Art. 8 Clausola di invarianza finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 8: - Per il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338, vedi nelle note alle premesse.