Art. 5 Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 1. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui e' vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali dell'Amministrazione, si applicano i seguenti criteri: a) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attivita' svolte dall'Amministrazione con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e' elaborato, contestualmente all'inizio delle attivita' dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente; b) nella predisposizione delle gare di appalto di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione, i dati relativi alla prevenzione rischi da interferenze fra le attivita' della stessa e quelle delle imprese appaltatrici sono indicati omettendo le specifiche informazioni connesse all'attivita' istituzionale di cui e' vietata o ritenuta inopportuna la divulgazione. 2. Il documento di cui al comma 1, sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione: a) non e' allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma e' custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne e' data menzione nel contratto stesso. Le misure di prevenzione occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente ed appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati; b) puo' essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione a cio' autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attivita' dell'Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede. 3. Nei confronti del personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Testo Unico n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.