Art. 4 
 
           Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
 
  1. Negli uffici dell'Amministrazione  aventi  autonomia  gestionale
operano i rappresentanti per la sicurezza del  personale  di  Polizia
penitenziaria  nonche'  i  rappresentanti  dei  lavoratori   per   la
sicurezza del personale dell'Amministrazione.  Il  rappresentante  e'
unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia  gestionale
collocati presso infrastrutture comuni. 
  2. I rappresentanti per la sicurezza di cui al comma 1 sono  eletti
o designati secondo le  disposizioni  di  cui  dagli  articoli  47  e
seguenti del Testo Unico n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi
collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN. 
  3. Ai  fini  della  definizione  del  numero,  delle  modalita'  di
designazione o di elezione del rappresentante per la  sicurezza,  del
tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle
funzioni, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
  4. In considerazione delle peculiarita' organizzative istituzionali
dell'Amministrazione  della  giustizia,  i  rappresentanti   per   la
sicurezza di cui al comma 1, qualora ritengano inadeguate  le  misure
di prevenzione adottate, possono formulare osservazioni  al  Servizio
di vigilanza di cui all'articolo 7. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per l'articolo 47 del citato  decreto  legislativo  9
          aprile 2008 n. 81, vedi note all'articolo 2. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art.  2
          della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure  per
          disciplinare  i  contenuti  del  rapporto  di  impiego  del
          personale delle Forze di polizia e delle Forze armate): 
                «Art. 3. (Forze di polizia ad ordinamento civile).  -
          1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A),  per
          il  personale  appartenente  alle  forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile sono oggetto di contrattazione: 
                  a)  il  trattamento   economico   fondamentale   ed
          accessorio; 
                  b) il trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche complementari, ai  sensi  dell'articolo  26,
          comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
                  c)  la  durata  massima   dell'orario   di   lavoro
          settimanale; 
                  d) i criteri  per  l'articolazione  dell'orario  di
          lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e  dei  turni
          di servizio; 
                  e)  le  misure  per  incentivare  l'efficienza  del
          servizio; 
                  f)   il   congedo   ordinario   ed    il    congedo
          straordinario; 
                  g)  l'aspettativa  per  motivi  di  salute   e   di
          famiglia; 
                  h) i permessi brevi per esigenze personali; 
                  i)  le  aspettative,  i  distacchi  ed  i  permessi
          sindacali; 
                  l)  il  trattamento  economico  di   missione,   di
          trasferimento e di lavoro straordinario; 
                  m)  i  criteri  di  massima  per  la  formazione  e
          l'aggiornamento professionale; 
                  n) i criteri istitutivi degli  organi  di  verifica
          della qualita' e salubrita' dei servizi di  mensa  e  degli
          spacci, per  la  gestione  degli  enti  di  assistenza  del
          personale; 
                  o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
          sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 
                2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo
          2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di  cui  al
          comma 1, le  relazioni  sindacali  nonche'  la  durata  dei
          contratti  collettivi  nazionali  di  amministrazione,   la
          struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli.
          Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi
          livelli di contrattazione,  nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di   programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge   sulle
          materie previste al comma 1  e  nei  limiti  stabiliti  dal
          contratto collettivo nazionale, tra i  soggetti  e  con  le
          procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa  puo'
          avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non
          possono  sottoscrivere  in  sede  decentrata   accordi   in
          contrasto  con  i  vincoli  risultanti   dalla   disciplina
          prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di
          contrattazione o che comportino oneri  non  previsti  negli
          strumenti di programmazione annuale e pluriennale  di  ogni
          amministrazione. Le clausole  difformi  sono  nulle  e  non
          possono   essere   applicate.   Gli   accordi    decentrati
          sottoscritti,   corredati    da    un'apposita    relazione
          tecnico-finanziaria, sono  trasmessi  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e al Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica, che, entro  trenta  giorni  dalla
          data  di  ricevimento,  ne  accertano,  congiuntamente,  la
          compatibilita' economico-finanziaria. 
                3. Nelle materie non oggetto di contrattazione  resta
          comunque    ferma     l'autonomia     decisionale     delle
          amministrazioni. 
                4.   Nell'ambito    territoriale    la    titolarita'
          all'esercizio delle  relazioni  sindacali  e'  riconosciuta
          sulla base della  rappresentativita',  individuata  tenendo
          anche conto del dato elettorale secondo i  criteri  dettati
          nell'apposito accordo per la definizione delle modalita' di
          espressione del dato elettorale e delle relative  forme  di
          rappresentanza.  In  attesa  dell'entrata  in  vigore   del
          decreto del Presidente della Repubblica di recepimento  del
          predetto accordo continuano ad avere vigenza le  previsioni
          dettate  sulla  materia  della  normativa   vigente   prima
          dell'entrata in vigore del presente decreto.».