Art. 6 
 
                       Sorveglianza sanitaria 
 
  1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo  1,
comma  1,  la  sorveglianza  sanitaria  e'  effettuata   dal   medico
competente in possesso dei titoli e requisiti previsti  dall'articolo
38 del Testo Unico n. 81 del 2008. 
  2. L'attivita' del medico competente e' svolta secondo  i  principi
della medicina del  lavoro  e  del  codice  etico  della  Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH). 
  3. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti  dal
medico competente accertamenti  clinici  e  strumentali  che  non  e'
possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione,  gli
accertamenti vengono eseguiti, anche mediante  convenzioni  con  enti
esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  citato
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
                «Art. 38. (Titoli e requisiti del medico competente).
          - 1. Per svolgere  le  funzioni  di  medico  competente  e'
          necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: 
                  a) specializzazione in medicina  del  lavoro  o  in
          medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; 
                  b) docenza in medicina del  lavoro  o  in  medicina
          preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in  tossicologia
          industriale o in  igiene  industriale  o  in  fisiologia  e
          igiene del lavoro o in clinica del lavoro; 
                  c)  autorizzazione  di  cui  all'articolo  55   del
          decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; 
                  d) specializzazione in igiene e medicina preventiva
          o in medicina legale; 
                  d-bis)  con  esclusivo  riferimento  al  ruolo  dei
          sanitari  delle   Forze   Armate,   compresa   l'Arma   dei
          carabinieri, della Polizia di  Stato  e  della  Guardia  di
          Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
          lavoro per almeno quattro anni. 
                2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
          lettera d), sono tenuti  a  frequentare  appositi  percorsi
          formativi universitari da definire con apposito decreto del
          Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto  con
          il Ministero del lavoro, della  salute  e  delle  politiche
          sociali. I soggetti di cui al precedente periodo  i  quali,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino  di
          avere svolto tali attivita' per almeno  un  anno  nell'arco
          dei tre anni anteriori all'entrata in vigore  del  presente
          decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le  medesime
          funzioni. A tal fine sono tenuti a  produrre  alla  Regione
          attestazione   del    datore    di    lavoro    comprovante
          l'espletamento di tale attivita'. 
                3.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  medico
          competente e' altresi' necessario partecipare al  programma
          di educazione continua in medicina  ai  sensi  del  decreto
          legislativo  19  giugno  1999,   n.   229,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  a  partire  dal  programma
          triennale successivo all'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo.  I  crediti  previsti  dal  programma
          triennale  dovranno  essere  conseguiti  nella  misura  non
          inferiore al 70  per  cento  del  totale  nella  disciplina
          «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro». 
                4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
          cui al presente  articolo  sono  iscritti  nell'elenco  dei
          medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
          della salute e delle politiche sociali.».