Art. 7 
 
                        Servizi di vigilanza 
 
  1. Con riguardo alle modalita' di impiego del personale  che  opera
nelle  strutture  in  cui  hanno  sede  uffici  del  Ministero  della
giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui
all'articolo 2, comma 6, lett. a) e  b),  le  funzioni  di  vigilanza
preventiva,  tecnico  amministrativa   e   di   vigilanza   ispettiva
sull'applicazione della normativa in materia di  sicurezza  e  salute
sono  attribuite  in  via  esclusiva  al   servizio   istituito   con
riferimento alle strutture penitenziarie. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva,  tecnico
amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in  cui
hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano  gli  organi
aventi competenza ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico n. 81 del
2008 ed il servizio di vigilanza di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo interviene previo coordinamento con detti organi. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'articolo 13 del citato  decreto  legislativo  9
          aprile 2008 n. 81, vedi note alle premesse.