Art. 6
Sorveglianza sanitaria
1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 1,
comma 1, la sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico
competente in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'articolo
38 del Testo Unico n. 81 del 2008.
2. L'attivita' del medico competente e' svolta secondo i principi
della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione
internazionale di salute occupazionale (ICOH).
3. Quando ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal
medico competente accertamenti clinici e strumentali che non e'
possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, gli
accertamenti vengono eseguiti, anche mediante convenzioni con enti
esterni i cui oneri sono a carico del datore di lavoro.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 38. (Titoli e requisiti del medico competente).
- 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e'
necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva
o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei
sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di
Finanza, svolgimento di attivita' di medico nel settore del
lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1,
lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi
formativi universitari da definire con apposito decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca di concerto con
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
svolgano le attivita' di medico competente o dimostrino di
avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco
dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime
funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione
attestazione del datore di lavoro comprovante
l'espletamento di tale attivita'.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente e' altresi' necessario partecipare al programma
di educazione continua in medicina ai sensi del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive
modificazioni e integrazioni, a partire dal programma
triennale successivo all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo. I crediti previsti dal programma
triennale dovranno essere conseguiti nella misura non
inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina
«medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di
cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali.».