Art. 2 
 
 
                     Portabilita' conti correnti 
 
  1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento,  in
caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono
la procedura di cui all'articolo  10,  paragrafi  da  2  a  6,  della
direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza  oneri  e  spese  di
portabilita' a carico del cliente. 
  2. In caso di mancato rispetto delle modalita' e dei termini di cui
al comma 1,  l'istituto  bancario  o  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento e' tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al
ritardo e alla disponibilita' esistente sul  conto  di  pagamento  al
momento della richiesta di trasferimento. 
  3. In caso di richiesta di trasferimento del  conto  di  pagamento,
unitamente alla richiesta di trasferimento di  strumenti  finanziari,
di ordini di pagamento e di ulteriori servizi  e  strumenti  ad  esso
associati, la portabilita' si conclude senza ulteriori oneri e  spese
per il consumatore. 
  4. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti  gli
indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla  clientela,
quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche
attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto
ai servizi bancari.».