Art. 8 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto  si
provvede nei limiti delle risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il decreto ministeriale 29 agosto 1997,  n.  338,
          vedi nelle note alle premesse.