Art. 5 
 
                           Documento unico 
              di valutazione dei rischi da interferenze 
 
  1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui e'  vietata
la divulgazione  nell'interesse  della  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza  pubblica  ovvero  per  evitare  pregiudizio   ai   compiti
istituzionali dell'Amministrazione, si applicano i seguenti criteri: 
    a) il documento unico di valutazione dei rischi  da  interferenza
delle attivita' svolte dall'Amministrazione con quelle  svolte  dalle
imprese  appaltatrici  di  servizi,  lavori,  opere  o  forniture  e'
elaborato, contestualmente all'inizio delle attivita' dell'appalto  e
previa verifica delle effettive interferenze, dal  datore  di  lavoro
committente; 
    b) nella  predisposizione  delle  gare  di  appalto  di  servizi,
lavori, opere o forniture nell'ambito  dell'Amministrazione,  i  dati
relativi alla prevenzione rischi da  interferenze  fra  le  attivita'
della stessa  e  quelle  delle  imprese  appaltatrici  sono  indicati
omettendo   le   specifiche   informazioni   connesse   all'attivita'
istituzionale  di  cui  e'  vietata   o   ritenuta   inopportuna   la
divulgazione. 
  2. Il documento di cui al  comma  1,  sottoscritto  dai  datori  di
lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga  informazioni  di
cui e' ritenuta vietata la divulgazione: 
    a)  non  e'  allegato  al  contratto  di  appalto,  subappalto  o
somministrazione,  ma  e'  custodito  con  le  misure  finalizzate  a
salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo  del
datore di lavoro  committente  o  quello  destinatario  dei  servizi,
lavori, opere o forniture oggetto  dell'appalto,  concordato  con  il
datore di lavoro appaltatore, e ne e'  data  menzione  nel  contratto
stesso.  Le  misure  di  prevenzione  occorrenti  a   seguito   della
valutazione dei rischi da interferenze  sono  immediatamente  attuate
dai datori di lavoro committente ed appaltatore e comunque portate  a
conoscenza dei lavoratori interessati; 
    b) puo' essere visionato, senza estrazione di  copia,  oltre  che
dal personale dell'Amministrazione a cio' autorizzato, ivi compresi i
rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di  lavoro
appaltatore,  dal  responsabile  del  servizio   di   prevenzione   e
protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per  la  sicurezza  di
quest'ultimo. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non
divulgare le notizie e le informazioni  concernenti  i  luoghi  e  le
attivita' dell'Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza  in
relazione a quanto precede. 
  3.  Nei  confronti   del   personale   utilizzato   dalle   imprese
appaltatrici  per  lo  svolgimento  dei  servizi,  lavori,  opere   o
forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico n.
81 del 2008 sono  a  carico  del  datore  di  lavoro  delle  medesime
imprese.