Art. 7
Servizi di vigilanza
1. Con riguardo alle modalita' di impiego del personale che opera
nelle strutture in cui hanno sede uffici del Ministero della
giustizia con le peculiari esigenze organizzative e funzionali di cui
all'articolo 2, comma 6, lett. a) e b), le funzioni di vigilanza
preventiva, tecnico amministrativa e di vigilanza ispettiva
sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute
sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con
riferimento alle strutture penitenziarie.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza preventiva, tecnico
amministrativa e di vigilanza ispettiva nelle altre strutture in cui
hanno sede uffici del Ministero della giustizia, operano gli organi
aventi competenza ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico n. 81 del
2008 ed il servizio di vigilanza di cui al comma 1 del presente
articolo interviene previo coordinamento con detti organi.
Note all'art. 7:
- Per l'articolo 13 del citato decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, vedi note alle premesse.