolastica in
          possesso dei requisiti di cui al presente articolo  che  si
          dichiari  disponibile  ad  operare  in  una  pluralita'  di
          istituti. 
                9. In assenza di personale di cui alle lettere  a)  e
          b) del comma 8, gruppi di  istituti  possono  avvalersi  in
          maniera comune dell'opera  di  un  unico  esperto  esterno,
          tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria
          con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e,
          in via subordinata, con enti o  istituti  specializzati  in
          materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  o  con  altro
          esperto esterno libero professionista. 
                10. Nei casi di cui al comma 8 il  datore  di  lavoro
          che  si  avvale  di  un  esperto  esterno   per   ricoprire
          l'incarico  di  responsabile  del  servizio  deve  comunque
          organizzare un servizio di prevenzione e protezione con  un
          adeguato numero di addetti.».